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Sentenza — n. 16257/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16257/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16257/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SAVINA MICHELE - anche quale PCN - nato a CELANO il 02/06/1970 avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE di APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Lucia ODELLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen, art. 210 cod. proc. pen; Sentenza — n. 16257/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sostiene la Difesa che, pur non avendo attinto la circostanza aggravante della recidiva da motivo di gravame, tuttavia, nel valutare la prescrizione, la Corte di appello avrebbe dovuto estendere il vaglio alla sussistenza della recidiva. CONSIDERATO IN !DIRITTO Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.11 primo motivo è manifestamente infondato, giacchè - al di là del rilievo che di tale questione non v'è traccia nell'atto di appello - in virtù di coimputato nel medesimo processo, Mario Eramo era già assistito dalla garanzia processuale della facoltà di non rispondere, e, pertanto, l'ulteriore avviso a cui fa riferimento il ricorrente - correlato alla posizione di imputato in procedimento connesso, ex art. 210 cod. proc. pen. - risulta del tutto superfluo.

Parole chiave

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accertamento medico incompleto omissione di soccorso violazioni delle norme procedurali circostanza attenuante altri capi d'accusa prova insufficiente dell'aggravamento clinico

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.
art. 210 cod. proc. pen
La norma processuale, cioè, non opera nel caso di specie, in quanto l'art. 210 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da SAVINA MICHELE - anche quale PCN - nato a CELANO il 02/06/1970 avverso la sentenza del 11/03/2022 della CORTE di APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Lucia ODELLO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di appello di L'Aquila, con la sentenza impugnata, sull'appello di Michele Savina, anche quale parte civile del delitto sub B), in parziale riforma della decisione del Tribunale di Avezzano - che aveva dichiarato Michele Savina colpevole, in concorso, del reato di lesioni personali aggravate dal numero di persone e dall'uso di un'arma( capo A) in danno di Mario Eramo, e ritenuta la recidiva specifica e infraquinquennale, lo aveva condannato alla pena di giustizia nonché al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile da liquidarsi separatamente e al rimborso delle spese di giudizio, con liquidazione di una provvisionale di euro 1000 - ha assolto Mario Eranno dal reato di danneggiamento in danno dell'imputato ( capo B), esclusa l'aggravante della esposizione alla pubblica fede, in quanto il fatto non è più previsto dalla legge come reato; ha riqualificato il fatto ascritto a Mario Eramo ai sensi dell'art. 635 co. 1 cod. pen., condannandolo al risarcimento dei danni in favore dell'odierno ricorrente, nonché alla rifusione delle spese del giudizio, confermando nel resto la decisione di primo grado.

2. Ha proposto ricorso per cassazione Michele Savina, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato Leonardo Casciere, il quale svolge quattro motivi. 2.1. Violazione dell'art. 210 co. 1 e 4 cod. proc. peri. in relazione al 'esame di Mario Eramo, persona offesa del reato per cui il Savina ha subito condanna, che, in quanto imputato nello stesso processo per il delitto di cui all'art. 635 co. 2 cod. proc. pen., av -ebbe dovuto ricevere gli avvertimenti di legge, con conseguente inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nel dibattimento. 2.2.

Omesso esame del terzo motivo di appello in violazione del principio del ragionevole dubbio. A fronte di specifica doglianza dell'appellante relativamente al vaglio probatorio del primo giudice, la Corte di appello avrebbe omesso di argomentare. Secondo la Difesa, non sarebbe stato dato alcun conto delle testimonianze alternative a quella del Petraye, suscettibili di una ricostruzione sensibilmente diversa, se non antitetica. 2.3. violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. anche per travisamento cella prova in merito alla ricostruzione dei fatti, affermata dalla Corte di appello travisando la prova dichiarativa, senza valutare le dichiarazioni del teste oculare Fracassi riportate nel primo motivo dell'atto di appello che, se attentamente valutate, avrebbero condotto a un esito decisorio differente, deducendone, pertanto, la decisività. 2.4. vizi della motivazione, omessa, illogica, apparente in merito alla recidiva e, conseguentemente, alla prescrizione del reato.

Sostiene la Difesa che, pur non avendo attinto la circostanza aggravante della recidiva da motivo di gravame, tuttavia, nel valutare la prescrizione, la Corte di appello avrebbe dovuto estendere il vaglio alla sussistenza della recidiva. CONSIDERATO IN !DIRITTO Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.11 primo motivo è manifestamente infondato, giacchè - al di là del rilievo che di tale questione non v'è traccia nell'atto di appello - in virtù di coimputato nel medesimo processo, Mario Eramo era già assistito dalla garanzia processuale della facoltà di non rispondere, e, pertanto, l'ulteriore avviso a cui fa riferimento il ricorrente - correlato alla posizione di imputato in procedimento connesso, ex art. 210 cod. proc. pen. - risulta del tutto superfluo.

La norma processuale, cioè, non opera nel caso di specie, in quanto l'art. 210 cod. proc. pen. proprio perché esso attiene all'esame di persona imputata in procedimento connesso„ mentre in questo caso l'Eramo è imputato nel medesimo procedimento. E, comunque, come emerge dallo stesso ricorso, in realtà, l'avviso in questione venne anche rivolto prima della deposizione.

2. Il secondo motivo attinge il merito della valutazione probatoria perseguendo una ricostruzione alternativa delle fonti di prova che, tuttavia, la Corte di appello ha scrutinato con ragionevole vaglio e senza incorrere nelle omissioni e illogicità denunciate. Invero, la Corte di appello ha vagliato con attento e approfondito esame la piattaforma probatoria, dando conto degli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, alla luce delle dichiarazioni testimoniali puntualmente richiamate, in relazione alle quali ha ben chiarito le ragioni della ritenuta attendibilità della teste Petraytee, così come sono chiari gli argomenti che hanno portato a escludere la legittima difesa.

Ne consegue che la sentenza impugnata non presta il fianco ad alcuna censura, considerate le caratteristiche del Giudizio di legittimità, atteso che la Corte di cassazione è legittimata a verificare la congrua applicazione dei principi probatori, astrattamente stabiliti, al caso concreto, mentre le è interdetto di rivalutare la credibilità dei singoli mezzi di prova già esaminati dal giudice di merito (Sez. 6, sent. n. 2:7429 del 04/07/2006, dep. 01/08/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, sent. n. 35964 del 28/09/2006, dep. 26/10/2006, Foschini e altro, Rv. 234622;

Sez. 3, sent. n. 39729 del 18/06/2009, dep. 12/10/2009, Belluccia e altro, Rv. 244623; Sez. 5, sent. n. 39048 del 25/09/2007, dep. 23/10/2007, Casavola e altri, Rv. 238215; da ultimo, Sez. 6, sent. n. 5146 del 16/01/2014, clep. 03/02/2014, Del Gaudio e altri, Rv. 258774). Come affermato già da Sez. U. n. 6402/1997, Dessimone, Rv. 207944, esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, non censurabile dalla Corte di Cassazione se condotta nel rispetto dei canoni della logic:a e della completezza.

3. Analoghe considerazioni vanno svolte con riguardo al terzo motivo, che denuncia, come premesso, l'inosservanza del disposto di cui all'art. 19:2 cod. proc. pen. in ordine alla valutazione della prova, nonché il travisamento della stessa. Anche tale motivo inerisce al fatto e si risolve in una mera prospettazione alternativa di eventi e di valutazioni probatorie già oggetto di approfondita argomentazione nel provvedimento gravato. Infatti, la Corte di appello ha chiaramente affermato ( a pag.

9) che la Petrayte è stata chiara nel riferire di avere visto il Savina con la spranga in mano -pur non avendo visto il momento in Clii aveva colpito l'Eramo- che comunque era crollato a terra. Mentre la persona offesa si trovava a terra, era sopraggiunto il Di Fiore, che unitamente all'odierno ricorrente, aveva infierito sul predetto colpendolo con dei calci, mentre la Petrayte cercava invano di trattenerli. La ricostruzione dei fatti offerta dalla teste è stata ritenuta dalla Corte distrettuale credibile in quanto intrinsecamente coerente e concordante con quella dell'Eramo, e, contrariamente a quanto sostenuto già in quella sede dalla Difesa, non è affatto smentita da altre emergenze istruttorie.

Dunque, il ricorrente pretende, inammissibilmente, di porre in discussione una valutazione pienamente giustificata con argomenti coerenti con i fatti, senza incorrere in manifeste illogicità né in errori di diritto; non considera la Difesa che il sindacato di legittimità non ha per oggetto la revisione del giudizio di merito, bensì, la verifica della struttura logica del provvedimento e non può, quindi, estendersi all'esame ed alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti al processo, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto alla quale la Suprema Corte non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa, anche laddove essa venga prospettata come più ragionevole. ( Sez. 2 n.23419 del 23.05.2007, Rv. 236891).

4. Inammissibile anche il quarto motivo, che denuncia illogicità della motivazione nel riconoscimento della recidiva e nella conseguente applicazione dell'istituto della prescrizione. Anche in questo caso, in sede di appello, non venne sollevato dal ricorrente alcun rilievo in ordine alla ricorrenza della contestata recidiva la doglianza si palesa quindi inammissibile; il motivo risulta, dunque, inammissibile, dal momento che, "in tema di impugnazioni, il motivo inerente alla configurabilità della recidiva costituisce un punto autonomo della decisione, sicché, ove l'appello originario abbia avuto riguardo ad altri aspetti del trattamento sanzionatorio (la configurabilità di un'aggravante, il riconoscimento delle attenuanti generiche, il bilanciamento tra le circostanze e la misura della pena), non ci si può dolere, con i motivi aggiunti, dell'insufficiente motivazione o della violazione delle disposizioni in tema di recidiva." (Sez. 5 -, Sentenza n. 40390 del 19/09/2022 , Rv. 283803).

Conseguentemente, risulta inammissibile anche il rilievo relativo alla prescrizione. 5.Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000