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Ordinanza — n. 16093/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16093/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16093/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da LAVACCA VINCENZO, nato a Bitonto il 27 febbraio 1970; avverso la sentenza del 30 novembre 2021, della Corte d'appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16093/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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cancellazione dall'albo avvocati licenziamento per furto permesso di promuovere un procedimento penale assenza di persecuzione vigilanza dell'autorità competente difetto di legittimazione del ministero pubblico
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da LAVACCA VINCENZO, nato a Bitonto il 27 febbraio 1970; avverso la sentenza del 30 novembre 2021, della Corte d'appello di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Vincenzo Lavacca ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che ha confermato la condanna, pronunciata in primo grado, a carico dello stesso ricorrente per i reati di furto pluriaggravato e plurime violazioni della misura di sorveglianza alla quale era sottoposto; - che il ricorso è inammissibile in quanto personalmente sottoscritto dall'imputato, avuto riguardo al principio di diritto secondo il quale il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compresi quelli in materia cautelare, non può essere proposto dalla parte personalmente, ma, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 17 mar