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Ordinanza — n. 16092/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16092/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16092/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da STEFAN ROBERTO (CUI 05SASHY) nato in Romania, il 02/11/1998; avverso la sentenza del 13 luglio 2022, del Tribunale di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO; letta la memoria depositata il 6 marzo 2023, dall'avv. Andrea Margotti, con la quale si chiede dichiararsi la sopravvenuta improcedibilità;

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 673 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 16092/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Andrea Margotti, con la quale si chiede dichiararsi la sopravvenuta improcedibilità;

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa ritiro della querela penale restituzione in pristino licenziamento per furto permesso di promuovere un procedimento penale furto aggravato

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
- che Roberto Stefan ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Genova, che ha accolto la richiesta di applicazione della pena in ordine a due episodi di furto pluriaggravati; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione dell'art. 129 cod.
art. 673 cod. proc. pen
150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis (la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da STEFAN ROBERTO (CUI 05SASHY) nato in Romania, il 02/11/1998; avverso la sentenza del 13 luglio 2022, del Tribunale di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO; letta la memoria depositata il 6 marzo 2023, dall'avv. Andrea Margotti, con la quale si chiede dichiararsi la sopravvenuta improcedibilità;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Roberto Stefan ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Genova, che ha accolto la richiesta di applicazione della pena in ordine a due episodi di furto pluriaggravati; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile, atteso che la sentenza del giudice di merito che applichi la pena su richiesta delle parti escludendo che ricorra una delle ipotesi proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., può essere oggetto di controllo di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, soltanto se dal testo della sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 39159 del 10/09/2019, Rv. 277102), elemento che, nel caso in esame, non sussiste; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5 -bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; - che la sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto della legge n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis (la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile), non è idonea a incidere sul c.d. "giudicato sostanziale" (cfr.

Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle a