Sentenza — n. 16086/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'appello di Perugia nel procedimento a carico di: EGWAKHE ISAAC, nato in Nigeria, il 9 settembre 1993; avverso la sentenza del 17 novembre 2022, dal Tribunale di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PERLA LORI, che ha chiesto disporsi l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 582 cod. pen; Sentenza — n. 16086/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Perugia ricorre avvero la sentenza con la quale il Tribunale di Perugia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Isaac Egwakhe per difetto di querela. Secondo il Procuratore ricorrente, il giudice avrebbe errato nel ritenere il reato procedibile a querela, attesa la contestazione dell'aggravante dell'uso dell'arma, di cui all'art. 585 del codice penale. Il ricorso è fondato. Il predetto Egwakhe è stato tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 582 cod. pen., perché, secondo la prospettazione accusatoria, avrebbe cagionato a Camara Bow Fousseny lesioni guaribili in sette giorni mediante l'utilizzo di forbici.
Parole chiave
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'appello di Perugia nel procedimento a carico di: EGWAKHE ISAAC, nato in Nigeria, il 9 settembre 1993; avverso la sentenza del 17 novembre 2022, dal Tribunale di Perugia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PERLA LORI, che ha chiesto disporsi l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Perugia ricorre avvero la sentenza con la quale il Tribunale di Perugia ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Isaac Egwakhe per difetto di querela. Secondo il Procuratore ricorrente, il giudice avrebbe errato nel ritenere il reato procedibile a querela, attesa la contestazione dell'aggravante dell'uso dell'arma, di cui all'art. 585 del codice penale. Il ricorso è fondato. Il predetto Egwakhe è stato tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 582 cod. pen., perché, secondo la prospettazione accusatoria, avrebbe cagionato a Camara Bow Fousseny lesioni guaribili in sette giorni mediante l'utilizzo di forbici.
Dalla letterale formulazione del capo d'imputazione emerge con evidenza l'esplicita contestazione dell'aggravante dell'uso dell'arma. E tanto rende il reato perseguibile d'ufficio ai sensi dell'art. 582, secondo comma, del codice penale. Si impone, pertanto, l'accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento della sentenza impugnata, con rinvio, per nuovo giudizio, alla Corte d'appello di Perugia, ai sensi dell'art. 569, comma 4, del codice di procedura penale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Perugia. Così deciso il 17 marzo 2023 Il Consigliere estensore Il P