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Sentenza — n. 16078/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 16078/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 16078/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'appello di Potenza; nel procedimento a carico di OLIVETO ANGELO, nato a Montalbano Jonico, il 19 aprile 1963; avverso la sentenza del 12 gennaio 2022, del Giudice di Pace di Pisticci; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; letta la memoria depositata il 16 gennaio 2023, dall'avv. ALBERTO PRASSEDE GRIMALDI, nell'interesse di Angelo Oliveto e le successive conclusioni del 18 gennaio 2023.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 16078/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Potenza ricorre avvero la sentenza con la quale il Giudice di Pace di Pisticci ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Angelo Oliveto per sopravvenuta remissione di querela. Deduce violazione ed erronea applicazione della legge penale (segnatamente, gli artt. 582 e 585, comma 2, cod. pen.). Secondo il Procuratore ricorrente, il giudice avrebbe errato nel ritenere il reato procedibile a querela, attesa la contestazione (in fatto) dell'aggravante dell'uso dell'arma, di cui all'art. 585 del codice penale.

Parole chiave

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lesioni personali lesione alla caviglia lesione alla spalla causalità del colpo di frusta lesione al polso lesioni conseguenti
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'appello di Potenza; nel procedimento a carico di OLIVETO ANGELO, nato a Montalbano Jonico, il 19 aprile 1963; avverso la sentenza del 12 gennaio 2022, del Giudice di Pace di Pisticci; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; letta la memoria depositata il 16 gennaio 2023, dall'avv. ALBERTO PRASSEDE GRIMALDI, nell'interesse di Angelo Oliveto e le successive conclusioni del 18 gennaio 2023.

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Potenza ricorre avvero la sentenza con la quale il Giudice di Pace di Pisticci ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Angelo Oliveto per sopravvenuta remissione di querela. Deduce violazione ed erronea applicazione della legge penale (segnatamente, gli artt. 582 e 585, comma 2, cod. pen.). Secondo il Procuratore ricorrente, il giudice avrebbe errato nel ritenere il reato procedibile a querela, attesa la contestazione (in fatto) dell'aggravante dell'uso dell'arma, di cui all'art. 585 del codice penale.

Il ricorso è inammissibile. Angelo Oliveto è stato tratto a giudizio per rispondere del reato di cui all'art.582 cod. pen., perché, secondo la prospettazione accusatoria, avrebbe aggredito Leonardo Pozzovivo "sferrandogli due colpi in testa con un utensile di colore nero che impugnava tra le mani (verosimilmente la cintura di sicurezza dell'autovettura), cagionandogli lesioni guaribili in giorni 10". La contestazione, così come formulata, è generica, in quanto non permette di valutare la concreta idoneità offensiva dello strumento utilizzato.

Cosicché correttamente il giudice ha ritenuto, anche se implicitamente, l'insussistenza dell'aggravante dell'uso dell'arma e, quindi, il reato procedibile a querela di parte.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale. Così deciso il 30 gennaio 2023 (