Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to absolute genericity of complaint formulation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the complaint lacked specific grounds, violating procedural requirements. The appellant challenged a reduced sentence for attempted burglary, alleging a violation of Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The court rejected the claim as an absolute genericity of formulation that failed to identify any specific grievances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the complaint is absolutely generic, failing to identify specific grievances or grounds for the alleged violation of law.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAGIEVI GOGA nato il 14/03/1993 avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Nell'interesse di Goga Gagievi viene proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte d'appello di Torino, preso atto della richiesta di applicazione della pena concordata con il Procuratore generale e dell'assenza di impugnazione in ordine ai profili di responsabilità, emergenti peraltro dalla sentenza di primo grado, in parziale riforma di quest'ultima, ha ridotto la pena inflitta all'imputato in relazione al reato di tentato furto in abitazione.
2. Il motivo di ricorso con il quale si denuncia violazione dell'art. 599-bis cod. proc. pen. è inammissibile per l'assoluta genericità di formulazione che non consente neppure di individuare quali siano le doglianze.
3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 2