Cassation appeal dismissed as inadmissible for lacking motivation on statutory exemption grounds under Art. 448 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Antonio Di Bello inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to provide specific reasoning regarding potential statutory exemptions under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this claim, ruling that such a complaint falls outside the scope of admissible grievances permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129, cod. proc. pen.: A complaint alleging a lack of motivation concerning the existence of statutory exemptions is inadmissible if it does not fall within the specific categories of grievances permitted by the law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BELLO ANTONIO nato a TARANTO il 14/10/2000 avverso la sentenza del 16/12/2022 del GIP TRIBUNALE di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Nell'interesse di Antonio Di Bello viene proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale di Taranto ha applicato la pena concordata in relazione al reato di furto aggravato.
2. Il motivo di ricorso con il quale si denuncia violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., con riguardo all'assenza di motivazione in ordine all'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen., è inammissibile in quanto si colloca al di fuori dello spettro delle doglianze consentite dall'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. (Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761 — 0).
3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il 21/