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Sentenza — n. 15779/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 15779/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 15779/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il ricorso è inammissibile. È ben vero che in passato questa Corte di cassazione ha affermato che è abnorme il provvedimento del giudice del dibattimento che, rilevata la nullità dell'udienza preliminare per l'omessa notifica dell'avviso ad un imputato, dispone la regressione del procedimento alla fase antecedente anche per gli altri imputati, concorrenti nel medesimo reato, regolarmente citati (Sez. 1, n. 20011 del 02/02/2016, Zilio, Rv. 266895). In epoca più recente, tuttavia, questa Corte di cassazione ha mutato indirizzo affermando che non è abnorme il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare - rilevata la nullità della notificazione dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e della richiesta di rinvio a giudizio limitatamente ad uno solo degli imputati - disponga erroneamente la restituzione degli atti al pubblico ministero anche con riferimento alla posizione degli altri coimputati e precisando che in tali ipotesi l'abnormità va limitata ai casi di provvedimenti che impongono al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel successivo corso del processo, e che al di fuori dalle ipotesi di abnormità, il pubblico ministero è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice, ancorché illegittimi (Sez. 2, n. 50135 del 10/10/2017, Rv. 271185).

Regesto Legislator

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art. 415-bis cod. proc. pen, art. 143 disp. att. cod. proc. pen; Sentenza — n. 15779/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Nel caso di specie il Tribunale ha disposto la restituzione degli atti al Pubblico ministero non solo in relazione alla posizione di Antonio Coffa, per il quale aveva ravvisato l'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ma anche in relazione alla posizione di Andrea Spedito, per il quale detta nullità non sussisteva, osservando che ricorreva «l'opportunità di non stralciare la posizione dei due imputati» e quindi ritenendo necessario un esame congiunto delle due posizioni. In applicazione del principio affermato con il precedente da ultimo citato, deve escludersi l'abnormità dell'ordinanza impugnata ed il ricorso va dichiarato inammissibile.

Parole chiave

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sospensione dell'istruzione procedimento in corso ritardo del ministero pubblico revoca dell'annullamento inattività successiva alla sospensione riattivazione del procedimento

Disposizioni normative citate

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art. 415-bis cod. proc. pen
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Massa, quale giudice del dibattimento, nel processo a carico di Antonio Coffa e Andrea Spedito, imputati di furto aggravato, avendo rilevato che l'avviso previsto dall'art. 415-bis cod. proc. pen.
art. 143 disp. att. cod. proc. pen
erano ritualmente avvenute, né l'errata notifica allo Spedito del decreto di citazione a giudizio poteva determinare la restituzione degli atti al Pubblico ministero, dovendo alla rinnovazione della notifica provvedere il Tribunale, ai sensi dell'art. 143 disp. att. cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa nel procedimento a carico di Spedito Andrea, nato a Fivizzano il 04/03/1996 avverso la ordinanza del 30/09/2022 del Tribunale di Massa letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Michele Romano; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; RITENUTO IN FATI-0 1.

Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Massa, quale giudice del dibattimento, nel processo a carico di Antonio Coffa e Andrea Spedito, imputati di furto aggravato, avendo rilevato che l'avviso previsto dall'art. 415-bis cod. proc. pen. e il decreto di citazione a giudizio non erano stati notificati al difensore di Antonio Coffa e che pure la notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato Spedito era stata erroneamente effettuata, ha dichiarato la nullità della citazione e, ritenuto opportuno non separare le posizioni dei due imputati, ha disposto per entrambi la restituzione degli atti al Pubblico ministero.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa, chiedendone l'annullamento senza rinvio e lamentandone l'abnormità limitatamente alla parte in cui dispone anche per la posizione di Andrea Spedito la restituzione degli atti al Pubblico ministero, in quanto in tale parte l'ordinanza determina una indebita regressione del procedimento a carico di Andrea Spedito, per il quale le notifiche dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. erano ritualmente avvenute, né l'errata notifica allo Spedito del decreto di citazione a giudizio poteva determinare la restituzione degli atti al Pubblico ministero, dovendo alla rinnovazione della notifica provvedere il Tribunale, ai sensi dell'art. 143 disp. att. cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. È ben vero che in passato questa Corte di cassazione ha affermato che è abnorme il provvedimento del giudice del dibattimento che, rilevata la nullità dell'udienza preliminare per l'omessa notifica dell'avviso ad un imputato, dispone la regressione del procedimento alla fase antecedente anche per gli altri imputati, concorrenti nel medesimo reato, regolarmente citati (Sez. 1, n. 20011 del 02/02/2016, Zilio, Rv. 266895). In epoca più recente, tuttavia, questa Corte di cassazione ha mutato indirizzo affermando che non è abnorme il provvedimento con cui il giudice dell'udienza preliminare - rilevata la nullità della notificazione dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e della richiesta di rinvio a giudizio limitatamente ad uno solo degli imputati - disponga erroneamente la restituzione degli atti al pubblico ministero anche con riferimento alla posizione degli altri coimputati e precisando che in tali ipotesi l'abnormità va limitata ai casi di provvedimenti che impongono al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel successivo corso del processo, e che al di fuori dalle ipotesi di abnormità, il pubblico ministero è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice, ancorché illegittimi (Sez. 2, n. 50135 del 10/10/2017, Rv. 271185).

Sulla base di tale nuovo indirizzo, al quale questo Collegio intende uniformarsi ed assicurare continuità, questa Corte di cassazione ha pure affermato che non è abnorme il provvedimento con il quale il tribunale, rilevata la nullità della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e del decreto di citazione a giudizio rispetto ad alcuni dei coimputati, disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero anche per coloro nei cui confronti detta nullità non è ravvisabile sul presupposto della connessione esistente tra le condotte di tutti, atteso che detto provvedimento, per quanto illegittimo, costituisce comunque espressione di un potere riconosciuto al giudice dall'ordimento, né produce un'indebita stasi del procedimento, potendo il pubblico ministero procedere di nuovo all'esercizio dell'azione penale (Sez. 2, n. 28302 del 25/06/2021, Amore, Rv. 281798).

Nel caso di specie il Tribunale ha disposto la restituzione degli atti al Pubblico ministero non solo in relazione alla posizione di Antonio Coffa, per il quale aveva ravvisato l'omessa notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ma anche in relazione alla posizione di Andrea Spedito, per il quale detta nullità non sussisteva, osservando che ricorreva «l'opportunità di non stralciare la posizione dei due imputati» e quindi ritenendo necessario un esame congiunto delle due posizioni. In applicazione del principio affermato con il precedente da ultimo citato, deve escludersi l'abnormità dell'ordinanza impugnata ed il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ri