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Ordinanza — n. 15772/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15772/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15772/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'ordinanza impugnata la Sezione VII della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Venerando Eduardo avverso il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione aveva rigettato le istanze del medesimo volte ad ottenere la conversione della pena dell'ergastolo irrogatagli in pena detentiva temporanea.

Regesto Legislator

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art. 625-bis c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 15772/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso l'ordinanza propone ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. il condannato deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione. Il ricorrente eccepisce in particolare l'incompatibilità con gli artt. 3 e 27 Cost. e con l'art. 3 CEDU della pena dell'ergastolo.

Parole chiave

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commutazione della pena pena detentiva sostitutiva pena di morte prescrizione della pena pena massima pena privativa della libertà

Disposizioni normative citate

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art. 625-bis c.p
o la seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p.
art. 616 c.p
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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Testo completo

o la seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. da: Venerando Eduardo, nato a Torre Annunziata, il 11/2/1964; avverso l'ordinanza del 23/6/2022 della Corte di Cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli; udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott., che ha concluso per il rigetto del ricorso;4 e lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Tomaso Epidendio, il quale ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata la Sezione VII della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Venerando Eduardo avverso il provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione aveva rigettato le istanze del medesimo volte ad ottenere la conversione della pena dell'ergastolo irrogatagli in pena detentiva temporanea.

2. Avverso l'ordinanza propone ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. il condannato deducendo erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione. Il ricorrente eccepisce in particolare l'incompatibilità con gli artt. 3 e 27 Cost. e con l'art. 3 CEDU della pena dell'ergastolo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. 2 II ricorso deve ritenersi inammissibile in quanto non prospetta alcun errore materiale o di fatto in cui sarebbe incorso il giudice di legittimità, ma si limita a censurare la valutazione di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale proposta con il ricorso originario, prospettando dunque, a tutto concedere, un mero errore di diritto e presunte insufficienze motivazionali non deducibili con il rimedio esperito.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.