Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 15236/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 15236/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 15236/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con ordinanza in data 29 novembre 2022, il Tribunale di Palermo, decidendo sull'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Termini Imerese aveva applicato a Giaconia Roberto la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di Palermo, con la prescrizione di non allontanarsi dal proprio domicilio dalle ore 19.00 alle ore 7.00, ha applicato allo stesso Giaconia la misura della custodia cautelare in carcere.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 310 cod. proc. pen; Sentenza — n. 15236/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Al cospetto della riportata motivazione, che esprime un giudizio di merito circa l'adeguatezza della misura applicata non sindacabile in questa sede in quanto reso tramite un'argomentazione per nulla illogica, le doglianze articolate dal ricorrente si appalesano manifestamente infondate, anche sotto il profilo della violazione dell'art. 284, comma 1-ter, cod. pen., in tesi difensiva applicato estensivamente. Infatti, il Tribunale ha evocato la norma suddetta esclusivamente al fine di giustificare l'impossibilità di applicare la misura cautelare degli arresti domiciliari, presso l'abitazione in cui egli aveva dichiarato di dimorare, trattandosi di immobile occupato abusivamente.

Parole chiave

Generato dall'IA
domanda d'asilo di rom diritti del detenuto restrizione di libertà soggiorno illegale tolleranza del soggiorno ricovero a scopo di assistenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 310 cod. proc. pen
Il Tribunale, costituito ai sensi dell'art. 310 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIACONIA ROBERTO nato a PALERMO il 02/02/1988 avverso l'ordinanza del 29/11/2022 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; lette/sentite le conclusioni del PG SABRINA PASSAFIUME udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 29 novembre 2022, il Tribunale di Palermo, decidendo sull'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Termini Imerese aveva applicato a Giaconia Roberto la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di Palermo, con la prescrizione di non allontanarsi dal proprio domicilio dalle ore 19.00 alle ore 7.00, ha applicato allo stesso Giaconia la misura della custodia cautelare in carcere.

2. Con il ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, il cautelato, tramite il difensore, prospetta la violazione dell'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e deduce che il Tribunale, valorizzando - onde giustificare l'impossibilità di applicargli una misura diversa dalla custodia cautelare in carcere - la circostanza che egli fosse domiciliato in un immobile abusivo, non solo avrebbe applicato estensivamente la norma di cui all'art. 284, comma 1 -ter, cod. proc. pen., ma avrebbe anche immotivatamente disatteso la dichiarazione resa dalla madre, depositata in data 19 dicembre 2022, con la quale costei si era resa disponibile ad ospitarlo presso la casa di sua proprietà in Palermo.

3. Con requisitoria in data 2 marzo 2023, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto, Dottoressa Sabrina Passafiume, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Il Tribunale, costituito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., valutata l'adeguatezza della sola custodia in carcere ad infrenare la pericolosità sociale di Giaconia Roberto, desumibile dalla commissione dei tre reati in addebito in un arco temporale molto ristretto (6-13 settembre 2022), con modalità denotanti un elevato grado di organizzazione e una sua significativa spregiudicatezza (come dimostrato dall'avere preso di mira lo stesso esercizio commerciale a distanza di pochi giorni e dall'avere posto all'incasso alcuni dei titoli del 'Gratta e Vinci' oggetto di furto), ha ritenuto che l'impossibilità di applicare la misura cautelare minore degli arresti domiciliari presso l'abitazione in cui egli aveva dichiarato di dimorare derivasse dal divieto di cui all'art. 284, comma 1 -ter, cod. proc. pen..

2. Al cospetto della riportata motivazione, che esprime un giudizio di merito circa l'adeguatezza della misura applicata non sindacabile in questa sede in quanto reso tramite un'argomentazione per nulla illogica, le doglianze articolate dal ricorrente si appalesano manifestamente infondate, anche sotto il profilo della violazione dell'art. 284, comma 1-ter, cod. pen., in tesi difensiva applicato estensivamente. Infatti, il Tribunale ha evocato la norma suddetta esclusivamente al fine di giustificare l'impossibilità di applicare la misura cautelare degli arresti domiciliari, presso l'abitazione in cui egli aveva dichiarato di dimorare, trattandosi di immobile occupato abusivamente.

3. Parimenti destituito di fondamento è il rilievo secondo il quale il Tribunale avrebbe omesso di considerare la dichiarazione di disponibilità ad ospitare il figlio resa dalla madre di Giaconia, trattandosi di manifestazione d'intenti della quale in alcun modo il Giudice avrebbe potuto tener conto, atteso il pacifico principio di diritto secondo cui, in tema di appello cautelare, il giudice può valutare, ai fini della decisione, i soli documenti formalmente acquisiti prima delle conclusioni delle parti, sicché è affetta da nullità per violazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett.

b) e c), cod. proc. pen., la decisione assunta sulla base di documenti acquisiti fuori udienza, successivamente alla riserva della decisione (Sez. 3, n. 23113 del 16/02/2021, Rv. 281331 Sez. 6, n. 30897 del 06/11/2014, dep. 2015, Rv. 265599).

4. Per tutto quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Mandasi alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28