Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds and procedural preclusion in appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify the reasons for acquittal under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The appellant argued that the appellate court's acceptance of a plea bargain under Article 599-bis lacked necessary judicial control, but the Court distinguished this from a sentencing judgment requiring such scrutiny. The decision rests on the principle that the appeal's devolutive effect limits the court to unwaived grounds, rendering the generic claim procedurally barred.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 599-bis cod. proc. pen.: A cassation appeal based on a lack of specific grounds for acquittal is inadmissible when the appellate judgment merely accepts a plea bargain, as the devolutive effect restricts review to unwaived appeal grounds and precludes general claims of non-motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISCUOLO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 10/01/1975 avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 29/11/2022 la Corte di appello di Napoli, recependo il concordato intervenuto tra le parti ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha accolto l'unico motivo di appello non oggetto di rinuncia, inerente la misura della pena-base, ed ha conseguentemente riformato solo con riguardo al trattamento sanzionatorio la sentenza di primo grado pronunciata nei confronti di Giuseppe Criscuolo per due furti su cosa esposta a pubblica fede, commessi il 17/04/2019 in Giugliano in Campania.
2. Nei confronti della citata decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo omessa motivazione in ordine al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
3. Il ricorso è inammissibile.
4. A prescindere dall'assoluta genericità del motivo, giacché il ricorrente nemmeno precisa per quali ragioni egli dovrebbe essere prosciolto, è appena il caso di evidenziare che la sentenza con la quale la Corte di appello recepisce il concordato, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., non ha nulla a che vedere con la sentenza di applicazione della pena su richiesta (art. 444 cod. proc. pen.), che postula il necessario controllo da parte del giudice, in negativo e sulla base degli atti a disposizione (cfr. Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin;
Sez. U, n. 18953 del 25/02/2016, Piergotti; Sez. U, n. 18 del 21/06/2000, Franzo; Sez. U, n. 3 del 25/11/1998, dep. 1999, Messina), circa l'insussistenza di cause di immediato proscioglimento. Nella sentenza di «patteggiamento» è previsto che il giudice chiamato ad emettere una decisione inappellabile applicativa di una pena eserciti un controllo non meramente «notarile» (cfr. Corte cost., sent. n. 313 del 1990) sulla insussistenza di cause di proscioglimento allo scopo di evitare la possibilità di una sentenza ingiusta, cioè di una sentenza che irroghi una pena ad un soggetto che deve invece essere prosciolto.
La sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., al contrario, viene pronunciata - dopo un compiuto giudizio di merito in primo grado - in un giudizio retto dal principio devolutivo ed eventualmente a fronte della rinuncia della parte interessata ad uno o più dei motivi di appello. E' l'effetto devolutivo a delineare i contorni della sentenza, il cui oggetto è rappresentato esclusivamente dai motivi non oggetto di rinuncia, ai quali soli deve essere fornita risposta (Sez. 4, n.52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522; Sez. 5, n. 19318 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853).
Nel caso di specie, i motivi di appello sulla responsabilità sono stati oggetto di rinuncia e, dunque, sui relativi punti della decisione si era formata una preclusione.
5. L'evidenziato profilo di inammissibilità è assorbente rispetto alla presa d'atto della sopravvenuta procedibilità a querela del reato contestato, a mente dell'art. 2, comma 1 lett. i), d. Igs. 10 ottobre 2022 n. 150. La sopravvenienza della procedibilità a querela, infatti, non prevale sull'inammissibilità del ricorso poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d. «giudicato sostanziale» (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile.
6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della C