Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15233/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because it was filed personally without a special bar association lawyer.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15233/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant filed it personally rather than through a qualified lawyer. The lower court had reduced the sentence for attempted theft with aggravating circumstances, but the appellant argued violations of Articles 132 and 133 of the Penal Code. The court ruled that under the modified Criminal Procedure Code, appeals must be signed by a lawyer from the special bar, rendering a personal filing void.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 613, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: A cassation appeal must be signed by a lawyer from the special bar; a personal filing is inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility special bar association lawyer personal filing void criminal procedure reform legal representation requirement revisione della sentenza penale motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613, comma 2, cod. proc. pen.
A seguito della modifica apportata all'art. 613 cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Law 23 June 2017 n. 103
art. 613 cod. proc. pen
A seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475
per tutte Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIONDELLI RAFFAELE nato a MASSA DI SOMMA il 09/01/1989 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 12/07/2022 la Corte di appello di Napoli, parzialmente accogliendo l'appello con il quale Raffaele Biondelli aveva impugnato i soli punti della decisione di primo grado inerenti la punibilità ed il trattamento sanzionatorio (senza contestare dunque il giudizio di responsabilità), ha riconosciuto in suo favore le circostanze attenuanti generiche e rideterminato la pena per il contestato delitto di furto tentato aggravato dalla violenza sulle cose e dall'esposizione a pubblica fede (all'epoca procedibile d'ufficio e per il quale tuttavia è stata tempestivamente proposta querela).

2. Nei confronti della citata decisione ha proposto ricorso per cassazione l'imputato personalmente, deducendo violazione di legge con riguardo agli artt.132 e 133 cod. pen.

3. A seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione (v. per tutte Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475).

4. Il ricorso presentato personalmente dall'imputato è dunque inammissibile.

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così de