Ordinanza — n. 15232/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn data 8.7.2022 la Corte di Appello di Lecce ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nei confronti di Gallone Maurizio (chiamato a rispondere del reato di lesioni giudicate guaribili in giorni trenta aggravate dai futili motivi) deliberando di infliggere all'imputato la pena concordata con il Procuratore Generale nella misura di anni due e mesi otto di reclusione.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15232/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la predetta sentenza, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione l'imputato, che con un unico motivo deduce omessa motivazione in punto di ragioni di fatto e di diritto a fondamento della pronuncia, ed in particolare con riferimento alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLONE MAURIZIO nato a TARANTO il 13/01/1974 avverso fa sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; lette/sentite le conclusioni del PG LUCIA ODELLO udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1. In data 8.7.2022 la Corte di Appello di Lecce ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nei confronti di Gallone Maurizio (chiamato a rispondere del reato di lesioni giudicate guaribili in giorni trenta aggravate dai futili motivi) deliberando di infliggere all'imputato la pena concordata con il Procuratore Generale nella misura di anni due e mesi otto di reclusione.
2. Avverso la predetta sentenza, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione l'imputato, che con un unico motivo deduce omessa motivazione in punto di ragioni di fatto e di diritto a fondamento della pronuncia, ed in particolare con riferimento alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, oltre che per genericità intrinseca del motivo dedotto. In tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, a norma dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., a sua volta inserito dall'art. 1, comma 62 I. n. 103/2017 - applicabile nel caso di specie essendo essa entrata in vigore in epoca antecedente alla sentenza impugnata - è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata a norma del suddetto art. 599-bis cod. proc. pen. con cui si deduca la mancanza di verifica ex art. 129 codice di rito ovvero la mancanza di motivazione, in genere Ed ancora, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo nel caso in cui esso deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 - deo. 13/01/2020, M, Rv. 27817001); laddove peraltro nel caso di specie, vi era stata espressa rinuncia ai motivi di appello ivi compreso quello sulle attenuanti generiche, secondo quanto si riporta nella sentenza impugnata non contestata sul punto. 2.La rilevata inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, siccome stabilito dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., innanzi richiamato.
Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle a