Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15228/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15228/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15228/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL GATTO RAFFAELE nato a NAPOLI il 20/12/1976 avverso la sentenza del 21/11/2022 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è quella del tribunale di Napoli del 21 novembre 2022 con la quale è stata applicata a Del Gatto Raffaele la pena in pari data concordata ex art. 444 cod. proc. pen. con il pubblico ministero di anni 1 di reclusione ed euro 1200 di multa per il reato di cui agli artt. 56,624, 625 n. 4 cod. pen. commesso in Napoli il 21/11/22, previa concessione delle attenuanti generiche e quella di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., valutate equivalenti all'aggravante e alla recidiva contestate. 1.Unico motivo di ricorso è quello che si duole dell'inosservanza della legge penale per violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., in quanto il giudice avrebbe omesso di compiere la necessaria valutazione in ordine alla presenza delle relative cause di non punibilità, che avrebbero potuto determinare il proscioglimento dell'imputato.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 444 cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 15228/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. con il pubblico ministero di anni 1 di reclusione ed euro 1200 di multa per il reato di cui agli artt. 56,624, 625 n. 4 cod. pen. commesso in Napoli il 21/11/22, previa concessione delle attenuanti generiche e quella di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., valutate equivalenti all'aggravante e alla recidiva contestate. 1.Unico motivo di ricorso è quello che si duole dell'inosservanza della legge penale per violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., in quanto il giudice avrebbe omesso di compiere la necessaria valutazione in ordine alla presenza delle relative cause di non punibilità, che avrebbero potuto determinare il proscioglimento dell'imputato.

Parole chiave

Generato dall'IA
licenziamento per furto abbandono del procedimento per truffa revisione della sentenza penale esame di cassazione ritiro della querela penale remissione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 444 cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
Tanto premesso, il ricorso è inammissibile, vuoi perché riguarda aspetti - come la carenza di motivazione circa il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 c.p
2.Ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL GATTO RAFFAELE nato a NAPOLI il 20/12/1976 avverso la sentenza del 21/11/2022 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è quella del tribunale di Napoli del 21 novembre 2022 con la quale è stata applicata a Del Gatto Raffaele la pena in pari data concordata ex art. 444 cod. proc. pen. con il pubblico ministero di anni 1 di reclusione ed euro 1200 di multa per il reato di cui agli artt. 56,624, 625 n. 4 cod. pen. commesso in Napoli il 21/11/22, previa concessione delle attenuanti generiche e quella di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., valutate equivalenti all'aggravante e alla recidiva contestate. 1.Unico motivo di ricorso è quello che si duole dell'inosservanza della legge penale per violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., in quanto il giudice avrebbe omesso di compiere la necessaria valutazione in ordine alla presenza delle relative cause di non punibilità, che avrebbero potuto determinare il proscioglimento dell'imputato.

Ritenuto in diritto 1.11 ricorso è inammissibile, in quanto, a norma dell'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile, vuoi perché riguarda aspetti - come la carenza di motivazione circa il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. - che sono fuori dal perimetro delle attuali cause d'impugnazione della sentenza di patteggiamento, vuoi perché del tutto generico e, peraltro, promosso per motivi formali che divaricano da quelli concretamente esposti, dal momento che l'inosservanza della legge penale riguarda la violazione delle norme di diritto penale sostanziale e non i profili processuali riguardanti la scelta di prosciogliere, o meno, l'imputato medesimo. 2.Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. , stanti le cause dell'inammissibilità - che consentono di ravvisare colpa nella formulazione dei motivi di ricorso (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186) - il ricorrente deve essere condannato, oltre alle spese del procedimento, anche al pagamento della somma di euro 4000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle amme