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Ordinanza — n. 15227/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for tardiness; appeal filed after statutory 45-day deadline expired under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15227/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on October 25, 2022, exceeding the 45-day deadline established by the Criminal Procedure Code. The appellant, Luigi Bianco, sought to challenge a second-instance judgment that had reclassified his theft charges and reduced his sentence. The court ruled that the delay rendered the appeal untimely, dismissing the request without examining its merits and ordering the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 544 comma 3, 548 comma 1, 585 comma 2 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 610 comma 5-bis, primo periodo cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if filed after the expiration of the statutory time limit, without the need to examine the substantive grounds.

Parole chiave

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criminal appeal tardiness statutory deadline Cassation procedure inadmissible appeal time limit Criminal Procedure Code aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 544 comma 3 cod. proc. pen.
Art. 548 comma 1 cod. proc. pen.
Art. 585 comma 2 lett. c) cod. proc. pen.
Art. 610 comma 5-bis primo periodo cod. proc. pen.
Per le suesposte ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod.proc.pen., che espressamente richiama l'art.
Art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
610, comma 5-bis, primo periodo, cod.proc.pen., che espressamente richiama l'art. 591, comma 1, lett.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCO LUIGI nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 13/06/1988 avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; Ritenuto in fatto e considerato in diritto La sentenza impugnata è quella emessa il 3 giugno 2022 dalla Corte d'appello di Firenze, che, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Pisa in composizione monocratica, in sede di giudizio abbreviato, del 15 gennaio 2016 nei confronti di Bianco Luigi - imputato dei reati di cui agli artt. 56,624 bis, 625 nn. 2 e 7 cod. pen. (furto aggravato per essere stato commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici o destinate a pubblica utilità) e 385 cod. pen., commessi in Ponsacco, in data 8 novembre 2015 - ha riqualificato il fatto di cui al capo 1) in quello di cui agli artt. 56,624,625 nn. 2 e 7 cod.pen., con la riduzione della complessiva pena inflitta ad anni 1 e giorni 20 di reclusione ed euro 73 di multa, confermando nel resto.

Tale sentenza è stata depositata il 11 luglio 2022, nel maggior termine di gg. 90 previsto nel dispositivo. Il ricorso dell'imputato è inammissibile per tardività: tanto esonera il Collegio dall'enunciazione dei motivi cui esso è affidato. Ed invero, il ricorso per cassazione è stato depositato in data 25 ottobre 2022, quando il termine di 45 giorni - decorrente dal 1 settembre 2022 ai sensi del combinato disposto degli artt. 544 comma 3, 548 comma 1 e 585 comma 2 lett.

c) cod. proc. pen. - era spirato il 17 ottobre 2022. Per le suesposte ragioni, il ricorso va dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod.proc.pen., che espressamente richiama l'art. 591, comma 1, lett. c), cod.proc.pen.. Segue condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che, ravvisandosi profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 8/3/2023 Il gliere estensore Il Pr