Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15226/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as defendant personally cannot file appeals post-2017 law reform requiring special bar counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15226/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant personally filed it, violating the 2017 law reform that mandates representation by a special bar counsel. The defendant argued this restriction violated constitutional rights and the European Convention on Human Rights, claiming it limited their defense capabilities. The court rejected these claims, ruling that the legislative choice to require technical representation does not infringe upon defense rights, especially given the availability of state-funded legal aid.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 613 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: The reform of Art. 613 c.p.p. by Law 103/2017 exclusively reserves the power to sign cassation appeals to counsel on the special bar, rendering personal filing by the accused inadmissible; this restriction does not violate constitutional guarantees or the ECHR as it ensures qualified legal representation without limiting defense rights.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility special bar counsel requirement personal filing prohibition constitutional complaint rejection legal representation reform diritto a un difensore cancellazione dall'albo avvocati diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 613 c.p.p.
103/2017 la quale, modificando l'art. 613 c.p.p., ha privato l'imputato della facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione, riservando in via esclusiva al difensore iscritto nell'apposito albo il potere di sottoscrivere l'atto di impugnazione con cui viene introdotto il giudizio di legittimità.
Art. 610 c.p.p.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p.
Art. 111 comma 7 Cost.
613 comma 1 c.p.p., in relazione all'art. 111 comma 7 e all'art.
Art. 117 comma 1 Cost.
111 comma 7 e all'art. 117 comma 1 Cost. in riferimento all'art.
Art. 6 CEDU
in riferimento all'art. 6 CEDU, nella parte in cui dispone che il ricorso per cassazione debba essere sottoscritto a pena di inammissibilità dal difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
Art. 24 Cost.
Law n. 103/2017
art. 495 c.p
Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna di Razm Anh ovvero Amh ovvero Ahm alias El Habchaoui Yassine per il reato di cui all'art. 495 c.p.
art. 613 comma 1 c.p
103/2017 la quale, modificando l'art. 613 c.p.p., ha privato l'imputato della facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione, riservando in via esclusiva al difensore iscritto nell'apposito albo il potere di sottoscrivere l'atto di impugnazione con cui viene introdotto il giudizio di legittimità.
art. 117 comma 1 Cost
111 comma 7 e all'art. 117 comma 1 Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, Sentenza n. 8914 del 21/12/2017
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: Razm Anh ovvero Annh ovvero Ahm alias El Habchaoui Yassine, nato in Marocco, il 1/3/1986 o il 25/3/1986; avverso la sentenza del 21/11/2022 della Corte d'appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna di Razm Anh ovvero Amh ovvero Ahm alias El Habchaoui Yassine per il reato di cui all'art. 495 c.p.

2. Avverso la sentenza ricorre personalmente l'imputato, che ha sottoscritto il ricorso con l'alias El Habchaoui Yassine, deducendo vizi di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio ed alla mancata confutazione delle doglianze difensive, nonché eccependo l'illegittimità costituzionale dell'art. 613 comma 1 c.p.p., in relazione all'art. 111 comma 7 e all'art. 117 comma 1 Cost. in riferimento all'art. 6 CEDU, nella parte in cui dispone che il ricorso per cassazione debba essere sottoscritto a pena di inammissibilità dal difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p. La sentenza impugnata è stata infatti pronunziata successivamente all'entrata in vigore della I. n. 103/2017 la quale, modificando l'art. 613 c.p.p., ha privato l'imputato della facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione, riservando in via esclusiva al difensore iscritto nell'apposito albo il potere di sottoscrivere l'atto di impugnazione con cui viene introdotto il giudizio di legittimità. È poi manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 613 c.p.p., come modificato dall'art.1, comma 55, legge n. 103 del 2017, per asserita violazione degli artt.24, 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui non consente più la proposizione del ricorso in cassazione all'imputato personalmente, in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore richiedere la rappresentanza tecnica per l'esercizio delle impugnazioni in cassazione, senza che ciò determini alcuna limitazione delle facoltà difensive, atteso che l'elevato livello di qualificazione professionale richiesto dall'esercizio del diritto di difesa in cassazione rende ragionevole l'esclusione della difesa personale, tanto più in un sistema che ammette il patrocinio a spese dello Stato (Sez.

U, Sentenza n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro quattromila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle Am