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Sentenza — n. 14921/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 14921/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 14921/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Peci Lulash, nato in Albania, il 21/3/1979; avverso la sentenza del 14/7/2022 della Corte d'appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Andrea Venegoni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. Carmelo Scialò, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna di Peci Lulash per il reato di furto continuato e aggravato dall'uso di mezzo fraudolento, mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado ha riconosciuto la prevalenza delle già concesse attenuanti generiche sulla contestata aggravante.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Sentenza — n. 14921/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

Parole chiave

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reato continuato momento del reato orario continuato ritardo ingiustificato dell'azione penale perseguimento penale per truffa reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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Testo completo

a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Peci Lulash, nato in Albania, il 21/3/1979; avverso la sentenza del 14/7/2022 della Corte d'appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Andrea Venegoni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. Carmelo Scialò, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna di Peci Lulash per il reato di furto continuato e aggravato dall'uso di mezzo fraudolento, mentre in parziale riforma della pronunzia di primo grado ha riconosciuto la prevalenza delle già concesse attenuanti generiche sulla contestata aggravante.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo con unico motivo vizi di motivazione in merito alla determinazione della data di inizio delle condotte addebitabili all'imputato, indicata, come da imputazione nell'ottobre del 2015, nonostante i testimoni abbiano riferito di aver notato la sua presenza all'interno della tabaccheria teatro dei furti solo a partire dall'inizio del 2016.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il ricorrente ripropone le medesime doglianze sottoposte al giudice dell'appello con il gravame di merito e da quest'ultimo confutate con motivazione con la quale il ricorso non si è compiutamente confrontato. La Corte territoriale ha infatti sostanzialmente riconosciuto come la data in cui hanno avuto inizio le sottrazioni dalla macchina "cambia soldi" installata nella tabaccheria teatro della vicenda sia in qualche modo approssimativa, ma ha al contempo sottolineato come non sussista dubbio in merito alla connessione tra il dispositivo rinvenuto in possesso degli imputati e gli ammanchi registrati dalla titolare dell'esercizio, nonché come, oltre alle dichiarazioni di quest'ultima e della sua dipendente evocate dal ricorrente (peraltro in maniera del tutto generica), a carico del Peci e del suo complice sussistano le immagini dell'impianto di videosorveglianza della tabaccheria, che li ha immortalati in più occasioni mentre armeggiavano sulla macchina depredata.

Conseguentemente, in maniera logica, la Corte ha di fatto ritenuto non decisivo il contenuto delle suddette dichiarazioni, potendo tracciare una correlazione tra l'inizio degli ammanchi e l'imputato.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.