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Sentenza — n. 14920/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 14920/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 14920/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna di Dhayba Hamza per il reato di furto aggravato commesso ai danni di Giussani Elia al quale, in concorso con altri, sottraeva con destrezza il telefono cellulare. In parziale riforma della pronunzia di primo grado, la Corte territoriale - sebbene facendone menzione solo nella motivazione della sentenza - ha escluso la configurabilità dell'altra aggravante originariamente contestata, ossia quella dell'essere stato commesso il fatto da più persone riunite.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Sentenza — n. 14920/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

Parole chiave

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furto di dati indagine per furto prove acquisite illegalmente truffa aggravata furto aggravato reati contro la sfera personale riservata

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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Testo completo

la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Dhayba Hamza, nato a Cittiglio, il 13/2/1998; avverso la sentenza del 22/9/2022 della Corte d'appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Andrea Venegoni, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ha confermato la condanna di Dhayba Hamza per il reato di furto aggravato commesso ai danni di Giussani Elia al quale, in concorso con altri, sottraeva con destrezza il telefono cellulare. In parziale riforma della pronunzia di primo grado, la Corte territoriale - sebbene facendone menzione solo nella motivazione della sentenza - ha escluso la configurabilità dell'altra aggravante originariamente contestata, ossia quella dell'essere stato commesso il fatto da più persone riunite.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo con unico motivo vizi di motivazione in merito alla sussistenza della contestata aggravante della destrezza di cui all'art. 625 n. 4 c.p. In proposito il ricorrente lamenta che del tutto apoditticamente ed in maniera solo congetturale, nonchè travisando i dati probatori acquisiti, la Corte territoriale abbia attribuito all'imputato la condotta che ha sviato l'attenzione della vittima, desumendone la sua strumentalità all'agevolazione della sottrazione del cellulare poi effettivamente rinvenuto in possesso del Dhayba.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Pur riferendosi ad una abilità personale dell'autore materiale della sottrazione, l'aggravante della destrezza ha pacificamente natura oggettiva, in quanto concerne una modalità della condotta, e conseguentemente si applica a tutti i concorrenti nel reato. Facendo buon governo di tale principio la Corte territoriale ha ritenuto irrilevante l'accertamento dell'esatto momento in cui il telefono della vittima è stato sottratto e dunque l'individuazione di colui che materialmente vi abbia provveduto, limitandosi a formulare in proposito una mera ipotesi.

Ha invece ritenuto all'esito di una valutazione complessiva della dinamica del fatto, per come ricostruita attraverso le dichiarazioni della persona offesa, che l'azione furtiva sia stata agevolata dalla tecnica utilizzata dall'imputato e dai suoi sodali (c.d. dell'abbraccio), nonché dalla ulteriore condotta posta in essere dallo stesso Dhayba (che con il pretesto di aver inavvertitamente pestato un piede della vittima si chinava per ripulire i suoi pantaloni), comportamenti logicamente considerati funzionali alla distrazione della persona offesa onde consentire ad uno dei componenti del gruppo di impossessarsi del telefono - poi rinvenuto sulla persona dell'imputato - sfilandolo dalla tasca del suo proprietario.

Il ricorso non si confronta con l'intero svolgimento del discorso giustificativo della sentenza, limitandosi a contestare in maniera assertiva il collegamento tra z l'accerchiamento della vittima e la successiva sottrazione del telefono, mentre generica è l'obiezione per cui la persona offesa non avrebbe attribuito all'imputato la specifica condotta descritta in precedenza, posto che in tal senso il ricorrente si limita a negare la circostanza, senza riportare o allegare gli atti che smentirebbero la ricostruzione dei giudici del merito.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della