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Sentenza — n. 14555/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 14555/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 14555/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza deliberata il 07/06/2021, la Corte di appello di Palermo, per quanto è qui di interesse, ha confermato la sentenza del 04/02/2019 con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, il Tribunale di Marsala aveva condannato Riccardo Giacalone (in concorso con Guido Culicchia, coimputato non ricorrente, e con Giuseppe Cusano, giudicato separatamente) per il reato di tentato furto pluriaggravato dal numero dei concorrenti e dalla minorata difesa (commesso il 23/06/2017).

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 14555/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Giovanni Di Leo ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, mentre il difensore del ricorrente Avv. Francesca Frusteri ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Parole chiave

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tentato furto momento del reato furto di lieve entità reato flagrante partecipazione al reato altri reati
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GIACALONE RICCARDO nato a MARSALA il 14/06/1997 avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPUTO. Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, nella legge 30 dicembre 2022, n. 199. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Giovanni Di Leo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, nonché le conclusioni del difensore del ricorrente Avv. Francesca Frusteri nel senso dell'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza deliberata il 07/06/2021, la Corte di appello di Palermo, per quanto è qui di interesse, ha confermato la sentenza del 04/02/2019 con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, il Tribunale di Marsala aveva condannato Riccardo Giacalone (in concorso con Guido Culicchia, coimputato non ricorrente, e con Giuseppe Cusano, giudicato separatamente) per il reato di tentato furto pluriaggravato dal numero dei concorrenti e dalla minorata difesa (commesso il 23/06/2017).

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione Riccardo Giacalone, attraverso il difensore Avv. Francesca Frusteri, articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia erronea applicazione dell'art. 61, primo comma, n. 5), cod. pen. e vizi di motivazione in ordine all'applicazione della circostanza aggravante della minorata difesa, in quanto la sentenza impugnata, da una parte, sostanzialmente afferma che la minorata difesa si ricollega alla realizzazione del fatto di notte, mentre, dall'altra, riferisce che l'azione delittuosa era stata osservata da un soggetto affacciato al balcone nonostante l'ora tarda, circostanza che non può essere disattesa. 2.2. Il secondo motivo denuncia vizi di motivazione in ordine alla determinazione della pena, risultando elementi che avrebbero dovuto condurre a differenziare la irrogata ai due coimputati.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione Giovanni Di Leo ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, mentre il difensore del ricorrente Avv. Francesca Frusteri ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è inammissibile. Come chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte, la commissione del reato in tempo di notte è idonea a integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della "minorata difesa", essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee a neutralizzare il predetto effetto (Sez. U, n. 40275 del 15/07/2021, Cardelini, Rv. 282095). In linea con il principio di diritto richiamato, la Corte di appello ha motivato la sussistenza della circostanza aggravante, argomentando il concreto ostacolo alla privata difesa sulla base della circostanza che l'imputato si era risolto, dato il tempo di notte, a parcheggiare la propria auto non già sulla pubblica via, ma nel garage condominiale, nell'ambito del quale non riteneva di subire condotte furtive e, quindi, di dover ricorrere a vigilanza notturna neppure saltuaria.

Il ricorso deduce che una persona era affacciata al balcone malgrado l'ora tarda, ma la casuale circostanza non inficia la valutazione della Corte di appello (non risultando certo che tale persona fosse preposta alla vigilanza del garage): la censura è dunque manifestamente infondata.

3. Il secondo motivo è del pari manifestamente infondato, in quanto il diverso ruolo nel reato concorsuale non impone, di per sé, una differenziazione del trattamento sanzionatorio.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso - che esclude la necessità di approfondimenti in ordine al regime di procedibilità dei reati contestati (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551) - consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f