Sentenza — n. 14044/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: FAVATA GAETANO nato a SAN CATALDO il 20/09/1976 NICOSIA MARCO nato a SAN CATALDO il 03/09/1985 avverso l'ordinanza del 07/06/2022 del TRIB. LIBERTAe di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa MARIA FRANCESCA LOY, la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità dei ricorsi. CC' Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Marco Nicosia e Gaetano Favata, avverso il decreto di sequestro preventivo, avente a oggetto due opifici siti in San Cataldo Scalo, emesso in data 11/05/2022 dal G.i.p. presso il Tribunale di Caltanissetta, in relazione ai delitti di bancarotta fraudolenta di cui ai capi di imputazione dal n.1 al n.7 della rubrica.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 14044/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa M. Francesca Loy, la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità dei ricorsi. L'Avv. Palermo ha depositato conclusioni scritte a integrale contestazione di quelle depositate dal Procuratore Generale. Considerato in diritto 1. Il ricorso di Marco Nicosia è inammissibile.2. Il primo motivo è manifestamente infondato, non ravvisando il Collegio alcun errore giuridico nella motivazione dell'impugnato provvedimento.
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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: FAVATA GAETANO nato a SAN CATALDO il 20/09/1976 NICOSIA MARCO nato a SAN CATALDO il 03/09/1985 avverso l'ordinanza del 07/06/2022 del TRIB. LIBERTAe di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA BIFULCO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa MARIA FRANCESCA LOY, la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità dei ricorsi. CC' Ritenuto in fatto 1. Con sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Marco Nicosia e Gaetano Favata, avverso il decreto di sequestro preventivo, avente a oggetto due opifici siti in San Cataldo Scalo, emesso in data 11/05/2022 dal G.i.p. presso il Tribunale di Caltanissetta, in relazione ai delitti di bancarotta fraudolenta di cui ai capi di imputazione dal n.1 al n.7 della rubrica.
2. Avverso la sentenza, hanno proposto ricorso per cassazione Marco Nicosia e Gaetano Favata, con due diversi atti a firma del comune difensore, Avv. Raffaele Palermo, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art.173 disp. att. cod. proc. pen.
3. Ricorso di Marco Nicosia 3.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge per avere il Tribunale del riesame erroneamente dichiarato inammissibile l'istanza di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo dei due opifici, nonostante l'interesse concreto e attuale all'impugnazione vantato dall'odierno ricorrente. Pur non ricoprendo incarichi direttivi all'interno della Coopservice Società cooperativa a r. I., in liquidazione, Marco Nicosia era, però, socio della stessa, come si evincerebbe dall'allegato verbale di assemblea straordinaria del 5 febbraio 2022; ciò che dimostrerebbe l'interesse concreto e attuale vantato, anche in proprio, dal ricorrente alla restituzione del bene sequestrato, in vista della relazione qualificata con la res oggetto di sequestro. 3.2 Col secondo motivo, si duole di violazione di legge per omesso esame, da parte del Giudice del riesame, delle censure formulate dalla difesa avverso il provvedimento del G.i.p., affetto -secondo il ricorrente - da gravi lacune motivazionali, avendo il G.i.p. acriticamente recepito le istanze della Procura in punto di gravità indiziaria e di esigenze cautelari.
Contestualmente con l'ordinanza del Riesame indicata in epigrafe, si impugna il decreto di sequestro preventivo. 3.3 Col terzo motivo, si eccepisce violazione di legge, in relazione agli artt. 321 e 275 del codice di rito, per avere il Giudice del riesame applicato la misura cautelare con finalità propedeutica a una futura confisca, nonostante il fatto che i due opifici non costituissero profitto del delitto, non essendo né di proprietà degli indagati, né della Coopservice Società cooperativa a r. I., bensì di proprietà della Sicula Ciclat in liquidazione.
Oscuro, pertanto, sarebbe il motivo per cui si è affermato che sia stata realizzata una distrazione in pregiudizio delle prerogative creditorie, in assenza di un formale atto di trasferimento dei beni oggetto di sequestro dalla società in liquidazione agli indagati, ovvero a società agli stessi riconducibili.
4. Ricorso di Gaetano Favata.4.1 Con il primo motivo, si eccepisce violazione di legge, con riferimento agli artt. 321, 322, 324, 100, 122 del codice di rito, 24 e 111 Cost. e art. 6 Cedu, per avere il Tribunale del riesame erroneamente ritenuto che la procura conferita al difensore ai fini della proposizione dell'istanza di riesame non contenesse la specificazione della qualifica del Favata quale legale rappresentante della società Coopservice Società cooperativa a r. I. A parere della difesa, tale qualifica risulterebbe invece, incontestabilmente, dall'intestazione del ricorso, dall'allegato verbale di nomina di Presidente del Cda del 26 giugno 2021, dalla visura camerale aggiornata della Coopservice Società cooperativa a r.
I. e dal fatto che la procura speciale sia stata apposta in calce ed espressamente richiamata in epigrafe quale atto integrante del ricorso. Il ricorrente rivestirebbe, inoltre, la qualità di socio della compagine ricorrente dal 5 settembre 2019, come si evincerebbe dall'allegato verbale di assemblea straordinaria del 5 febbraio 2022; ciò che dimostrerebbe l'interesse concreto e attuale vantato, anche in proprio, dal ricorrente alla restituzione dei beni sequestrati. 4.2 Col secondo motivo, si duole di violazione di legge per omesso esame, da parte del Giudice del riesame, delle censure formulate dalla difesa avverso il provvedimento del G.i.p., affetto -secondo il ricorrente - da gravi lacune motivazionali, avendo il G.i.p. acriticamente recepito le istanze . della Procura in punto di gravità indiziaria e di esigenze cautelari. 4.3 Col terzo motivo, si eccepisce violazione di legge, in relazione agli artt. 321 e 275 del codice di rito, per avere il Giudice del riesame applicato la misura cautelare con finalità propedeutica a una futura confisca, nonostante il fatto che i due opifici non costituissero profitto del delitto, non essendo né di proprietà degli indagati, né della Coopservice Società cooperativa a r.
I., bensì di proprietà della Sicula Ciclat in liquidazione. Oscuro, pertanto, sarebbe il motivo per cui si è affermato che sia stata realizzata una distrazione in pregiudizio delle prerogative creditorie, in assenza di un formale atto di trasferimento dei beni dalla società in liquidazione agli indagati, ovvero a società agli stessi riconducibili.
5. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, Dott.ssa M. Francesca Loy, la quale ha chiesto pronunciarsi l'inammissibilità dei ricorsi. L'Avv. Palermo ha depositato conclusioni scritte a integrale contestazione di quelle depositate dal Procuratore Generale. Considerato in diritto 1. Il ricorso di Marco Nicosia è inammissibile.2. Il primo motivo è manifestamente infondato, non ravvisando il Collegio alcun errore giuridico nella motivazione dell'impugnato provvedimento.
Correttamente, infatti, il Tribunale ha affermato la carenza di interesse dell'odierno ricorrente al dissequestro, posto che egli non è risultato essere né amministratore/legale rappresentante né socio della Sicula né della società locataria Coopservice Società cooperativa a r. I. Diversamente da quanto sostenuto dalla difesa, non è stato provato che Marco Nicosia fosse socio della Coopservice Società cooperativa a r. I. L'allegato verbale di assemblea straordinaria, da cui, secondo la difesa, potrebbe desumersi la qualità di socio del ricorrente, non è, invero, utile a tal scopo, posto che il verbale di sequestro è datato 11 maggio 2022 e il verbale reca la data del 5 febbraio 2022; né è stato allegato un libro soci, dal quale si sarebbe potuto, almeno, ricavare con certezza la qualità di socio del Nicosia.
In ogni caso, seppure il ricorrente avesse dimostrato di essere stat la Coopservice Società cooperativa a r. I., ciò non sarebbe bastato a superare l'eccezione della carenza d'interesse attuale e concreto, dal momento che, secondo l'orientamento della Cassazione, «il singolo socio non è legittimato ad impugnare i provvedimenti in materia di sequestro preventivo di beni di proprietà di una società (nella specie, il rigetto dell'istanza di revoca della misura), attesa la carenza di un interesse concreto ed attuale, non vantando egli un diritto alla restituzione della cosa o di parte della somma equivalente al valore delle quote di sua proprietà, quale effetto immediato e diretto del dissequestro (Sez. 2, n. 29663 del 04/04/2019,Tufo, Rv. 276735 - 01;
Sez. 6, Sentenza n. 16860 del 19/03/2019, Cuppari, Rv. 275934 - 01). Dalla manifesta infondatezza del primo motivo consegue l'inammissibilità degli altri due motivi di ricorso.
3. Il ricorso di Gaetano Favata è inammissibile.
4. Il primo motivo è manifestamente infondato, per contrarietà dell'assunto difensivo al pacifico orientamento di questa Corte, secondo cui, ai fini di una valida richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro preventivo, il difensore del soggetto indagato che sia anche legale rappresentante della società titolare del bene caduto in sequestro deve essere munito, al momento del deposito dell'impugnazione per conto dell'ente, della procura speciale, non essendo sufficiente la mera nomina difensiva. (Sez. 5, n. 2465 del 24/09/2018, dep. 2019, Berna, Rv. 275257 - 01).
Nell'impugnato provvedimento è chiaramente spiegato che, al momento della presentazione dell'istanza di riesame avverso il sequestro preventivo, il Favata ha conferito procura speciale al difensore in nome proprio (ciò che risulta dalla copia allegata della procura conferita il 19 maggio 2022), anziché in nome della società; operando buon governo dei principi statuiti da questa Corte, il Tribunale ha ribadito il principio sopra citato (Rv. 275257 - 01), correttamente disattendendo gli argomenti difensivi.Dalla manifesta infondatezza del primo motivo consegue l'inammissibilità delle ulteriori doglianze esposte nel ricorso.
5. Questo Collegio dichiara, pertanto inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de