Sentenza — n. 14034/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 16 luglio 2021 la Corte di appello di Torino, a seguito del gravame interposto nell'interesse di Cissè Oumar, in parziale riforma della pronuncia in data 30 ottobre 2018 del Tribunale di Torino ha rideterminato in mitius la pena irrogata allo stesso imputato, confermando nel resto la prima decisione che - all'esito di giudizio abbreviato - ne aveva affermato la responsabilità per i reati di cui agli artt. 337 e 495 cod. pen., commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso e gli aveva concesso le circostanze attenuanti generiche.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 175 cod. pen, art. 143 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen, art. 495 cod. pen, art. 81 cod. pen; Sentenza — n. 14034/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinellí, Rv. 271269 - 01; Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013 - dep. 2014, Waychey, Rv. 258410 - 01); e, dopo la riduzione massima della pena in virtù delle circostanze attenuanti generiche a dieci mesi di reclusione, ha operato un aumento di due mesi ex art. 81, comma 2, cod. pen. (prima della riduzione per il rito), così rendendo anche sul punto una motivazione adeguata, tenuto conto della limitata misura del detto aumento (la cui specifica indicazione è stata tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione all'altro illecito accertato, che siano stati rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene: cfr.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OUMAR CISSE' nato il 01/11/1991 avverso la sentenza del 16/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione SABRINA PASSAFIUME, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla mancata concessione del beneficio di cui all'art. 175 cod. pen. e di dichiarare inammissibile nel resto il ricorso; - le conclusioni, rassegnate ai sensi della stessa norma (con atti in data 4 ottobre e 28 novembre 2022), dall'avvocato GIANLUCA VALLERO, che si è associato alle conclusioni del Procuratore generale nella parte in cui ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata e nel resto ha insistito per Iraccoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 16 luglio 2021 la Corte di appello di Torino, a seguito del gravame interposto nell'interesse di Cissè Oumar, in parziale riforma della pronuncia in data 30 ottobre 2018 del Tribunale di Torino ha rideterminato in mitius la pena irrogata allo stesso imputato, confermando nel resto la prima decisione che - all'esito di giudizio abbreviato - ne aveva affermato la responsabilità per i reati di cui agli artt. 337 e 495 cod. pen., commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso e gli aveva concesso le circostanze attenuanti generiche.
2. Avverso la sentenza di secondo grado è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando sei motivi (di seguito esposti, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo sono state denunciate la violazione della legge penale e di norme processuali poste a pena di nullità, a cagione della mancata traduzione degli atti del processo in una lingua nota all'imputato. 2.2. Con il secondo motivo è stato prospettato il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta conoscenza da parte dell'imputato della lingua italiana. 2.3.
Con il terzo motivo è stata addotta la violazione della legge penale, a cagione della misura eccessiva della pena, ivi compresa quella inflitta quale aumento per continuazione. 2.4. Con il quarto motivo è stato assunto il vizio di motivazione in relazione alla commisurazione della pena base e dell'aumento per continuazione. 2.5. Con il quinto motivo è stata prospettata la violazione della legge penale in ordine alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale. 2.6, Con il sesto motivo è stato denunciato il vizio di motivazione penale con riguardo alla mancata concessione del medesimo beneficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, nei termini che si esporranno, limitatamente alla mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale; è invece inammissibile nel resto.
1. I primi due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili. La difesa ha rappresentato: - di aver eccepito, in udienza preliminare, la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini, della richiesta di rinvio a giudizio e dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, poiché non tradotti in lingua nota all'imputato; - che l'eccezione è stata rigettata dal G.u.p. e la relativa ordinanza è stata impugnata, con l'atto di appello, unitamente alla sentenza di primo grado; - che anche la Corte di merito ha disatteso in parte qua il gravame, con un'argomentazione in contrasto con l'art. 143 cod. proc. pen. e secondo un'interpretazione difforme rispetto alle finalità della direttiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 Ottobre 2010 e rispetto ai precetti costituzionali (artt. 24, comma 2, e 111, comma / Cost.), oltre che illogica e contraddittoria (segnatamente, nella parte in cui ha fondato la conoscenza della lingua italiana da parte dell'imputato sulla sua istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e sul rilascio di procura speciale al difensore, nonostante i numerosi elementi di segno contrario indicati nell'atto di appello).
Ragion per cui ricorrerebbe la nullità dell'avviso di conclusione indagini, del decreto fissazione dell'udienza preliminare e di tutti gli atti e provvedimenti consecutivi, comprese le sentenze di primo e secondo grado. 1,1. È dirimente considerare che, nell'udienza preliminare, dopo il rigetto dell'eccezione da parte del Giudice, il difensore - quale procuratore speciale dell'imputato - ha chiesto che si procedesse nelle forme del rito abbreviato, di conseguenza ammesso. Si è dunque sanata la denunciata nullità, di ordine generale a regime intermedio, atteso che già prima della novella ex lege 12 aprile 2019, n. 33 (che ha espressamente previsto all'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. che «la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute»), applicabile a decorrere dal 20 aprile 2019 e dunque non nella specie, atteso che l'udienza preliminare è stata celebrato il 30 ottobre 2018, la giurisprudenza era consolidata nell'attribuire alla richiesta del rito speciale un effetto sanante ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen, (cfr.
Sez. 3, n. 20922 del 31/03/2021, D., Rv. 281631 - 01, e Sez. 2, n. 18781 del 09/04/2014, Masciullo, Rv. 259523 - 01, rese proprio in tema di traduzione degli atti; cfr. pure, suila natura della nullità in discorso, tra le altre, Sez. 5, n. 11060 del 17/11/2017 - dep. 2018, Kovacs, Rv. 272861 - 01). Con la conseguenza che non può ricorrere neppure la nullità derivata degli atti successivi denunciata dalla difesa.
2. Il terzo e il quarto motivo, che pure possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili, poiché manifestamente infondati. La difesa ha censurato il mancato contenimento della pena nei limiti edittali, profilo rispetto ai quale la motivazione della sentenza impugnata sarebbe illogica e contraddittoria (poiché la Corte di merito avrebbe accolto il gravame nella parte in cui aveva chiesto la massima riduzione della pena in forza delle riconosciute circostanze attenuanti generiche) e in violazione dell'art. 133 cod. pen. (in quanto, a fronte degli specifici elementi prospettati con l'atto di appello, i Giudici distrettuali non avrebbero tenuto in particolare il disposto dell'art. 133, comma 2, cit., non potendo la gravità del fatto costituire l'unico elemento da apprezzare). 2.1.
Questa Corte ha già chiarito che è «l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale» a richiedere «una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen.» (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01; Sez. 5, n. 11329 del 09/12/2019 - dep. 2020, Retrosi, Rv. 278788 - 01), laddove «non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo» (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288 - 01), caso in cui è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena (Sez. 5, n. 11329/2019, cit.).
Ciò posto, nel caso in esame, la Corte di appello - la quale ha evidenziato la complessiva gravità oggettiva e soggettiva dei reati - ha determinato in un anno e tre mesi di reclusione la pena per il reato di cui all'art. 495 cod. pen. (in uno spazio edittale compreso tra uno e sei anni di reclusione), evidenziando che l'imputato aveva fornito false generalità più volte, così indicando - il che è sufficiente - il dato che ha considerato decisivo nell'esercizio del potere discrezionale di commisurazione della pena (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02;
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinellí, Rv. 271269 - 01; Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013 - dep. 2014, Waychey, Rv. 258410 - 01); e, dopo la riduzione massima della pena in virtù delle circostanze attenuanti generiche a dieci mesi di reclusione, ha operato un aumento di due mesi ex art. 81, comma 2, cod. pen. (prima della riduzione per il rito), così rendendo anche sul punto una motivazione adeguata, tenuto conto della limitata misura del detto aumento (la cui specifica indicazione è stata tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione all'altro illecito accertato, che siano stati rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene: cfr.
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv, 282269 - 01).
3. Il quinto e il sesto motivo, da trattare unitamente, devono essere accolti. La difesa ha censurato la sentenza impugnata per non aver concesso, nonostante quanto dedotto con l'atto di appello, il beneficio della non menzione, senza argomentare in alcun modo. 3.1. In effetti, con l'atto di appello era avanzata la richiesta in discorso, indicando gli elementi su cui era fondata, e la Corte di merito nulla ha esposto. Si impone, allora, l'annullamento con rinvio in parte qua della sentenza impugnata, non potendo questa Corte disporlo sulla scorta degli elementi esposti nelle pronunce di merito ed occorrendo accertamenti di fatto incompatibili con il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 14885 del 15/02/2021, Quatraccioni, Rv. 281028 - 01).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata concessione dei beneficio di cui all'art. 175 cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. Dichiara inammissibile