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Ordinanza — n. 13492/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible against a tribunal order on objection to prosecution dismissal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13492/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed against an order issued by the Tribunal following an objection to a prosecution dismissal. The appellant argued that the lower tribunal's order was legally flawed due to procedural defects in the initial archiving decision. The court ruled that the specific legal provisions cited by the appellant do not apply to this stage of proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 410-bis, comma 3 cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.: The order issued by the Tribunal upon objection to the prosecution's request for dismissal is not subject to cassation appeal, rendering such appeals inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility objection to prosecution dismissal tribunal order finality procedural nullity defense legal provision misapplication notificazione elettronica notificazione postale irregolare notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

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Art. 410-bis, comma 3 cod. proc. pen.
17 dicembre 2012 n.221 in relazione all'art. 410 bis cod.
Art. 591, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Considerato in diritto 1.11 ricorso è inammissibile, perché proposto contro un provvedimento non impugnabile ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett.
Art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
per violazione di legge ai sensi dell'art. 606 lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
2.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere la colpa nella proposizione del motivo di ricorso, il ricorrente - oltre al pagamento delle spese del procedimento - deve essere altresì condannato al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 4000.
L. 17 dicembre 2012 n.221
16 comma 6 della L. 17 dicembre 2012 n.221 in relazione all'art.
art. 409 comma 2 cod. proc. pen
408 e dell'art. 409 comma 2 cod. proc. pen..
art. 410 bis cod. proc. pen
17 dicembre 2012 n.221 in relazione all'art. 410 bis cod. proc. pen.
art. 33 disp. att. cod. proc. pen
n.221 del 2012, in quanto la mancata "consegna" del previo messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo informatico dell'opponente era stata dovuta a causa imputabile al suo difensore, destinatario, in proprio e per conto della persona offesa ai sensi dell'art. 33 disp.
art. 606 cod. proc. pen
Si è quindi ritenuto che il ricorso per cassazione sia proponibile solo per lamentare l'abnormità dell'atto gravato e non anche per dedurne l'illegittimità per uno dei vizi elencati nell'art. 606 cod. proc. pen., come invece avvenuto nel caso di specie, peraltro con l'improprio richiamo dell'art.
art. 616 cod. proc. pen
2.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere la colpa nella proposizione del motivo di ricorso, il ricorrente - oltre al pagamento delle spese del procedimento - deve essere altresì condannato al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 4000.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 23372 del 25/6/2020
pen., che riguarda le violazioni della legge penale sostanziale (Sez. 6, n. 23372 del 25/6/2020, n.m.; Sez.
Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019, Greco
23372 del 25/6/2020, n.m.; Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019, Greco, Rv.
Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018, P.O. in proc. Ferrari
275723; Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018, P.O. in proc. Ferrari, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORTESE ANTONIO nato a MESSINA il 07/05/19'77 avverso l'ordinanza del 04/11/2022 del TRIBUNALE di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI; udito il difensore Ritenuto in fatto Con ricorso ritualmente depositato, Cortese Antonio ha impugnato per cassazione l'ordinanza del tribunale di Messina in composizione monocratica con la quale è stata annullata l'ordinanza emessa dal g.i.p. presso il tribunale di Messina del 14 settembre 2021 che aveva a suo favore disposto l'archiviazione, su richiesta del pubblico ministero, del procedimento penale n.525/21 r.g.n.r..

L'ordinanza di annullamento, emessa in sede di reclamo della persona offesa ai sensi dell'art.410 bis cod. proc. pen., ha rilevato la nullità del provvedimento di archiviazione in quanto pronunciato in assenza della rituale notificazione, da parte dell'ufficio g.i.p., dell'avviso di fissazione dell'udienza in camera di consiglio all'opponente e al suo difensore ai sensi dell'art. 408 e dell'art. 409 comma 2 cod. proc. pen.. 1.L'unico motivo di ricorso deduce la violazione degli artt. 125, 127 comma 5 cod. proc. pen. e dell'art. 16 comma 6 della L. 17 dicembre 2012 n.221 in relazione all'art. 410 bis cod. proc. pen. per violazione di legge ai sensi dell'art. 606 lett.

b) cod. proc. peli.. Si sostiene che il decreto di fissazione dell'udienza in camera di consiglio a seguito dell'opposizione, da parte della persona offesa, alla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, era stato regolarmente notificato a parte opponente a mezzo deposito in cancelleria, come previsto dall'art. 16 comma 6 della L. n.221 del 2012, in quanto la mancata "consegna" del previo messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo informatico dell'opponente era stata dovuta a causa imputabile al suo difensore, destinatario, in proprio e per conto della persona offesa ai sensi dell'art. 33 disp. att. cod. proc. pen., di entrambe le notificazioni.

In sostanza, sarebbe stato onere del difensore della persona offesa quello di accertarsi del corretto funzionamento del proprio indirizzo di posta elettronica o, comunque, dell'esistenza su disco di uno spazio sufficiente a consentire il perfezionamento della "consegna" informatica del documento notificato. Considerato in diritto 1.11 ricorso è inammissibile, perché proposto contro un provvedimento non impugnabile ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett.

b) cod. proc. pen... Va invero rimarcato che, a norma dell'art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen., l'ordinanza pronunziata dal Tribunale non è impugnabile. Detta disposizione, come modificata dalla legge n. 103 del 2017, consente la presentazione di un reclamo avverso il provvedimento di archiviazione adottato dal Giudice per le indagini preliminari, ma esclude che, contro la decisione su tale reclamo, sia proponibile il ricorso per cassazione. Si è quindi ritenuto che il ricorso per cassazione sia proponibile solo per lamentare l'abnormità dell'atto gravato e non anche per dedurne l'illegittimità per uno dei vizi elencati nell'art. 606 cod. proc. pen., come invece avvenuto nel caso di specie, peraltro con l'improprio richiamo dell'art. 606 comma 1 lett.

b) cod. proc. pen., che riguarda le violazioni della legge penale sostanziale (Sez. 6, n. 23372 del 25/6/2020, n.m.; Sez. 6, n. 12244 del 07/03/2019, Greco, Rv. 275723; Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018, P.O. in proc. Ferrari, Rv. 273875). Ne consegue l'inammissibilità della censura. 2.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere la colpa nella proposizione del motivo di ricorso, il ricorrente - oltre al pagamento delle spese del procedimento - deve essere altresì condannato al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro 4000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000 in favore della Cassa