Cassation annuls appeal court ruling denying fine penalty substitution due to indigence, allowing discretionary conversion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Messina Court of Appeal's decision regarding the substitution of a custodial sentence with a fine. The defendant argued that his poverty, evidenced by state-funded legal representation, justified the substitution under Article 53 of the Penal Code. The court ruled that while the judge must consider the defendant's living conditions, the specific statutory prohibition on substitution based on indigence applies only to semi-custodial measures, not fines, thereby invalidating the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 53 I n. 689/1981; Art. 58 comma 2 n. 689/1981: The prohibition on substituting a custodial sentence with a fine due to the defendant's indigence applies only to semi-custodial measures and does not extend to monetary penalties, leaving the conversion decision to the judge's discretion based on general life conditions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Uddin Bashir, nato a Feni (Bangladesh), il 15/5/1995; avverso la sentenza del 26/9/2022 della Corte d'appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luc:a Pistorelli; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Francesca Loy, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla sostituzione della pena detentiva.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Messina ha confermato la condanna di Uddi Bashir per il reato di cui all'art. 474 c.p.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo con unico motivo erronea applicazione della legge penale in merito alla denegata sostituzione della pena detentiva irrogata con quella pecuniaria ai sensi dell'art. 53 I. n. 689/1981 in ragione della ritenuta indigenza dell'imputato, desunta dalla sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato. CONSIDERATO IN IDIRITTO 1. Il ricorso è fondato.
2. La sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria è consentita anche in relazione a condanna inflitta a persona in condizioni economiche disagiate, in quanto la prognosi di inadempimento, ostativa alla sostituzione in forza dell'art. 58, secondo comma, I. 24 novembre 1981 n. 689, si riferisce soltanto alle pene sostitutive di quella detentiva accompagnate da prescrizioni, ossia alla semidetenzione e alla libertà controllata, e non alla pena pecuniaria sostitutiva, che non prevede alcuna particolare prescrizione (Sez. U, Sentenza n. 24476 del 22/04/2010, Gagliardi, Rv. 247274). La conversione delle pene detentive brevi in quelle pecuniarie corrispondenti è infatti rimessa dalla legge al potere discrezionale del cliudice, il quale, nell'esercitarlo, deve tenere conto dei criteri indicati nell'art. 133 c.p., tra i quali è compreso quello delle condizioni di vita individuale, familiare e sociale dell'imputato, ma non quello delle sue condizioni economiche. Conseguentemente illegittima deve ritenersi la ratio sottesa alla decisione censurata.
3. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata limitatamente alla sostituzione della pena detentiva con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Messina per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla mancata conversione della pena detentiva con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Messin