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Sentenza — n. 13477/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on defamation grounds due to procedural defects and lack of specific requests.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13477/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued that the lower court erred in applying the right to satire and failed to prove his awareness of the satirical content, but the Court found the first ground procedurally defective for lacking specific requests. The second ground was rejected as merely contesting the reasoning without challenging the legal basis, while the third was deemed unfounded because the evidence did not alter the charge's scope. Consequently, the appeal was dismissed without substantive review of the defamation claim.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 595 cod. pen.: An appeal is inadmissible if it fails to specify the requests corresponding to the grounds raised, if it merely contests the reasoning without challenging the legal basis, or if the cited norms are irrelevant to the case.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility right to satire defense specific requests requirement reasonable doubt standard defamation by press court costs allocation procedural defects perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 533 cod. proc. pen.
Art. 595 cod. pen.
Art. 192 cod. proc. pen.
pen., nonché violazione del criterio dell'«oltre ogni ragionevole dubbio» e dell'art. 192 cod. proc. pen.: non sarebbe raggiunta la prova che il ricorrente fosse consapevole del contenuto delle vignette satiriche giustapposte ai propri scritti.
Art. 516 cod. proc. pen.
Art. 521 cod. proc. pen.
art. 192 cod. proc. pen
pen., nonché violazione del criterio dell'«oltre ogni ragionevole dubbio» e dell'art. 192 cod. proc. pen.: non sarebbe raggiunta la prova che il ricorrente fosse consapevole del contenuto delle vignette satiriche giustapposte ai propri scritti.
art. 595 cod. pen
art. 606 cod. proc. pen
Del resto, il ricorrente non ha nemmeno chiarito a quale dei casi tipici disciplinati dall'art. 606 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 1878 del 04/04/1991
Tale mancanza, già ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità come sintomatica di genericità del motivo (Sez. 3, n. 1878 del 04/04/1991 - dei:.
Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019
Sez. U., n. 877 del 14/07/2022
Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021
Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021
281960; Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, Palmieri, non mass.; Sez.
Sez. 1, n. 17544 del 30/03/2021
34816 del 15/06/2021, Palmieri, non mass.; Sez. 1, n. 17544 del 30/03/2021, Barba, non mass.; Sez.
Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021
17544 del 30/03/2021, Barba, non mass.; Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021, Castrignano, non mass.; Sez.
Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021
26484 del 09/03/2021, Castrignano, non mass.; Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021, Reibaldi, non mass.).
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FRANCIA CHRISTIAN nato a GIULIANOVA il 18/03/1974 avverso la sentenza del 28/01/2022 della CORTE di APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO SGUBBI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore di parte civile„ avv. TOMMASO NAVARRA del Foro di TERAMO, che ha chiesto il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28/01/2022 la Corte di Appello dell'Aquila ha confermato la decisione del Tribunale di Teramo che aveva condannato Christian Francia per il delitto di diffamazione a mezzo stampa, per aver offeso la reputazione dell'avv. Manola Di Pasquale in alcuni articoli pubblicati su un giornale on-line tra il 19 ottobre 2015 e il 29 gennaio 2016.L'avv. Di Pasquale si è costituita parte civile ed a suo favore i giudici di merito hanno pronunciato condanna generica al risarcimento dei danni e disposto la rifusione delle spese.

2. Il ricorso per cassazione depositato dall'imputato riproduce, nelle pagine da 2 a 11, il contenuto dell'atto di appello; a pagina 11 riporta il dispositivo della sentenza di secondo grado; da pagina 12 enuncia i motivi di ricorso, concludendosi a pagina 19 con la richiesta di «assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste, con ogni conseguenza anche in ordine alle statuizioni civili ed alle spese del giudizio». 2.1. Il primo motivo, enunciato nel paragrafo 4.1 del ricorso, è intestato «esimente del diritto di satira», esattamente come il corrispondente secondo motivo di appello.

Anche nell'esposizione degli argomenti, il ricorrente richiama espressamente il paragrafo 2.2 del ricorso, che a sua volta riproduce il contenuto del citato motivo di appello, ed aggiunge riferimenti giurisprudenziali per sostenere come non sia stato superato il limite della continenza nell'esercizio di un legittimo diritto di critica espresso con linguaggio satirico, nel denunciare fatti veri quali la nomina della persona offesa a componente di un istituto zooprofilattico ad opera del Presidente della Regione, nomina impugnata dinanzi al Tribunale amministrativo regionale. 2.2.

Il secondo motivo deduce violazione di legge con riferimento agli artt.533 cod. proc. pen. e 595 cod. pen., nonché violazione del criterio dell'«oltre ogni ragionevole dubbio» e dell'art. 192 cod. proc. pen.: non sarebbe raggiunta la prova che il ricorrente fosse consapevole del contenuto delle vignette satiriche giustapposte ai propri scritti. 2.3. Con l'ultimo motivo, corrispondente anche nel titolo al terzo motivo di appello, il ricorrente denuncia «indeterminatezza della contestazione» e violazione degli artt. 516 e 521 cod. proc. pen. e dell'art. 595 cod. pen., con riferimento al fatto che la parte civile avrebbe depositato numerosi articoli di stampa, non compresi nel capo d'imputazione, con ciò violando il diritto di difesa e consentendo ai giudici di merito di trarre la prova dell'elemento soggettivo della diffamazione contestata da articoli non invece compresi nel capo d'imputazione.

3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo si risolve nella pedissequa reiterazione di analogo già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla Corte di merito: si tratta dunque di un motivo apparente, in quanto non specifico, cioè non connotato dalla tipica sua funzione di critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. In particolare, la Corte d'appello ha motivatamente e logicamente escluso la riconducibilità delle espressioni usate all'alveo del diritto di critica (cfr. pag. 4 della sentenza) e rispetto a tali considerazioni il ricorrente si limita a riproporre la propria interpretazione di segno contrario.

Del resto, il ricorrente non ha nemmeno chiarito a quale dei casi tipici disciplinati dall'art. 606 cod. proc. pen. intenda ricondursi. Tale mancanza, già ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità come sintomatica di genericità del motivo (Sez. 3, n. 1878 del 04/04/1991 - dei:. 29/04/1991, Ziliani, Rv. 187010), comporta oggi e con maggior nitidezza il giudizio di inammissibilità, anche alla luce del mancato rispetto di quanto stabilito dal protocollo di intesa sancito tra la Corte di cassazione ed il Consiglio Nazionale forense in data 17 dicembre 2015 sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale, laddove è espressamente previsto che il ricorso contenga l'indicazione «delle richieste relative ai motivi esposti» (in ciò, dunque, il protocollo funge da utile strumento di esplicazione di quanto già risultava dal dato normativo: si veda, per tutte, Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Onofri, Rv. 277518 - 02).

2. Il secondo motivo, dietro l'apparente censura di violazione di legge, in realtà contesta la motivazione del primo giudice ed in particolare il superamento del dubbio ragionevole, limitandosi a contrapporre la propria lettura degli elementi di prova a quella effettuata, in modo logicamente ineccepibile, dalla Corte di appello.

3. Il terzo motivo è manifestamente infondato, e dunque inammissibile, poiché le norme processuali citate non vengono affatto in rilievo: gli articoli di stampa che sarebbero stati acquisiti, secondo la stessa prospettazione del ricorrente, costituiscono documenti valutati ai fini della decisione sull'unico e non modificato capo d'imputazione, che ha riferimento ai soli articoli ivi puntualmente descritti.I documenti acquisiti (rispetto alle modalità di ammissione della prova non viene svolto alcun rilievo dal ricorrente) non hanno avuto dunque l'effetto di ampliare l'oggetto dell'accusa.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

5. Nulla invece è dovuto dall'imputato per le spese di parte civile in applicazione dei principi da ultimo ribaditi da Sez. U., n. 877 del 14/07/2022, Sacchettino, in motivazione, e per cui quest'ultima, pur in difetto di richiesta di trattazione orale, ha diritto di ottenere la liquidazione delle spese processuali purché abbia effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (ex multis Sez. 2, n. 33523 del 16/06/2021, D., Rv. 281960; Sez. 5, n. 34816 del 15/06/2021, Palmieri, non mass.; Sez. 1, n. 17544 del 30/03/2021, Barba, non mass.; Sez. 5, n. 26484 del 09/03/2021, Castrignano, non mass.; Sez. 1, n. 34847 del 25/02/2021, Reibaldi, non mass.). Nel caso in esame la parte civile non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, od il suo rigetto, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa