Italian Court dismisses appeals for lack of statutory grounds and failure to raise nullity objections timely.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared both appeals inadmissible, rejecting Bronzetti's claim regarding insufficient reasoning and Vendemini's challenge to the denial of a defense extension. The court ruled that Bronzetti's appeal lacked specific statutory grounds under Article 448, while Vendemini failed to raise the nullity objection immediately after the hearing. Consequently, the appeals were dismissed, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 182, comma 2, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are limited to specific statutory grounds, and nullity defects arising from procedural delays must be raised immediately upon the act, failing which they are time-barred.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BRONZETTI MAURIZIO nato a RIMINI il 21/01/1964 VENDEMINI FORTUNATO nato a RIMINI il 17/12/1964 avverso la sentenza del 08/11/2022 del TRIBUNALE di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO; letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale MARIA FRANCESCA LOY, che ha chiesto di accogliere il ricorso di Vendemini Fortunato, con conseguente annullamento con rinvio della sentenza, in relazione alla sua posizione processuale, e di dichiarare inammissibile il ricorso di Bronzetti Maurizio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa l'8 novembre 2022, 11 Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bologna, per quanto è qui di interesse, ha applicato a Bronzetti Maurizio e Vendemini Fortunato, ex art. 444 cod. proc. pen., la pena richiesta dalle parti, in relazione a più fatti di bancarotta patrimoniale.
2. Avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del loro difensore di fiducia.
3. Il ricorso dell'avv. Massimiliano Orrù, per Bronzetti Maurizio, si compone di un unico motivo, con il quale vengono dedotti i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sarebbe priva di adeguata motivazione, atteso che il giudice di primo grado si sarebbe limitato ad affermare che, in considerazione della relazione del curatore fallimentare e delle ammissioni degli imputati, sarebbero state insussistenti le condizioni per un proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. La motivazione, a parere del ricorrente, sarebbe inadeguata e pure illogica atteso che il Bronzetti non avrebbe ammesso le proprie responsabilità.
4. Il ricorso dell'avv. Massimiliano Orrù, per Vendemini Fortunato, si compone di un unico motivo, con il quale vengono dedotti i vizi di motivazione e di inosservanza di norme processuali, in relazione agli artt. 108 e 178 cod. proc. pen. Il ricorrente rappresenta che: il 5 novembre 2022 l'imputato nominava difensore di fiducia l'avv. Massimiliano Orrù, rappresentandogli che l'udienza preliminare era fissata per il successivo 8 novembre 2022; il nuovo difensore, in data 7 novembre 2022, depositava in cancelleria la nomina e un'istanza di rinvio, ex art. 108 cod. proc. pen., con la quale rappresentava di non essere riuscito a prendere puntuale cognizione degli atti; all'udienza dell'8 novembre 2022, il giudice rigettava l'istanza di rinvio; nel corso di quella stessa udienza, il pubblico ministero riferiva al nuovo difensore di avere già concordato un patteggiamento con gli altri coimputati, rappresentandogli la possibilità di addivenire ad analoga definizione del procedimento con riferimento alla posizione processuale del suo assistito; il difensore, a questo punto, chiedeva un rinvio ad horas al fine di consentire al proprio assistito di raggiungere il tribunale per prestare il proprio consenso; il procedimento veniva quindi definito nelle forme del patteggiamento.
Tanto premesso, il ricorrente sostiene che l'ordinanza con la quale era stata rigettata l'istanza di rinvio sarebbe nulla per violazione del diritto di difesa, con derivata nullità di tutti gli atti a essa conseguenti.
3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di accogliere il ricorso Vendemini Fortunato, con conseguente annullamento con rinvio della sentenza, in relazione alla sua posizione processuale, e di dichiarare inammissibile il ricorso di Bronzetti Maurizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili.
2. Il ricorso di Bronzetti Maurizio deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che prevede che il pubblico ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà del prevenuto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
3. Il ricorso di Vendemini Fortunato è inammissibile, in quanto la dedotta nullità non risulta essere stata tempestivamente eccepita, immediatamente dopo il rigetto dell'istanza di rinvio. Al riguardo, deve essere ribadito che <<la mancata concessione del termine a difesa previsto dall'art. 108 cod. proc. pen. determina una nullità generale a regime intermedio (in quanto attiene all'assistenza dell'imputato e non all'assenza del difensore), che deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., dal difensore presente - e, quindi, al più tardi, immediatamente dopo il compimento dell'atto che nega il termine o lo concede in misura che si sostiene incongrua - sicché essa non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione» (Sez. 1, n. 13401 del 05/02/2020, Garrach, Rv. 278823; Sez. 1 n. 11030 del 25/02/2010, Del Gaudio, Rv. 246777; Sez. 2, n. 5773 del 10/01/2019, Ciervo, Rv. 275523).
2. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in fav