Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13256/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal grounds regarding sentencing agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13256/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant had previously waived all appeal grounds except those concerning the agreed sentence, yet attempted to challenge the appellate court's application of Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such a waiver creates preclusive effects extending to the entire proceedings, including the cassation stage, rendering the appeal invalid.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: The waiver of appeal grounds regarding the agreed sentence under Art. 599-bis c.p.p. creates preclusive effects that render subsequent cassation appeals inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
waiver of appeal grounds agreed sentence preclusive effects cassation inadmissibility procedural waiver motivi di cassazione rinuncia alla motivazione concorso di motivi di sospensione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli, ex art. 599-bis cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
L'inammissibilità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
Invero, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
La Corte di appello, secondo il ricorrente, avrebbe speso <<poche parole>> in ordine all'insussistenza dei presupposti per la pronuncia di una sentenza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 41254 del 04/2019, Leone
non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 6, n. 41254 del 04/2019, Leone, Rv.
Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018
277196; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv.
Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro
273194; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGRISANO VINCENZO nato a NAPOLI il 06/07/1969 avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Napoli, ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha applicato ad Angrisano Vincenzo - che aveva previamente rinunciato a tutti i motivi di appello diversi da quelli afferenti alla determinazione del trattamento sanzionatorio - la pena da lui concordata con il Procuratore generale.

2. Avverso detta sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, deducendo i vizi di motivazione, di inosservanza di norme processuali e di erronea applicazione della legge penale. La Corte di appello, secondo il ricorrente, avrebbe speso <<poche parole>> in ordine all'insussistenza dei presupposti per la pronuncia di una sentenza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso è inammissibile non solo perché generico, non esponendo quale sarebbe la causa di proscioglimento non valutata, ma anche perché propone motivi non consentiti dalla legge. Invero, è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 6, n. 41254 del 04/2019, Leone, Rv. 277196; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Rv. 273194; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017, Ferro, Rv. 271258).

4. L'inammissibilità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., deve essere pronunciata de plano. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così decis