Sentenza — n. 13255/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CIPOLLARO CIRA, nata a Napoli il 23 giugno 1972; avverso la sentenza del 5 maggio 2022, della Corte di Cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FERDINANDO LIGNOLA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. Bruno Moscarelli, nell'interesse delle parti civili Fondazione Pol.i.s. e Comune di Napoli.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 625-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 13255/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011; Sez. U, Sentenza n. 16103 del 27/03/2002). Sono, quindi, fuori del perimetro normativo del rimedio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. tanto gli errori che, pur potendo essere qualificati quali errori di fatto, non siano stati decisivi nell'economia del percorso motivazionale seguito, quanto quelli che si risolvono in una prospettata errata interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati (Sez. 5, n. 21939 del 17/04/2018; Sez. 1, n. 34128 del 6/5/2021).
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CIPOLLARO CIRA, nata a Napoli il 23 giugno 1972; avverso la sentenza del 5 maggio 2022, della Corte di Cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FERDINANDO LIGNOLA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. Bruno Moscarelli, nell'interesse delle parti civili Fondazione Pol.i.s. e Comune di Napoli.
RITENUTO IN FATTO
Cira Cipollaro propone ricorso straordinario contro la sentenza n. 31883/2022, di questa Corte di cassazione. Secondo la prospettazione difensiva, la Corte sarebbe incorsa in un errore di fatto consistito nell'aver ritenuto manifestamente infondate le censure sollevate dalla difesa in relazione alla ritenuta condotta di partecipazione della Cipollaro al delitto di omicidio per il quale era intervenuta la condanna. La Corte avrebbe posto, a base dell'affermazione di responsabilità, circostanze asseritamente prive di idoneo supporto probatorio, in quanto dedotte dal contenuto di alcune conversazioni intercettate (parzialmente riportate nel corpo del ricorso), in ipotesi malamente interpretate dalla Corte d'Assise d'appello e dalla stessa Corte di cassazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è chiaramente inammissibile. L'errore di fatto per il quale il legislatore ha introdotto il rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte stessa sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali (cfr., in particolare, Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015;
Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011; Sez. U, Sentenza n. 16103 del 27/03/2002). Sono, quindi, fuori del perimetro normativo del rimedio di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen. tanto gli errori che, pur potendo essere qualificati quali errori di fatto, non siano stati decisivi nell'economia del percorso motivazionale seguito, quanto quelli che si risolvono in una prospettata errata interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati (Sez. 5, n. 21939 del 17/04/2018; Sez. 1, n. 34128 del 6/5/2021).
Ciò considerato, appare evidente come la ricorrente, deducendo un erroneo vaglio delibativo di aspetti del compendio storico-fattuale, prospetta non già un errore percettivo, ma un (asserito) errore di giudizio (Sez. 6, n. 37243 del 11/07/2014, Rv. 260817), peraltro riproponendo, anche in questa sede, un'indebita rilettura del contenuto delle conversazioni intercettate (essa stessa in questa sede inammissibile). In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute, nel presente giudizio, dalle parti civili costituite, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, la ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Comune di Napoli, che liquida in complessivi euro 1.500,00, e dalla parte civile Fondazione Pol.i.s., che liquida in complessivi euro 1.900,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 28 febbraio 2023 Il C