Cassation appeal dismissed as inadmissible for violating strict admissibility rules regarding plea bargain sentences.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by three women inadmissible, ruling it violated specific procedural restrictions on challenging plea bargain sentences. The appellants argued for acquittal and attempted crime theories, but the court found their grounds did not fit the narrow statutory exceptions for cassation appeals against such verdicts. Consequently, the appeal was rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific grounds, excluding general factual reconstructions or unexplained requests for acquittal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Dinic Vanessa, nata a Roma il 13/10/2002, Brijani Amanda, nata in Serbia il 19/09/1994, Stefanovic Martina, nata a Roma il 14/02/2003, avverso la sentenza del Tribunale di Roma in composizione monocratica emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in data 23/09/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Rossella Catena all'udienza del 10/02/2023.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Roma in composizione monocratica applicava a Vanessa Dinic, Amanda Brijani, Martina Stefanovic, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni uno mesi due di reclusione ed euro 300,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 56, 110, 624-bis, 625 n. 2 e 5 cod. pen., in Roma il 22/09/2021.
2. Vanessa Dinic, Amanda Brijani, Martina Stefanovic ricorrono, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to Antonio Gugliotta, articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in relazione agli artt. 129 e 444 cod. proc. perì., ai sensi dell'art. 606, lett.
b) cod. proc. pen., non essendo stata valutata la possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento e senza valutare la sussistenza della fattispecie tentata alla luce delle circostanze del fatto, avendo le ricorrentei abbandonato spontaneamente il luogo del fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili, in quanto proposti in violazione della disposizione di cui all'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, legge 23/06/2017, n. 103, secondo cui il ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento è limitato ai soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nessuna di dette ipotesi corrisponde, evidentemente, alla doglianza contenuta in ricorso, essendo dedotte non melgio specificate cause di proscioglimento ed una ricostruzione, oltre che doglianze in fatto circa la ricostruzione della vicenda. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 4.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 10/02/2023 Il Consigliere es