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Sentenza — n. 13233/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 13233/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 13233/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Dessì Lucrezio, nato a Borgo San DaInnazzo (CN), il 23/08/1968, avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino emessa in data 03/03/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed ill ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giovanni Di Leo, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 13233/2023 — snpen · Corte di Cassazione: e) cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito, pur avendo sottolineato la non attendibilità della persona offesa, ha ritenuto l'accusa suffragata da referto medico, senza considerare come la persona offesa fosse stata già malmenata da altri soggetti e senza considerare le precarie condizioni fisiche dello stesso imputato, fondando l'affermazione di responsabilità su di una lettura parziale del materiale probatorio; 2.2 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.

Parole chiave

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corresponsabilità della vittima causalità della lesione alla spalla responsabilità medica lesione corporale da infortunio responsabilità dell'assicuratore infortuni lesioni conseguenti

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Ne discende l'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente, ai sensi del'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Dessì Lucrezio, nato a Borgo San DaInnazzo (CN), il 23/08/1968, avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino emessa in data 03/03/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed ill ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giovanni Di Leo, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino, in riforma della sentenza del Tribunale di Cuneo, emessa in data 29/01/2020, che aveva assolto Lucrezio Dessì dai reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste, condannava il predetto a pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile, in relazione al reato di cui agli artt. 81, 582, 585 cod. pen., in Borgo San Dalmazzo il 30/08/2018.

2. In data 01/06/2022 Lucrezio Dessì ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to Luisa Chiapello, deducendo due motivi, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.

e) cod. proc. pen., in quanto la Corte di merito, pur avendo sottolineato la non attendibilità della persona offesa, ha ritenuto l'accusa suffragata da referto medico, senza considerare come la persona offesa fosse stata già malmenata da altri soggetti e senza considerare le precarie condizioni fisiche dello stesso imputato, fondando l'affermazione di responsabilità su di una lettura parziale del materiale probatorio; 2.2 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.

e) cod. proc. pen., avendo la Corte di merito omesso di motivare circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena in misura superiore al minimo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso di Lucrezio Dessì è manifestamente infondato. La vicenda in esame nasce dalla denunzia di Daniela Aime, le cui dichiarazioni, ritenute incongruenti, avevano condotto il primo giudice a pronunciare una sentenza assolutoria nei confronti dell'imputato. La Corte territoriale, adita dall'appello del pubblico ministero e della persona offesa, costituita parte civile, ha disposto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in riferimento alla persona offesa ed all'imputato, che, tuttavia, non ha reso esame, acquisendo copia del referto medico.

All'esito la sentenza impugnata ha rilevato come, in riferimen1:o al reato di lesioni contestato, la prova principale non scaturisse dalla prova testimoniale, ma dai numerosi e dettagliati referti medici corredati dalle fotografie che documentano le lesioni riportate dalla persona offesa. La Corte territoriale, infatti, ha dato ampiamente conto delle ragioni per le quali non ha ritenuto attendibile la persona offesa, evidenziando come, tuttavia, non fosse possibile dubitare del fatto che la stessa, alla luce delle prove documentali, fosse stata picchiata nella notte tra il 30 ed il 31/08/2018, periodo in cui ella era stata ospitata dall'imputato, come dallo stesso ammesso nel corso delle spontanee dichiarazioni rese all'udienza del 29/01/2020; né l'imputato, in quella sede, aveva ipotizzato che la Aime avesse trascorso altrove la notte in cui era stata picchiata, limitandosi a negare l'addebito, apparendo peraltro„ le lesioni riportate dalla Aime del tutto incompatibili con una caduta accidentale e/o con una crisi comiziale, trattandosi, peraltro, di lesioni recenti e, quindi, del tutto incompatibili con i pregressi episodi di lesioni ai danni della Aime da parte di soggetti terzi.

Tale motivazione appare del tutto logica e coerente con le illustrate risultanze processuali, apparendo evidente come la doglianza difensiva posta a fondamento del primo motivo di ricorso reiteri le argomentazioni già ampiamente analizzate dalla Corte di merito e si risolva in una lettura alternativa delle prove. Anche nella determinazione della pena la Corte di merito ha fatto corretto uso della propria discrezionalità, considerando i numerosissimi precedenti penali dell'imputato, rilevandone la risalenza e, quindi, escludendo la contestata recidiva, considerando, d'altra parte, come proprio le pregresse esperienze processuali e carcerarie dell'imputato non avessero sortito alcun effetto deterrente, il che escludeva la possibilità di applicare le circostanze attenuanti generiche; la pena di mesi dieci di reclusione è stata, quindi, parametrata alla gravità ed alla pluralità delle lesioni, dimostrative dell'intensità del dolo.

Trattasi di motivazione parimenti adeguata ed ampiamente illustrativa delle determinazioni della Corte territoriale, con cui il motivo di ricorso non si confronta appieno, limitandosi a sottolineare la condotta processuale dell'imputato, presente solo in primo grado, omettendo di considerare come le dichiarazioni dello stesso non fossero state ritenute attendibili, sicché, fermo restando il diritto dell'imputato a mentire in funzione difensiva, sotto altro aspetto le dichiarazioni non ritenute attendibili certamente non possono essere valutate in favore del ricorrente.

Ne discende l'inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente, ai sensi del'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in