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Sentenza — n. 13228/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 13228/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 13228/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Ed invero in data 20.5.2022 la p.o. Zinni Emiliano ha rimesso innanzi ai C.C. di Paglieta la querela sporta in data 13.3.2013 nei confronti di Angelucci Giovanni e quest'ultimo in data 21.5.2022 ha accettato la remissione. In proposito va rilevato che il reato di minaccia aggravata contestato al capo b) è perseguibile a querela, che quindi può essere rimessa (cfr. RV 266123).

Regesto Legislator

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art. 585 c.p, art. 585 cod.pen, art. 582 cod. pen, articolo 585 c.p; Sentenza — n. 13228/2023 — snpen · Corte di Cassazione: I reati di lesioni e minaccia ascritti all'imputato sono estinti per intervenuta remissione di querela, previa esclusione, per il reato di lesioni di cui al capo A), dell'aggravante ex art. 585 cod.pen..

Parole chiave

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risarcimento del danno alla persona aggressione fisica lesione al ginocchio trauma alla mano postumi d'infortunio infortunio mortale

Disposizioni normative citate

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art. 585 c.p
15, concludendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo i reati improcedibili per remissione di querela previa esclusione per il capo A) dell'aggravante di cui all'art. 585 c.p.
art. 585 cod.pen
I reati di lesioni e minaccia ascritti all'imputato sono estinti per intervenuta remissione di querela, previa esclusione, per il reato di lesioni di cui al capo A), dell'aggravante ex art. 585 cod.pen..
art. 582 cod. pen
pen., implica la procedibilità di ufficio del delitto di cui all'art. 582 cod. pen..
articolo 585 c.p
In definitiva, esclusa l'aggravante di cui all'articolo 585 c.p., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per remissione di querela, con assorbimento di ogni altra questione dedotta.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ANGELUCCI GIOVANNI nato a PAGLIETA il 01/05/1.960 avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUlLA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO; .site--il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTRO BERARDINO 414e-ha concluso chiedendo udito il difensore RITENUTO IN IFATTO 1. Con sentenza del 16.09.2021, la Corte di Appello di L'Aquila- in parziale riforma della sentenza emessa in data 26.11.2018 dal Tribunale di Sulmona- el minava il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso all'imputato Angelucci Giovanni e confermava nel resto la sentenza impugnata, con la quale Angelucci Giovanni e Fantini Carmine erano ritenuti responsabili dei reati loro ascritti.

In particolare, gli imputati erano ritenuti responsabili del reato di lesioni personali aggravate per avere, in concorso tra loro, aggredito, colpendolo ripetutamente con calci e pugni in varie regioni corporali, Zinni Emiliano, cagionandogli lesioni personali consistite in trauma cranio-facciale con frattura delle ossa nasali, piccola ferita sopracciliare destra e contusione rachide lombo-sacrale, giudicate guaribili in giorni dieci (capo A) e Angelucci Giovanni era altresì ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 612 co. 2 cod. pen. (capo B) perché minacciava Zinni Emiliano di un danno grave ed ingiusto, proferendo la frase "se parli sei un uomo morto".

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso Angelucci Giovanni, rinunciante alla prescrizione, che con atto a firma del proprio difensore di fiducia, ha affidato le proprie censure a due motivi, con i quali deduce: 2.1. con il primo motivo, il vizio di violazione di legge, di cui all'art. 606 co. 1 lett.

c) cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, in relazione al reato di cui al capo A, per avere la Corte territoriale ritenuto provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità del ricorrente sulla scorta di una motivazione assolutamente contraddittoria e intrinsecamente inconferente, sviluppando il proprio iter logico argomentativo, al preciso fine di sostenere le statuizioni del primo giudice; invero, è stata ritenuta attendibile la deposizione della persona offesa, nonostante la contraddittorietà delle dichiarazioni dello Zinni, irragionevolmente giustificando le incongruenze del racconto a ragione delle incalzanti domande della difesa; la Corte territoriale ha, inoltre, mancato di motivare adeguatamente in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto non atte a scardinare l'ipotesi accusatoria le plurime dichiarazioni di segno contrario raccolte in dibattimento ed in particolare dei testimoni Di Deo e Di Matteo (coniugi proprietari del bar in cui avveniva il fatto), del testimone Ranieri Orazio, della dott.ssa Marra Maria e del carabiniere Biscione Rocco, oltre alle dichiarazioni della comandante della Polizia Municipale di Paglieta, Del Bianco Giuliana, le cui dichiarazioni venivano indebitamente ritenute inutilizzabili; 2.2. con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge ai sensi dell'art. 606, co. 1 lett.

c) cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo B, per avere la Corte territoriale affermato la responsabilità penale del ricorrente mancando di adeguatamente valorizzare le risultanze processuali che invece deponevano in favore della non colpevolezza; la sentenza impugnata ha affermato la penale responsabilità del ricorrente in forza di un evidente travisamento dei fatti, atteso che la Corte territoriale irragionevolmente riteneva accertata la condotta di minaccia attribuita all'imputato in forza di altra condotta di minaccia attribuita al Fantini, a fronte di deposizione testimoniale del Biscione, che tuttavia affermava di non rinvenire un carattere minaccioso, ma anzi rincuorante nel fare del Fantini. 3.1n data 13.12.2023 la difesa del ricorrente ha depositato a mezzo PEC verbale di remissione di querela nei confronti dell'imputato da parte della p.o.

Zinni Emiliano 4.11 procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr.ssa Paola Mastroberardino, ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni dalla L. 176/2020, e dell'ad 16 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, concludendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo i reati improcedibili per remissione di querela previa esclusione per il capo A) dell'aggravante di cui all'art. 585 c.p. delle più persone riunite,

CONSIDERATO IN DIRITTO

I reati di lesioni e minaccia ascritti all'imputato sono estinti per intervenuta remissione di querela, previa esclusione, per il reato di lesioni di cui al capo A), dell'aggravante ex art. 585 cod.pen..

1. Ed invero in data 20.5.2022 la p.o. Zinni Emiliano ha rimesso innanzi ai C.C. di Paglieta la querela sporta in data 13.3.2013 nei confronti di Angelucci Giovanni e quest'ultimo in data 21.5.2022 ha accettato la remissione. In proposito va rilevato che il reato di minaccia aggravata contestato al capo b) è perseguibile a querela, che quindi può essere rimessa (cfr. RV 266123).

2. Per quanto concerne il reato di lesioni di cui al capo A), invece, occorre evidenziare che nel capo di imputazione risulta richiamata la circostanza aggravante di cui all'art. 585 cod.pen. non ulteriormente descritta, da intendersi riferita all'ipotesi delle "più persone riunite" . La contestazione dell'aggravante in questione- ritenuta anche nella determinazione della pena, stante la concessione delle circostanze attenuanti generiche in prevalenza su tale aggravante- pure all'esito dell'entrata in vigore in data 30.12.2022 del d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022 (cd. riforma Cartabia), che ha modificato il regime di procedibilità del reato di lesione di cui all'art.582 cod. pen., implica la procedibilità di ufficio del delitto di cui all'art. 582 cod. pen..

Tuttavia, occorre premettere come in tema di lesioni personali volontarie, l'aggravante delle più persone riunite non si identifica con il concorso di persone nel reato, sicchè, nel caso in cui l'imputazione si limiti a rappresentare la presenza di almeno due soggetti sul luogo e nel momento della realizzazione della condotta, non può ritenersi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza anche siffatta aggravante, in quanto, onde ritenerne concretamente realizzati gli elementi costitutivi, è necessarie) che, a causa della pluralità degli aggressori e della loro simultanea presenza, si producano nella vittima effetti fisici e psicologici tali da eliminarne o ridurne la forza di reazione (Sez. 5, n. 27386 del 06/04/2022, Rv. 283575).

Orbene, nella fattispecie in esame- a fronte della contestazione da parte dell'imputato anche con il ricorso in esame della ricostruzione dei fatti operata dalla p.o., confusa nella dinamica degli accadimenti- è possibile cogliere nella stessa ricostruzione condivisa dalla Corte territoriale l'assenza dei presupposti dell'aggravante in questione. Invero, secondo la Corte territoriale, Zinni Emiliano dichiarava di essersi recato all'interno del bar e di aver avuto una discussione con un marocchino e che gli imputati nell'occasione lo redarguivano, mentre l'Angelucci lo afferrava per un orecchio trascinandolo fuori dal bar; quest'ultimo poi inciampava e lo buttava a terra, ma lo Zinni si difendeva, tirandogli un calcio, venendo suc:cessivamente colpito dall'imputato Fantini; a quel punto lo Zinni dichiarava di essere caduto a terra e di essere stato nuovamente colpito con calci e pugni da entrambi; in particolare, lo Zinni confermava che l'Angelucci era inciampato e se l'era trovato addosso, precisando che lui gli aveva tirato un calcio, allorquando lo stesso si era rialzato e di essere ancora in piedi anche quando veniva colpito al costato dal Fantini.

Nella confusa dinamica descritta nella sentenza impugnata, sulla base delle dichiarazioni dello Zinni- condannato a sua volta per le lesioni nell'occasione subite dall'Angelucci - non è dato cogliere l'aggressione della parte offesa da parte dell'imputato in "riunione" con il Fantini, quanto piuttosto da parte dei partecipi alla zuffa la volontà di difendersi ognuno per sé e/o difendere gli altri a fronte dello stato di ebbrezza alcolica dello Zinni che ha dato origine alla zuffa, cagionando le lesioni al "marocchino" Hamzahoui Mustafa. In ogni caso, così come condivisibilmente rilevato dal Procuratore Generale in sede - secondo cui non risulta acquisita, né appare acquisibile, prova certa in ordine alla compresenza dei due originari imputati riuniti nel percuotere la p.o. - l'aggravante di cui all'art. 585 cod. pen. che deve essere, dunque, esclusa.

L'intervenuta esclusione dell'aggravante, dunque, rende procedibile a querela il reato di lesioni e quindi rimettibile. Sul punto, vanno richiamati i principi espressi dalle S.U. di questa Corte (Sez. Un., n. 24241 del 25/02/2004), in virtù dei quali, la remissione di querela, intervenuta ir pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto.

3. In definitiva, esclusa l'aggravante di cui all'articolo 585 c.p., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per remissione di querela, con assorbimento di ogni altra questione dedotta.

P.Q.M.

esclusa l'aggravante di cui all'articolo 585 c.p. annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per remiss