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Ordinanza — n. 13027/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility; statute of limitations applies to aggravated offense regardless of generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13027/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Sebastiano Boscolo inadmissible due to manifest unfoundedness regarding the statute of limitations. The defendant argued that generic mitigating circumstances should have prevented the conviction, but the court held that special aggravating circumstances determine the maximum penalty period independently. Consequently, the crime was not prescribed by the appellate court's decision date, and the appeal was rejected without procedural formalities.

Regesto Legislator

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Art. 157, comma 3, cod. pen.; Art. 69, cod. pen.; The judgment on prescription must account for special aggravating circumstances even if subvalued, as Article 157 excludes their impact on the maximum penalty determination.

Parole chiave

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statute of limitations aggravating circumstances generic mitigating factors criminal appeal inadmissibility maximum penalty calculation aggravamento della pena riduzione della pena attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis cod. proc. pen.
In data 28 aprile 2022, la Corte di appello di Venezia ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nei confronti di Boscolo Sebastiano (chiamato a rispondere del delitto di cui agli artt.
Art. 624 bis cod. pen.
Art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.
624 bis, aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n.
Art. 157, comma 3, cod. pen.
Ai fini della prescrizione del reato occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche ove le stesse siano considerate subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod.
Art. 69 cod. pen.
esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez.
Art. 157 cod. proc. pen.
282057 - 01); chiaro è il tenore letterale dell'art. 157 cod. proc. pen. che non lascia spazio a dubbio alcuno.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
La rilevata inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, siccome stabilito dell'art. 610 comma 5-bis cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
In data 28 aprile 2022, la Corte di appello di Venezia ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nei confronti di Boscolo Sebastiano (chiamato a rispondere del delitto di cui agli artt.
art. 69 cod. pen
esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen.
art. 157 cod. proc. pen
282057 - 01); chiaro è il tenore letterale dell'art. 157 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021
abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSCOLO SEBASTIANO nato a VENEZIA il 21/02/1977 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA; lette/sentite le conclusioni dei PG udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In data 28 aprile 2022, la Corte di appello di Venezia ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nei confronti di Boscolo Sebastiano (chiamato a rispondere del delitto di cui agli artt. 624 bis, aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen.), deliberando di infliggere all'imputato la pena concordata con il Procuratore Generale nella misura di anni 2 di reclusione e di Euro 670,00 di multa.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato lamentando con l'unico motivo articolato la mancata declaratoria di prescrizione del reato in considerazione della ritenuta prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante.

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Ai fini della prescrizione del reato occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche ove le stesse siano considerate subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Rv. 282057 - 01); chiaro è il tenore letterale dell'art. 157 cod. proc. pen. che non lascia spazio a dubbio alcuno.

Ne discende che il reato non era prescritto alla data delle decisione di appello, del 28.4.2022, essendo stato esso consumato il 20.3.2010, ed essendo il termine massimo di prescrizione in relazione all'ipotesi aggravata contestata, e ravvisata in sentenza, di anni dodici e mesi sei, scadente il 20.9.2022 cui devono per di più aggiungersi 163 giorni di sospensione. La rilevata inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, siccome stabilito dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., innanzi richiamato.

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese di procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così