Cassation appeals against plea bargain sentences are inadmissible unless they address specific statutory grounds under Art. 448.2-bis. Appeals failing to meet these criteria are dismissed as inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeals against the plea bargain sentences inadmissible without formalities. The defendants argued for violations of procedural articles regarding the exclusion of responsibility and lack of reasoning, but the court found these grounds did not fall within the limited exceptions permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeals were rejected because they did not address the specific statutory requirements for challenging a plea agreement, and the defendants were ordered to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific statutory grounds; appeals failing to address these grounds are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SEN ZA ìj[ ig ft; 23k sul ricorso proposto da D'ACCICO ALESSANDRO nato a BRINDISI il 11/09/1988 POLITO GIANLUCA nato a BRINDISI il 18/11/1974 avverso la sentenza del 25/10/2022 del GIUDICE dell'UDIENZA PRELIMINARE di BRINDISI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa E3ELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Giovanni DI LEO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, il Giudice per le indagini preliminari di Brindisi ha applicato la pena concordata tra le parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., nei confronti di Alessandro D'Accico e Gianluca Polito in relazione a più episodi di furto pluriaggravato ( capi 1,2,3), per i quali sono sottoposti a misura cautelare restrittiva, per essersi impossessati, in concorso tra loro, di autovetture lasciate parcheggiate nella pubblica.
2. Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati, con il ministero del rispettivo difensore di fiducia. 2.1. L'avvocato Giampiero Iaia, nell'interesse di D'Accico, svolge un solo motivo, con il quale denuncia violazione degli artt. 192 e 530 cod. proc. peri., lamentando la mancata esplicitazione delle ragioni dell'esclusione della responsabilità. 2.2. L'avvocato Giuseppe Guastella, nell'interesse di Polito, denuncia violazione degli artt. 125 - 129 cod. proc. pen., e correlati vizi della motivazione,, per avere il Giudice di merito omesso di indicare gli elementi per cui ha ritenuto di non pronunciare sentenza di proscioglimento.
3. Il Tribunale di Brindisi, con ordinanza del 13 gennaio 2023, ha didniarato l'inefficacia della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata nei confronti di entrambi gli imputati in relazione al fatto di cui al capo 1), per difetto della condizione di procedibilità, avendo la persona offesa dichiarato di rinunciare al diritto di querela.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, giacché proposti al di fuor' dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, il quale ha stabilito che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Va altresì richiamato l'indirizzo affermato da questa Corte già prima dell'introduzione (con l'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103) dell'art. art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., a tenore del quale, in caso di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, P.G. in proc.
Koumya, Rv. 234824). Ciò che si è puntualmente verificato nell'ipotesi al vaglio. I ricorsi devono essere, dunque, dichiarati inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in . avore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 1