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Sentenza — n. 13019/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against aggravated assault conviction citing lack of logical argumentation review.

Numero d'incarto Sentenza — n. 13019/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeals filed by Lovacovic and Braidic inadmissible regarding their conviction for aggravated assault. The appellants argued that the lower court failed to properly evaluate inconsistencies in evidence and lacked specific reasoning for the severity of the threat. The court rejected these claims, stating that appellate review is limited to checking the logical coherence of the decision rather than re-evaluating the evidence or the appropriateness of the sentence.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 595 c.p.p.: The appellate court's review of a judgment is limited to verifying the existence of a logical argumentation structure, without the power to re-examine the intrinsic suitability of the evidence or the appropriateness of the penalty imposed.

Parole chiave

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appellate review limits logical argumentation structure aggravated assault conviction lack of specific reasoning penalty proportionality minaccia non comprovata oggetto pericoloso reato di pericolo

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 595 c.p.p.
Art. 133 cod. pen.
E in questi casi, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua ed è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez.
art. 133 cod. pen
E in questi casi, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua ed è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 33578 del 20/05/2010
Sez. 6, n. 18081 del 14/04/2011
Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013
(Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Rv.
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019
Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da LOVACOVIC MARCO, nato ad Argenta, il 16 maggio 1962; BRAIDIC DANIELA, nata a Palmanova, il 26 gennaio 1965; avverso la sentenza dell'8 aprile 2022, della Corte d'appello di Venezia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale SABRINA PASSAFIUME, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria depositata 1'8 febbraio 2023, dall'avv. Danilo Taschin, nell'interesse del ricorrente;

RITENUTO IN FATTO

Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'Appello di Venezia, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto i ricorrenti responsabili dei reati di lesioni personali aggravate e minaccia grave commessa con l'uso di un'arma impropria ai danni di Alessandro Sambin. Il ricorso, proposto nell'interesse degli imputati, si compone di tre motivi di censura. I primi due, in punto di responsabilità, deducono il vizio di motivazione nel quale sarebbe incorsa la corte territoriale che, nella prospettata ricostruzione della dinamica dei fatti, da un canto non avrebbe valutato i plurimi profili di incoerenza evidenziati, dall'altro non avrebbe dato conto di come possa ritenersi minaccia grave il gesto di lanciare un casco verso la persona offesa. Il terzo, afferente al profilo sanzionatorio, censura, invece, la genericità del richiamo operato dalla corte territoriale (nella determinazione della pena irrogata) alla gravità dei fatti e alla negativa personalità dell'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è complessivamente inammissibile. In punto di responsabilità, la corte territoriale, ricostruita la dinamica dei fatti, ha dato atto: dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, del riscontro esterno rappresentato dalle dichiarazioni rese dal teste Danaro (sopraggiunto dopo gli accadimenti) e della congruità degli esiti del referto medico. A fronte di ciò, le censure sollevate con i primi due motivi di ricorso, oltre a riprodurre gli stessi argomenti già prospettati nell'atto di appello, si limitano a richiamare parti di singoli elementi di prova, senza considerare che la valutazione del compendio istruttorio impone di considerare ogni singolo fatto e il loro insieme non in modo parcellizzato e avulso dal generale contesto probatorio, ma nel loro vicendevole rapporto, all'interno di una costruzione logica, armonica e consonante (Sez. 2, n. 33578 del 20/05/2(:10, Rv. 248128).

D'altronde, non tengono conto che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, essendo limitato al solo riscontro dell'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'intrinseca adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento e senza poter sovrapporre il proprio apprezzamento delle risultanze processuali a quella compiuta da entrambi i giudici del merito, o da quello di essi che ha deliberato il provvedimento in concreto impugnato (Sez. 6, n. 18081 del 14/04/2011).

Il secondo, peraltro, nei limiti in cui deduce l'omessa motivazione in ordine alla gravità della minaccia, è inammissibile, in quanto non proposto dinanzi alla corte territoriale. Il terzo motivo, in ultimo, afferente al trattamento sanzionatorio è, invece, manifestamente infondato. La pena è stata determinata in una misura prossima al minimo edittale (mesi sette di reclusione, partendo da una pena base di mesi nove). E in questi casi, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua ed è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Rv. 256464;

Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288). Cosicché la motivazione offerta dalla corte territoriale (attraverso il richiamo alle modalità del fatto, all'intensità del dolo e alla personalità del reo) appare anche sovrabbondante. I ricorsi, quindi, devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 f