Italian Court dismisses criminal appeal as inadmissible due to manifestly unfounded procedural and substantive grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible, rejecting all four grounds raised by the convicted defendant. The court found the arguments regarding coerced confession, defective service of process, irregular civil party status, and statute of limitations to be manifestly unfounded or generic. Consequently, the defendant was ordered to pay court costs and a fine to the state treasury.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 601, 616 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: An appeal declared inadmissible due to manifestly unfounded grounds does not establish a valid relationship for challenging the statute of limitations, and such generic procedural defects preclude the court from examining substantive defenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da DOBREA CRISTINA nato a ROMANIA il 20/02/1969 avverso la sentenza del 29/09/2022 della CORTE di APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Giovanni DI LEO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Salerno ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che aveva riconosciuto Cristina Dobrea colpevole di furto pluriaggravato condannandola alla pena ritenuta di giustizia con le statuizioni risarcitorie in favore della costituita parte civile.
2. Ricorre per cassazione l'imputata, con il ministero del difensore di fiducia, avvocato Alessandro Ragionieri, che svolge quattro motivi. 2.1. Erronea applicazione degli artt. 191 e 331 cod. proc. pen. - in relazione agli artt. 393 - 605 cod. pen. Si sostiene che la Corte di appello ha dato valore alla confessione resa dall'imputata alla persona offesa, poi costituitasi parte civile; in realtà, la confessione era stata estorta con privazione della libertà personale; cosicchè, detta confessione giammai può assurgere a rango di prova. 2.2. Violazione degli artt. 178 - 179 - 185 cod. proc. pen.
Il decreto di citazione per la trattazione dell'appello è stato notificato a uno dei difensori della ricorrente, Silvano Di Paolo, in violazione del termine di cui all'art. 601 cod. proc. pen. ( venti giorni prima dell'udienza) mentre la notifica all'imputata sarebbe stata del tutto omessa. 2.3. Erronea applicazione dell'art. 78 cod. proc. pen. Si censura la valutazione con la quale è stata ammessa la costituzione di parte civile che, invece, sarebbe avvenuta irritualmente, in violazione del terzo comma dell'art. 78 cod. proc. pen. dal momento che la costituzione di parte civile e la procura non sarebbero stati depositati contestualmente in udienza. 2.4.
Violazione dell'art. 129 cod. proc. pen., perché la Corte di appello ha omesso di rilevare la prescrizione, maturata in data 08 maggio 2022.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso risulta inammissibilmente proposto. 1.11 primo motivo è manifestamente infondato - oltre ad essere riversato interamente in fatto, tendendo una inammissibile rivalutazione delle prove - dal momento che, della situazione descritta in ricorso (convocazione della imputata da parte delle vittime, da cui veniva costretta a confessare sotto sequestro), non v'è alcuna traccia nelle sentenze di merito che, invece, danno atto della piena attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, anche alla luce dei plurimi riscontri provenienti da altre fonti dichiarative e documentali ( registro di acquisti della gioielleria), sulla base delle quali si è fondato il giudizio di responsabilità dell'imputata. 2.Del tutto generico il secondo motivo, che deduce la nullità della notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello, sia del difensore che dell'imputata, non trova conforto nella consultazione degli atti processuali, ai quali il Collegio di legittimità accede in virtù della natura del motivo (error in procedendo).
Invero, i due difensori dell'imputata, avvocati Notaristefano e Di Paolo, hanno ricevuto, a mezzo PEC, la notifica del decreto di citazione in data 14 /06/2022 ; in pari data, entrambi i difensori hanno anche ricevuto la notifica ai sensi dell'art. 161 co. 4 cod. prec. pen. per l'imputata, risultata irreperibile presso il domicilio eletto in Siano (come da relazione di notifica del 28/6/2022, depositata in atti). Ancora, in data 19/06/2022, i suddetti difensori fiduciari ricevevano, con lo stesso mezzo, la notifica delle conclusioni del Procuratore generale, in vista dell'udienza del 29/09/2022.
Con tali riscontri documentali la Difesa ricorrente omette di confrontarsi, cosicchè il motivo si rivela, come detto, afflitto da irrmediabile genericità.
3. La questione della regolarità della costituzione della parte civile è stata già correttamente affrontata dalla Corte di appello, che ha correttamente osservato come l'ordinamento non declini la rigida scansione temporale rappresentata dalla Difesa ricorrente, quanto, piuttosto, indichi che la costituzione di parte civile deve essere accompagnata dalla procura speciale, che, come previsto dall'art. 78 comma 3, cod. proc. pen., qualora non venga apposta in calce o a margine dell'atto di costituzione di parte civile, può essere presentata direttamente in udienza, unitamente alla dichiarazione di costituzione (Sez. 3, n. 52435 del 03/10/2017, Rv. 271884) , cosicchè, non implica alcun vizio la circostanza verificatasi nel giudizio che la procura speciale al difensore sia stata redatta immediatamente prima della sua esibizione in giudizio.
4. Il quarto motivo è manifestamente infondato, dal momento che al termine prescrizionale di legge ( 7 anni e sei mesi: 05/02/2021) devono essere aggiunti 742 gg. di sospensione, che portano il termine prescrizionale al 17/02/2023. In ogni caso, a fronte di una prescrizione maturata certamente dopo la sentenza di appello, che è stata pronunciata in data 20/09/2022, la declaratoria di inammissibilità del ricorso non consente il decorso del termine prescrizionale, secondo la regula juris affermata dalle Sezioni Unite, per cui l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266818; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217:266; Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531).
5. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna delL, ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna .ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle Ammend