Italian Court dismisses Prosecutor's appeal against GIP's refusal to confirm arrest due to lack of gravity or danger.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the Prosecutor's appeal inadmissible regarding the refusal to confirm an arrest for perjury. The lower court found the arrestee's conduct non-grave and the subject non-dangerous based on his cooperative attitude and lack of prior record. The Court rejected the Prosecutor's attempt to substitute its own assessment, noting the appeal introduced unverified data from a different proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 381 cod. proc. pen.; The judicial review of arrest confirmation is limited to a reasonableness check on the gravity of the offense and the subject's danger at the time of the measure, prohibiting the appellate court from substituting its own evaluation or verifying conditions for criminal liability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PROCURATORE DELLA REPUBBLICA, presso il Tribunale di Termini Imerese; nel procedimento a carico di BLEANBA EDOUARD GABRIEL, nato in Romania 1 11 gennaio 2003; avverso l'ordinanza del 14 ottobre 2022, del Tribunale di Termini Imerese; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, SILVIA SALVADORI, che ha chiesto annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata;
RITENUTO IN IFATrO Oggetto dell'impugnazione è l'ordinanza con la quale il GIP presso il Tribuna- le di Termini Imerese non ha convalidato l'arresto di Gabriel Edouard Blemba (eseguito dalla polizia giudiziaria in relazione al reato di cui all'art. 495 cod. pen.) ritenendo il fatto non grave e il soggetto non pericoloso. Ricorre il Pubblico Ministero e deduce violazione di legge e, segnatamente dell'art. 381 cod. proc. pen., nella parte in cui avrebbe (erroneamente) ritenuto la non gravità del fatto (nonostante le modalità della condotta) e, parallelamen- te, sotto il profilo della pericolosità, non provata l'esistenza di un precedente specifico (in quanto rimasto allo stato di mera allegazione).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. Com'è noto, il controllo che deve operare il giudice della convalida è un con- trollo di mera ragionevolezza, che va eseguito ex ante, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto, per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi ragionevole motivo nella gra- vità del fatto o nella pericolosità del soggetto, senza, evidentemente, estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l'affermazione di responsabi- lità (Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012 Hraich, Rv. 252949).
Ebbene, il Tribunale, evidenziando l'atteggiamento collaborativo assunto dal- l'arrestato e la sua assoluta incensuratezza, ha valutato - alla luce della situazio- ne esistente al momento dell'adozione della misura pre-cautelare - la gravità del fatto e la pericolosità dell'arrestato, ritenendo insussistente tanto l'una, quanto l'altra. A fronte di ciò il Procuratore ricorrente ha sostituito una propria valutazione a quella legittimamente operata dal giudice. Sia sotto il profilo della gravità del fatto (in relazione al quale, peraltro, non è dato comprendere come l'aver "con- fermato per iscritto" le generalità avrebbe reso più lungo e difficoltoso l'accerta- mento successivo), sia sotto il profilo della personalità dell'arrestato (introducen- do dati relativi a diverso procedimento del quale non è nota neanche l'effettiva esistenza).
In questi termini, alla luce dei limiti connaturati al sindacato di legittimità, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricors