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Sentenza — n. 12780/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12780/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12780/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

Con la sentenza impugnata, per quanto è qui di interesse, la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di Messina Samuele per due episodi di furto (art. 624 - 625, comma primo, n. 2, cod. pen. - capo A) e per la violazione della misura di prevenzione con obbligo di dimora (art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011 - capo B), riducendo, però, la pena inflitta ad anni uno, mesi due di reclusione ed euro 400 di multa.

Regesto Legislator

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art. 69 cod. pen, art. 624 cod. pen; Sentenza — n. 12780/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 624 - 625, comma primo, n. 2, cod. pen. - capo A) e per la violazione della misura di prevenzione con obbligo di dimora (art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011 - capo B), riducendo, però, la pena inflitta ad anni uno, mesi due di reclusione ed euro 400 di multa.

Parole chiave

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furto di lieve entità pene e misure delitto pena minima altri reati reato di poca entità

Disposizioni normative citate

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art. 69 cod. pen
Su tali premesse, dopo aver confermato il giudizio di equivalenza ex art. 69 cod. pen.
art. 624 cod. pen
Tale entità della pena, tuttavia, non corrisponde al minimo edittale che la Corte di appello ha affermato di voler applicare; invero, tenuto conto dell'operato giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza, occorre avere riguardo alla pena minima prevista dall'art. 624 cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MESSINA SAMUELE nato a CARMAGNOLA il 17/10/1997 avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE di APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento gravato, limitatamente al trattamento sanzionatorio; lette le conclusioni del difensore, avv. Priscilla Trapani, che ha chiesto di annullare la sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, per quanto è qui di interesse, la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di Messina Samuele per due episodi di furto (art. 624 - 625, comma primo, n. 2, cod. pen. - capo A) e per la violazione della misura di prevenzione con obbligo di dimora (art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011 - capo B), riducendo, però, la pena inflitta ad anni uno, mesi due di reclusione ed euro 400 di multa.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando un unico motivo con il quale deduce violazione di legge in punto di trattamento sanzionatorio. Sostiene il ricorrente che la Corte di appello ha affermato di voler applicare la pena nel minimo edittale, ma poi se ne è discostata, posto che ha determinato in anni uno di reclusione ed euro 300 di multa la pena base per il reato più grave di cui al capo A) individuandolo nel furto ai danni del ristorante "Il Peperone".

3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche.

4. Il ricorso è fondato.

5. Va premesso che le persone offese hanno sporto querela per i reati di furto oggetto di contestazione al capo A), chiedendo espressamente la punizione dei colpevoli (cfr. querela sporta il 6 settembre 2021 da Carotti Marina, titolare del ristorante "La Marianna", dinanzi ai CC della stazione di Carmagnola; querela sporta lo stesso giorno dinanzi ai medesimi CC da Izzo Enrico, titolare della pizzeria "Il Peperone"). Quindi non sorgono questioni di improcedibilità.

5. La Corte di appello ha affermato che il trattamento sanzionatorio applicato dal primo giudice era "incongruo" e che occorreva riparametrare la pena "sulla base del minimo edittale" del reato di furto. Su tali premesse, dopo aver confermato il giudizio di equivalenza ex art. 69 cod. pen. tra contrapposte circostanze, ha fissato la pena base per il più grave reato di furto (uno dei due episodi di cui al capo A) in anni uro di reclusione ed euro 300 di multa. Tale entità della pena, tuttavia, non corrisponde al minimo edittale che la Corte di appello ha affermato di voler applicare; invero, tenuto conto dell'operato giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza, occorre avere riguardo alla pena minima prevista dall'art. 624 cod. pen. e cioè mesi sei di reclusione ed euro 154 di multa.6. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annu lata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di