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Sentenza — n. 12775/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12775/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12775/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Hajji Mohamed e Batas Mohamed, tramite il comune difensore di ufficio, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 17 ottobre 2022, che ha riformato la sentenza di condanna in primo grado nei loro confronti pronunciata per il delitto di minaccia aggravata in concorso, commesso in data 13 settembre 2017, limitatamente al trattamento sanzionatorio.

Regesto Legislator

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art. 179 cod. proc. pen; Sentenza — n. 12775/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 18560 del 13/03/2019, Rv. 276097; Sez. 6, n. 8150 del 29/02/2012, Rv. 262925), posto che sul primo non incombono gli stessi doveri deontologici informativi che gravano sul difensore fiduciario rispetto all'assistito. In tal senso, del resto, orienta il diritto vivente, che, con la sentenza a Sezioni Unite Palumbo (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Rv. 229539), ha stabilito che, in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, come nel caso di specie.

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale modifica della sentenza notifica del cambiamento d'indirizzo domicilio di una parte divieto di molestie conferma della competenza

Disposizioni normative citate

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art. 179 cod. proc. pen
229539), ha stabilito che, in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: HABI MOHAMED nato il 07/12/1973 BATAS MOHAMED nato il 07/08/1989 avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento con rinvio udito il difensore L'avvocato Spaziani si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Hajji Mohamed e Batas Mohamed, tramite il comune difensore di ufficio, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano in data 17 ottobre 2022, che ha riformato la sentenza di condanna in primo grado nei loro confronti pronunciata per il delitto di minaccia aggravata in concorso, commesso in data 13 settembre 2017, limitatamente al trattamento sanzionatorio.

2. Denunciano, con un solo motivo, la violazione degli artt. 161 e 171 cod. proc. pen., perché la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello aveva avuto luogo presso il difensore di ufficio, ritenuto erroneamente il loro domiciliatario, visto che risultava dagli atti che avevano eletto domicilio presso l'abitazione di Hajji, ubicata in Bernareggio alla via Garibaldi n.

19. Eccepiscono, quindi, l'omessa notifica della vocatio in iudicium e la conseguente nullità, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., della sentenza impugnata.

3. Il difensore dei ricorrenti ha depositato tempestiva richiesta di trattazione orale del ricorso, che gli è stata accordata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono fondati.

1. Dal consentito esame degli atti emerge che, effettivamente, la notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello è stata effettata ai ricorrenti imputati presso l'Avvocato Marco Gatti, loro difensore di ufficio presso il cui studio, alla via Santa Tecla n. 3 in Milano, costoro avrebbero eletto domicilio. Dagli atti medesimi risulta, invece, che Hajji e Batas, in sede di loro identificazione ad opera del personale dell'Ufficio Prevenzione della Questura di Milano, avevano dichiarato (Hajji) o eletto (Batas) domicilio <<in Bernareggio alla Via Garibaldi n. 19, scala unica secondo piano» (cfr. verbale in data 13 settembre 2017).

2. Ciò posto, la notifica agli imputati del decreto di citazione per il giudizio di appello presso il loro difensore di ufficio (nella veste di domiciliatario) e non presso il loro domicilio dichiarato o eletto, deve considerarsi viziata da nullità assoluta ed insanabile, avendo impedito loro non solo di avere conoscenza della celebrazione del processo di appello, ma anche di parteciparvi, in nessun modo rilevando la circostanza che il difensore d'ufficio abbia partecipato al giudizio senza eccepire alcunché. La qualità del rapporto intercorrente tra il difensore d'ufficio e l'imputato non consente, infatti, alcuna presunzione fisiologica di concreta conoscenza del giudizio da parte del secondo (Sez. 5, n. 17066 del 08/11/2021, dep. 2022, Rv. 282993;

Sez. 2, n. 18560 del 13/03/2019, Rv. 276097; Sez. 6, n. 8150 del 29/02/2012, Rv. 262925), posto che sul primo non incombono gli stessi doveri deontologici informativi che gravano sul difensore fiduciario rispetto all'assistito. In tal senso, del resto, orienta il diritto vivente, che, con la sentenza a Sezioni Unite Palumbo (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Rv. 229539), ha stabilito che, in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, come nel caso di specie.

3. Per tutto quanto esposto, s'impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte