Cassation court dismisses appeals for lack of specific grounds and improper evidentiary review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by four individuals inadmissible. The appellants argued the lower court failed to adequately address their complaints regarding sentencing and the reliability of victim identification. The court rejected these claims, ruling that the appeals were either too generic to identify specific errors or lacked foundation in the established legal principles of evidentiary evaluation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.; Art. 606, comma 1, lett. f), c.p.p.: Appeals must be specific and grounded; generic complaints or those challenging the global assessment of circumstantial evidence without pointing to specific errors are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CICHELLO TOMMASO nato a TORINO il 06/05/1995 DEGLAUDI TERESA nato a VERCELLI il 06/03/1992 DEGLAUDI MELISA SORIEL nato a CHIVASSO il 17/07/1993 OBERTO ALESSANDRO nato a RIVOLI il 03/05/1969 avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO che ha concluso chiedendo
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna inflitta a Deglaudi Teresa per il delitto di tentato furto aggravato in abitazione, di cui al capo A); a Oberto Alessandro per il delitto di furto mono aggravato, di cui al capo C); a Cichello Tommaso per il delitto di furto in abitazione aggravato in concorso, di cui al capo D) e Deglaudi Melisa Soriel per il delitto di furto in abitazione in concorso, di cui al capo E).
2. Propongono ricorso per cassazione, con unico atto affidato ad un solo motivo, Deglaudi Teresa, Oberto Alessandro e Cichello Tommaso e denunciano, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., mancanza di motivazione da inadeguata risposta alle doglianze formulate con i motivi di gravame.
3. Propone, altresì, ricorso per cassazione Deglaudi Melisa Soriel e denuncia, con un solo motivo, vizio di motivazione in punto di dichiarazione di sua responsabilità, non potendosi dire la sua colpevolezza provata oltre ogni ragionevole dubbio, avendo la Corte territoriale mal motivato il rigetto delle doglianze presentate in appello: segnatamente, quelle in punto di individuazione fotografica effettuata dalla persona offesa, Ponzetto Albino, anziano poi deceduto, e di correttezza della valutazione indiziaria.
3. Con requisitoria in data 20 giugno 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito in I. 18 dicembre 2020, n. 176, e degli artt. 1 e 7 d.l. n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto, Dottoressa Sabrina Passafiume, ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono inammissibili.
1. I ricorsi nell'interesse di Deglaudi Teresa, Oberto Alessandro e Cichello Tommaso sono generici, perché, oltre ad essere indeterminati, dal momento che non è dato cogliere neppure quali siano i punti della decisione d'appello fatti oggetto della presente impugnativa, difettano di qualsivoglia confronto con le ragioni ostese a sostegno della stessa con riferimento ai criteri seguiti dai giudici di merito per la determinazione del trattamento sanzionatorio (vedendo unicamente in relazione ad esso il gravame da loro proposto).
2. Il ricorso nell'interesse di Deglaudi Melisa Soriel articola doglianze non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, destituite di fondamento. 2.1. La censura che attinge la valenza probatoria del riconoscimento della ricorrente effettuato dalla vittima del furto, Ponzetto Albino, non tiene conto della pacifica ermeneusi di questa Corte secondo cui l'individuazione" fotografica, costituendo prova atipica, in quanto non disciplinata dalla legge né collocabile nell'ambito della "ricognizione" personale prevista dall'ad 213 cod. proc. pen., legittimamente può essere assunta, se ritenuta dal giudice idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti, ai sensi dell'art. 189 cod. proc. pen., posto che, in tal caso, la certezza della prova dipende non dal riconoscimento in sé, ma dalla ritenuta attendibilità di chi l'ha effettuato (Sez. 2, n. 3382 del 28/02/1997, dep. 1997, Rv. 207409; in termini Sez. 5, n. 9505 del 24/11/2015, dep. 2016, Rv. 267562;
Sez. 6, n. 49758 del 27/11/2012, Rv. 253910; Sez. 2, n. 16818 del 27/03/2008, Rv. 239774). Ne viene che, poiché il giudice di appello ha fatto menzione di tutta una serie di elementi (cfr. pag. 7, secondo capoverso, della sentenza impugnata) indicativi dell'affidabilità del riconoscimento effettuato dalla persona offesa, il relativo apprezzamento, in quanto condotto in maniera conforme al diritto e secondo le massime della logica plausibilità, non può essere sindacato in questa sede. 2.2. La seconda censura, che attinge la correttezza della valutazione complessiva degli elementi di prova atti a dimostrare la riconducibilità alla ricorrente del furto in danno di Ponzetto Albino, dettosi «abbastanza sicuro» del riconoscimento di Deglaudi Melisa Soriel, è manifestamente infondata, essendo articolata in spregio alla regula iuris secondo cui il giudizio sugli elementi probatori, tanto più se effettuato sulla base di criteri inferenziali, presuppone sempre il loro esame globale e unitario, tendente a dissolvere l'ambiguità di ciascuno dei singoli elementi indiziari.
In tal senso si è espresso il diritto vivente, affermando che:<<Nella valutazione complessiva ciascun indizio (notoriamente) si somma e, di più, si integra con gli altri, talché il limite della valenza di ognuno risulta superato, sicché l'incidenza positiva probatoria viene esaltata nella composizione unitaria, e l'insieme può assumere il pregnante e univoco significato dimostrativo, per il quale può affermarsi conseguita la prova logica del fatto (...) che - giova ricordare - non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica) quando sia conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del c.d. libero convincimento del giudice» (Sez.
U, n. 6682 del 4/02/1992, P.M., P.C., Musumeci e altri, Rv. 191231). Alla stregua di tale criterio, dunque, il riconoscimento di Deglaudi Melisa Soriel, effettuato da Ponzetto, ancorché connotato da margini di opinabilità, considerato dai giudici di merito come elemento indiziario ed apprezzato in una cornice unitaria, entro la quale hanno trovato posto gli altri elementi probatori passati in rassegna nella sentenza impugnata, è stato congruamente stimato idoneo a concorrere nella persuasiva dimostrazione della responsabilità dell'imputata. Le deduzioni al riguardo si traducono, quindi, in rilievi generici - in quanto meramente riproduttivi di quelli già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi dai giudici di merito - e volti a prefigurare la possibilità di una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali.
3. Per tutto quanto esposto i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore dell