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Sentenza — n. 12543/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding recidiva application in continued offenses under Italian Penal Code.

Numero d'incarto Sentenza — n. 12543/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the appellate court's decision to apply a minimum one-third penalty increase for continued offenses involving reiterated recidivism. The appellant argued that this statutory increase should not apply when the recidivism was balanced against mitigating circumstances, effectively neutralizing its impact on the final sentence. The court rejected this defense, ruling that the principle of indifferency between procedural and execution phases mandates the application of the minimum increase regardless of whether the recidivism concretely influenced the sentencing balance.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 4, cod. pen.; Art. 671, comma 2-bis, cod. proc. pen.: The minimum penalty increase for continued offenses applies in execution proceedings even when reiterated recidivism is considered equivalent to mitigating circumstances, as the principle of indifferency between procedural and execution phases prevails.

Parole chiave

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reiterated recidivism continued offenses minimum penalty increase execution proceedings principle of indifferency Italian Penal Code procedural law recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 81, comma 4, cod. pen.
31669 del 23/06/2016, Filosofi, secondo Clli, in tema di reato continuato, il limite di aumento di pena non inferiore ad un terzo di quella stabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81, comma 4, cod. pen. nei confronti dei soggetti ai quali è stata applicata la recidiva di cui all'art.
Art. 671, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il tenore dell'art. 671, comma 2-bis cod.
artt. 81 cod. pen
Il ricorso per cassazione a firma del difensore di Anis Gouadria è affidato ad un solo motivo, che denuncia violazione degli artt. 81 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
pen.», interpretato dal diritto vivente come espressione della «conferma dell'indifferenza della fase processuale di applicazione dell'istituto della continuazione» (testualmente, Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, pag.
Sezioni Unite, Sentenza n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GOUADRIA ANIS nato il 06/05/1980 avverso l'ordinanza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata, la Corte di appello di Genova, decidendo quale giudice dell'esecuzione del rinvio da questa Corte - che, con sentenza Sezione Prima n. 5599 del 26 gennaio 2022, aveva annullato precedente ordinanza emessa nei confronti di Anis Gouadria -, fatta applicazione del principio di diritto enunciato nel provvedimento rescindente, riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze: I.) della Corte d'appello di Genova del 9 maggio 2019, irrevocabile il 25 giugno 2019, di condanna di Anis Gouadria alla pena di anni cinque, mesi sei di reclusione ed euro 18.000 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1 del d.p.r. n. 309 del 1990, commesso il 24 giugno 2018;

II.) della Corte d'appello di Genova del 13 novembre 2019, irrevocabile il 29 dicembre 2019, di condanna dello stesso alla pena di anni uno, mesi quattro, giorni venti di reclusione ed euro 3400 di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 5 del d.p.r. n. 309 del 1990, commesso tra 1'8 maggio 2018 e il 21 giugno 2018, ha rideterminato la pena inflitta al menzionato condannato in quella complessiva di anni sei, mesi dieci, giorni venti di reclusione ed euro 21.400,00 di multa.

2. Il ricorso per cassazione a firma del difensore di Anis Gouadria è affidato ad un solo motivo, che denuncia violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen.. sotto due distinti profili. 2.1. In primo luogo, si lamenta che il giudice dell'esecuzione del rinvio avrebbe errato nell'applicare al ricorrente l'aumento non inferiore a un terzo della pena prevista per il reato più grave, perché, pur essendo stato egli riconosciuto recidivo reiterato ex art. 99, comma 4, cod. pen., tale sua condizione, espressione di maggiore pericolosità sociale, non aveva affatto inciso sulla determinazione della pena.

In tesi difensiva, infatti, il principio di diritto enunciato dalla sentenza a Sezioni Unite n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, secondo Clli, in tema di reato continuato, il limite di aumento di pena non inferiore ad un terzo di quella stabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81, comma 4, cod. pen. nei confronti dei soggetti ai quali è stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., opera anche quando il giudice consideri la recidiva stessa equivalente alle riconosciute attenuanti, non potrebbe trovare applicazione in sede esecutiva, se non nei casi in cui la recidiva abbia avuto un concreto effetto di aggravio di pena, quale espressione di una particolare pervicacia criminale del reo, non, quindi, laddove lo stesso sia stato neutralizzato nel bilanciamento con le circostanze attenuanti. 2.2.

In secondo luogo, si eccepisce che al ricorrente non si sarebbe potuto applicare l'aumento ex art. 81, comma 4, cod. pen., perché il reato, per i quali egli era stato giudicato con la sentenza in data 9 maggio, non era aggravato ai sensi dell'art. 99, comma 4, cod. pen..

3. Con requisitoria in data 10 novembre 2022, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 dei 2021, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dottor Raffaele Gargiulo, ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. La deduzione secondo la quale in sede di esecuzione l'aumento non inferiore ad un terzo della pena prevista per il reato più grave - da applicare ai sensi dell'art. 81, comma 4, cod. pen. a chi sia stato dichiarato recidivo reiterato con una sentenza definitiva emessa precedentemente al momento della commissione dei reati per i quali si procede, come nel caso di Anis Gouadria, secondo quanto verificato dal giudice dell'esecuzione del rinvio in ossequio al mandato ricevuto dalla Corte rescindente - non potrebbe spiegare effetto nell'ipotesi in cui la recidiva reiterata non abbia inciso in concreto sulla determinazione della pena, perché, ad esempio, posta in bilanciamento con le circostanze attenuanti in regime di equivalenza, è manifestamente infondata.

Il tenore dell'art. 671, comma 2-bis cod. proc. pen., secondo cui «si applicano le disposizioni di cui all'art. 81, comma 4, cod. pen.», interpretato dal diritto vivente come espressione della «conferma dell'indifferenza della fase processuale di applicazione dell'istituto della continuazione» (testualmente, Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, pag. 7, punto 11), non consente di avanzare alcun dubbio in ordine all'operare, anche in sede di esecuzione, del principio di diritto, enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 31669 del 23/06/2016, Filosofi, secondo cui, in tema di reato continuato, il limite di aumento di pena non inferiore ad un terzo di quella stabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81, comma 4, cod. pen. nei confronti dei soggetti ai quali è stata applicata la recidiva di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen., opera anche quando il giudice consideri la recidiva stessa equivalente alle riconosciute attenuanti.2.

Il secondo motivo è manifestamente infondato, avuto riguardo allo stesso principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente, ossia che: <<I1 limite di aumento minimo per la continuazione, pari ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, previsto dall'art. 81, comma quarto, cod. pen., si applica nei soli casi in cui l'imputato sia stato ritenuto recidivo reiterato con una sentenza definitiva emessa precedentemente al momento della commissione dei reati per i quali si procede e non anche quando egli sia ritenuto recidivo reiterato in relazione agli stessi reati uniti dal vincolo della continuazione del cui trattamento sanzionatorio si discute».

3. Tanto comporta la declaratoria di inammissibilità del ric:orso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Eu