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Sentenza — n. 12536/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls GIP order for retaining full forensic data copies, ruling proportionality and defense rights require selective retention.

Numero d'incarto Sentenza — n. 12536/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the GIP's order rejecting the defense's opposition to the retention of full forensic data copies. The defense argued that retaining all data violated proportionality and the right to defense, citing prior rulings requiring only relevant files to be held. The court agreed, noting the GIP erroneously treated the full copy as exclusive proof and failed to assess the temporal necessity for selective retention.

Regesto Legislator

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Art. 262, comma 1; Art. 263, comma 5; Art. 253 cod. proc. pen.: In digital seizure, the full forensic copy serves only as a means for restitution and does not justify indefinite retention of all data; the prosecutor must organize a rapid selection of relevant files, and the measure must comply with principles of proportionality, adequacy, and gradualness.

Parole chiave

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digital seizure forensic copy retention proportionality principle right to defense selective data retention judicial oversight temporal necessity sequestro di dati informatici

Disposizioni normative citate

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Art. 262, comma 1, cod. proc. pen.
278994 - 01), atteso che l'art. 262, comma 1, cod. proc. pen. prevede la restituzione delle cose sequestrate (ossia del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato; cfr.
Art. 263, comma 5, cod. proc. pen.
decide sull'opposizione ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen., deve contenere una motivazione che, pur potendo essere concisa, sia atta a chiarire le ragioni su cui essa si fonda (cfr.
Art. 253, cod. proc. pen.
art. 187 cod. proc. pen
264059 - 01); - il sequestro a fini di prova, sia del corpo del reato che delle cose pertinenti al reato, si fonda sulla necessità dell'acquisizione interinale del bene «per l'accertamento dei fatti» inerenti al thema decidendum del processo, secondo il catalogo enunciato dall'art. 187 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 36072/2018
Sez. U, n. 36072/2018, cit.; e Sez.
Sez. 3, n. 528 del 05/02/1996
36072/2018, cit.; e Sez. 3, n. 528 del 05/02/1996, Vanacore, Rv.
Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020
per tutte Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti, Rv.
Sez. 1, n. 12873 del 20/10/2021
pure Sez. 1, n. 12873 del 20/10/2021, De Majo, resa proprio in relazione al sequestro de quo).
Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017
Sez. U, n. 9857/2009
Sez. 6, n. 34265/2020
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DE MAJO ELEONORA nato a NAPOLI il 26/10/1988 GIORDANO EGIDIO nato a NAPOLI il 02/05/1984 avverso l'ordinanza del 24/05/2022 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; uditi: il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione MARIA FRANCESCA LOY, che ha chiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi; l'avvocato DOMENICO CIRUZZI che, nell'interesse di ELEONORA DE MAJO, si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento dello stesso; l'avvocato ALFONSO TATARANO anche quale sostituto processuale dell'avvocato ANNALISA SENESE che, nell'interesse di EGIDIO GIORDANO, si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per l'accoglimento dello stesso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 24 maggio 2022 il G.i.p. del Tribunale di Napoli ha rigettato l'opposizione (ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen.) avverso il decreto in data 28 marzo 2022 con il quale il Pubblico Ministero aveva respinto l'istanza di restituzione delle copie forense integrali dei dati estratti dai supporti informatici già sequestrati a Eleonora De Majo ed Egidio Giordano.

2. I difensori del De Majo e del Giordano hanno proposto ricorso, con unico atto, lamentando la violazione dell'ad. 253 cod. proc. pen. in ordine al trattenimento di tutti i dati estratti nonché il vizio di motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla necessità del vincolo cautelare su tutti gli stessi dati. Il ricorso, dopo aver dato conto dei precedenti incidenti cautelari relativi al decreto di sequestro dei dispositivi telefonici e informatici in uso ai ricorrenti, e segnatamente del rigetto del riesame e della conferma delle ordinanze rese dal Tribunale da parte di questa Suprema Corte (che chiarito la necessità identificare e trattenere soltanto i file di concreto interesse in ordine all'ambito investigativo tracciato nell'originario decreto di sequestro probatorio), e rappresentato come in effetti a tal fine sia stato disposto incidente probatorio con il quale è stata svolta perizia per la estrazione di copia forense integrale, fermo restando (come esplicitato nell'ordinanza che lo ha disposto) l'onere del Pubblico ministero, ricevuta la copia forense, di predisporre - ove necessario - un'adeguata organizzazione per compiere la selezione in discorso nel tempo più breve possibile e provvedere all'esito alla restituzione sia dei dispositivi informatici che della copia integrale agli aventi diritto.

L'ordinanza impugnata invece avrebbe rigettato l'opposizione condividendo la prospettazione del pubblico ministero secondo cui la copia integrale dei dati contenuti nei dispositivi in sequestro costituisca la prova esclusiva degli elementi di interesse selezionati dal pubblico ministero ed impedirebbe ai coindagati di esaminare gli atti frustrando il diritto di difesa. Tali assedi sarebbero erronei. Anzitutto, poiché la prova da produrre al Giudice del merito non sarebbe la copia dell'integrale del contenuto dei dispositivi in discorso bensì la copia parziale dei dati rilevanti selezionati in sede investigativa, in conformità a quanto chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (secondo cui il pubblico ministero può trattenere la copia integrale solo per il tempo strettamente necessario a selezionare tra le molteplicità delle informazioni in essa contenute quelle che davvero assolvono la funzione probatoria sottesa al sequestro).

E, quanto alla lesione del diritto di difesa degli altri indagati, poiché il trattenimento dei soli dati rilevanti ai fini di prova non lo menomerebbe in alcun modo e piuttosto dovrebbe proprio evitarsi che assieme ai dati rilevanti possano rimanere in atti tutta una serie di informazioni riservate strettamente personali assolutamente irrilevanti ai fini dell'accertamento (tanto che dalla stessa nota della Questura di Napoli in atti risulta che dall'analisi dei dispositivi informatici già in sequestro sono emersi dati ascrivibili in parte la sfera affettiva e privata dei ricorrenti).

Ancora erroneamente l'ordinanza impugnata avrebbe invitato a promuovere un'integrazione del precedente incidente probatorio al fine della selezione parziale del materiale di interesse, nonostante lo stesso G.i.p. avesse già impartito tale ordine al Pubblico ministero all'atto dell'ammissione dell'incidente probatorio che ha già avuto luogo e nonostante tale invito sia abnorme poiché affetto da un'anomalia funzionale e radicale, oltre che manifestamente illogico, finendo peraltro per sollecitare irritualmente la difesa a promuovere un'integrazione dell'incidente probatorio a fronte della dimenticanza della Procura della Repubblica che non ha dato corso all'invito già ricevuto di estrapolare i dati di interesse.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato, nei termini di seguito esposti, e deve essere accolto.

1. Al fine di provvedere deve premettersi che: - avverso l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'art. 263, comma 5, cod. proc. pen., decide sull'opposizione proposta dall'interessato nei confronti del decreto di rigetto - reso dal pubblico ministero - della richiesta di restituzione di cose sequestrate, può essere proposto ricorso per cassazione (Sez. U, n. 7946 del 31/01/2008, Eboli, Rv. 238507 - 01) per tutti i motivi indicati dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 9857 del 30/10/2008 - dep. 2009, Manesi, Rv. 242290 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 10987 del 14/11/2019 - dep. 2020, Mauro, Rv. 278881 - 01); - le censure concernenti la legittimità, la validità e l'opportunità del sequestro probatorio, anche nel merito, possono essere fatte valere solo con la richiesta di riesame; mentre con l'opposizione avverso il provvedimento del pubblico ministero che abbia respinto l'istanza di restituzione delle cose sequestrate possono muoversi censure concernenti esclusivamente la cessazione della necessità di mantenere il sequestro a fini di prova (per tutte, Sez.

U, n. 9857/2009, cit.; Sez. 2, n. 45343 del 16/07/2013, Moruzzi, Rv. 257489 - 01; Sez. 5, n. 14039 del 12/02/2020, Lamaj, Rv. 278994 - 01), atteso che l'art. 262, comma 1, cod. proc. pen. prevede la restituzione delle cose sequestrate (ossia del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato; cfr. art. 253, comma 1, cod. proc. pen.) per l'appunto quando «non è necessario mantenere il sequestro a fini di prova»; pertanto, i motivi di ricorso per cassazione (pur potendosi addurre innanzi al giudice di legittimità - come detto - tutti quelli contemplati dall'art. 606, comma 1, cod. proc. pen.) non possono surrettiziamente riproporre questioni che attengono alla legittimità del provvedimento genetico (Sez. 3, n. 24959 del 10/12/2014 - dep. 2015, Piscopo, Rv. 264059 - 01); - il sequestro a fini di prova, sia del corpo del reato che delle cose pertinenti al reato, si fonda sulla necessità dell'acquisizione interinale del bene «per l'accertamento dei fatti» inerenti al thema decidendum del processo, secondo il catalogo enunciato dall'art. 187 cod. proc. pen., ovvero in funzione dell'assicurazione della prova del reato per cui si procede o della responsabilità dell'autore (Sez.

U, n. 36072 del 19/04/2018, PM in proc. Botticelli, Rv. 273548 - 01, che richiama anche precedenti arresti dello stesso Alto Consesso; cfr. pure Sez. U, n. 40847 del 30/05/2019, Bellucci, Rv. 276690); - e alla stessa stregua del decreto di sequestro probatorio e del decreto di convalida (che sono gli atti che impongono il vincolo reale o ne determinano il mantenimento), anche l'ordinanza con la quale il g.i.p. decide sull'opposizione ex art. 263, comma 5, cod. proc. pen., deve contenere una motivazione che, pur potendo essere concisa, sia atta a chiarire le ragioni su cui essa si fonda (cfr.

Sez. U, n. 36072/2018, cit.; e Sez. 3, n. 528 del 05/02/1996, Vanacore, Rv. 204699 - 01).

2. Ciò posto, questa Corte ha già chiarito che «in tema di sequestro probatorio di dispositivi informatici o telematici, l'estrazione di copia integrale dei dati in essi contenuti realizza solo una copia-mezzo, che consente la restituzione del dispositivo, ma non legittima il trattenimento della totalità delle informazioni apprese oltre il tempo necessario a selezionare quelle pertinenti al reato per cui si procede» (cfr. per tutte Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti, Rv. 279949 - 02, che in motivazione, ha precisato che il pubblico ministero è tenuto a predisporre un'adeguata organizzazione per compiere tale selezione nel tempo più breve possibile, soprattutto nel caso in cui i dati siano sequestrati a persone estranee al reato, e provvedere, all'esito, alla restituzione della copia-integrale agli aventi diritto; cfr. pure Sez. 1, n. 12873 del 20/10/2021, De Majo, resa proprio in relazione al sequestro de quo).

Inoltre, per quel che attiene alla portata probatoria dei dati appresi, condivisibilmente si è osservato che «la procedura più adeguata a garantire l'integrità dei dati consiste [...] nella creazione di una copia-clone [...] conforme all'originale, che viene resa non modificabile mediante appositi procedimenti», ossia la c.d. copia forense (ivi). Ne deriva che il provvedimento impugnato: - ha erroneamente posto a fondamento del rigetto dell'istanza difensiva l'assunto secondo cui sarebbe la copia integrale a costituire la prova esclusiva degli elementi di interesse selezionati dal Pubblico ministero, ben potendosi, al fine di restituire la detta copia, realizzare una copia forense dei soli elementi di interesse (come, per vero, già indicato nell'ordinanza in data 2 luglio 2021 che ha disposto incidente probatorio per acquisire copia forense integrale dei dispositivi in sequestro); - è del tutto generico nella parte in cui fa indeterminato riferimento al diritto di difesa dei coindagati, che nei detti termini non può costituire presupposto per trattenere la copia integrale e onnicompresiva dei dati in discorso, tenuto conto dei princìpi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità cui deve conformarsi la cautela reale, rispetto ai quali ha rilievo anche il dato temporale il cui apprezzamento è stato del tutto pretermesso dal provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 40963 del 20/07/2017, Andreucci, Rv. 270497 - 01; Sez. 6, n. 34265/2020, cit.); - ha demandato all'iniziativa della parti di chiedere un incidente probatorio (segnatamente per disporre una perizia volta a elaborare un duplicato formale della copia integrale già formata) che possa consentire poi la restituzione della copia integrale dei dati non aventi interesse investigativo, così non compiendo in parte qua l'apprezzamento, attribuito allo stesso Giudice in sede di opposizione (cfr. artt. 262, comma 1, e 263, comma 5, cod. proc. pen.), sulla necessità in atto di mantenere il sequestro in toto ai fini di prova.

Ne deriva che il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Nap