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Sentenza — n. 12533/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12533/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12533/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da BALESTRA JHON, nato a Lucca, il 9 settembre 1994; avverso la sentenza del 21 giugno 2022, della Corte d'appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA CERONI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 625 cod. pen; Sentenza — n. 12533/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami, Rv. 276754). Ed in concreto, all'udienza dibattimentale indicata, dato atto del mutamento del giudice, nessuna delle parti ha chiesto la rinnovazione dell'istruttoria già espletata dinanzi al precedente giudice. Il secondo motivo è, invece, inammissibile in quanto genericamente formulato. La corte territoriale, invero, sotto tale profilo, ha dato atto che l'aggravante è stata riconosciuta in quanto la borsa era stata lasciata all'interno dell'autovettura per necessità, non potendo essere portata in un'escursione in montagna.

Parole chiave

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circostanze aggravanti o attenuanti furto aggravato favoreggiamento peggioramento di uno stato anteriore caso grave valore aggiunto degli elementi di prova

Disposizioni normative citate

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art. 625 cod. pen
7 dell'art. 625 cod. pen., senza considerare che il bene sottratto (una borsa) fosse stata lasciata incustodita all'interno dell'autovettura per libera scelta del proprietario.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da BALESTRA JHON, nato a Lucca, il 9 settembre 1994; avverso la sentenza del 21 giugno 2022, della Corte d'appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere MICHELE CUOCO; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FRANCESCA CERONI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Oggetto dell'impugnazione è la sentenza con la quale la Corte d'appello di Firenze, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto il ricorrente responsabile del reato di furto aggravato, a lui contestato in rubrica. Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato, si compone di due motivi di censura. Con il primo, formulato sotto il profilo dell'inosservanza di norma processuale, si eccepisce l'inutilizzabilità delle prove assunte all'udienza del 24 febbraio 2019, in primo grado, dinanzi a giudice diverso da quello che ha poi pronunciato la sentenza.

Con il secondo, invece, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, nella parte in cui la corte territoriale avrebbe comunque ritenuto sussistente l'aggravante di cui al n. 7 dell'art. 625 cod. pen., senza considerare che il bene sottratto (una borsa) fosse stata lasciata incustodita all'interno dell'autovettura per libera scelta del proprietario. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato e a tal fine è sufficiente ribadire, come correttamente rilevato dalla corte territoriale, che, in caso di rinnovazione del dibattimento per mutamento del giudice, il consenso delle parti alla lettura degli atti già assunti dal giudice di originaria composizione non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cui ripetizione non abbia avuto luogo perché non richiesta, non ammessa o non più possibile (Sez.

U, n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami, Rv. 276754). Ed in concreto, all'udienza dibattimentale indicata, dato atto del mutamento del giudice, nessuna delle parti ha chiesto la rinnovazione dell'istruttoria già espletata dinanzi al precedente giudice. Il secondo motivo è, invece, inammissibile in quanto genericamente formulato. La corte territoriale, invero, sotto tale profilo, ha dato atto che l'aggravante è stata riconosciuta in quanto la borsa era stata lasciata all'interno dell'autovettura per necessità, non potendo essere portata in un'escursione in montagna.

A fronte di ciò, il ricorrente si limita a censurare genericamente la valutazione offerta senza evidenziare alcun elemento, concreto, attraverso il quale dedurre l'insussistenza dei presupposti normativi ritenuti dalla corte. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme