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Sentenza — n. 12530/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12530/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12530/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Stefania Moncada, tramite il difensore, ricorre per la cassazione della sentenza resa dalla Corte d'appello di Messina in data 13 ottobre 2021, di conferma della condanna inflittale per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, commesso, in concorso con il defunto coniuge Cesare D'Amico, amministratore della fallita Airone Srl., prestandosi a stipulare, da amministratore della Sicilia Hotel Group Srl., a ridosso del fallimento, due contratti di cessione di cessione di fitto di azienda, relativi a strutture alberghiere condotte in fitto dalla Airone Srl., e ad esibire l'avvenuta compensazione del debito della Sicilia Group Srl. verso la Airone Srl., avente ad oggetto i canoni di fitto, con il debito della Airone Srl. verso la Sicilia Group Srl., avente ad oggetto il pagamento da parte di quest'ultima di non documentati debiti della Airone Srl.; condotte, quelle descritte, che, in quanto risoltesi in operazioni atte a depauperare il patrimonio della fallita Airone Srl, erano tali da integrare il delitto contestato e ritenuto.

Regesto Legislator

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artt. 110 cod. pen, art. 62-bis cod. pen; Sentenza — n. 12530/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria in data 19 gennaio 2023, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dottoressa Francesca Ceroni, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Parole chiave

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gestore aeroportuale spossessamento conseguente al fallimento cattiva gestione azienda familiare revoca del trasferimento patrimoniale impresa in difficoltà

Disposizioni normative citate

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artt. 110 cod. pen
Nel capo A) l'addebito le è stato formulato, infatti, ai sensi degli artt. 110 cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
I rilievi di illogicità motivazionale articolati in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MONCADA STEFANIA nato a SIRACUSA il 20/07/1979 avverso la sentenza del 13/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSHNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Stefania Moncada, tramite il difensore, ricorre per la cassazione della sentenza resa dalla Corte d'appello di Messina in data 13 ottobre 2021, di conferma della condanna inflittale per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, commesso, in concorso con il defunto coniuge Cesare D'Amico, amministratore della fallita Airone Srl., prestandosi a stipulare, da amministratore della Sicilia Hotel Group Srl., a ridosso del fallimento, due contratti di cessione di cessione di fitto di azienda, relativi a strutture alberghiere condotte in fitto dalla Airone Srl., e ad esibire l'avvenuta compensazione del debito della Sicilia Group Srl. verso la Airone Srl., avente ad oggetto i canoni di fitto, con il debito della Airone Srl. verso la Sicilia Group Srl., avente ad oggetto il pagamento da parte di quest'ultima di non documentati debiti della Airone Srl.; condotte, quelle descritte, che, in quanto risoltesi in operazioni atte a depauperare il patrimonio della fallita Airone Srl, erano tali da integrare il delitto contestato e ritenuto.

2. L'impugnativa consta di tre motivi, quivi enunciati nei limiti stabiliti dall'art.173 disp. att. cod. proc. pen.. - Il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 216 L.F. e il vizio di motivazione. Si sostiene che la condotta della ricorrente, nei termini sopra descritti, non sarebbe tale da integrare gli estremi del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione, perché:

1) i contratti di affitto erano preesistenti all'operazione negoziale di loro trasferimento alla Sicilia Group Srl.;

2) difettava in capo alla Moncada la qualifica di amministratore pro -tempore dell'Airone Srl.;

3) il subentro della Sicilia Hotel Group Srl. nei contratti di fitto di azienda costituiva una legittima scelta aziendale;

4) nessun concreto pregiudizio era stato subito dai creditori dell'Airone Srl. essendo rimasta invariata la durata dei contratti di fitto di azienda originari, l'ammontare dei relativi canoni e la facoltà della Curatela di recedere da essi;

5) nessun rilievo era stato mosso dai giudici di merito in ordine alla congruità dell'ammontare dei canoni;

6) la compensazione aveva avuto luogo tra società inserite nell'ambito del medesimo gruppo imprenditoriale (D'Amico);

7) non vi era ragione di dubitare dell'effettività e della veridicità della esibita compensazione, essendo stata ritenuta affidabile la contabilità societaria. - Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 216, commi 1 e 3, e 217 L.F., posto che la compensazione sopra illustrata avrebbe dovuto essere interpretata alla stregua di una rinuncia alla riscossione del proprio credito nei confronti della Sicilia Hotel Group Srl. da parte della Airone Sri, così da doversi, la stessa, sussumere entro lo schema qualificatorio della bancarotta preferenziale o, al più, della bancarotta semplice; reati, questi, ormai estinti per prescrizione. - Il terzo motivo deduce vizio motivazionale in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, delle quali la ricorrente sarebbe stata meritevole se solo i giudici di merito si fossero fatti carico di considerare la condizione personale della Moncada, che aveva agito nel modo che le è stato contestato in virtù dei vincoli di solidarietà familiare discendenti dall'affectio maritalis.

3. Con requisitoria in data 19 gennaio 2023, rassegnata ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176 e degli artt. 1 e 7 del decreto-legge n. 105 del 2021, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto Dottoressa Francesca Ceroni, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La sentenza impugnata deve essere annullata per le sole ragioni di seguito indicate.

1. Il primo motivo è inammissibile per genericità. 1.1. Le plurime censure articolate nell'interesse della ricorrente per contrastare la dichiarazione di sua responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al capo A) non colgono la ratio decidendi sottesa alla statuizione sul detto capo. I giudici di merito, infatti, nelle loro conformi decisioni, hanno in maniera non implausibile sostenuto che l'operazione, posta in essere a ridosso del fallimento della Airone Srl. - costituita dalla cessione di due contratti di fitto di azienda, di cui la Airone Sri., amministrata da Cesare D'Amico, coniuge di Stefania Moncada, era titolare, alla Sicilia Hotel Group Srl., amministrata da Stefania Moncada, e dalla compensazione del debito della Sicilia Hotel Group Sri. verso l'Airone Srl., per i canoni di fitto dei rami di azienda ceduti, con il debito della stessa Airone Srl. verso la Sicilia Group Srl., per il pagamento da parte di quest'ultima di pendenze della Airone Srl. -, fosse distrattiva perché, in mancanza di qualsivoglia documentazione atta a riscontrare i pagamenti eseguiti dalla Sicilia Group Srl. nell'interesse della Airone Srl., il meccanismo estintivo dei debiti reciproci delle due società risultava essere soltanto uno strumento per sottrarre alla Airone Srl. le risorse monetarie corrispondenti ai canoni di fitto delle aziende alberghiere cedute, sulle quali i creditori della fallita ben avrebbero potuto fare affidamento in vista della soddisfazione delle proprie pretese.

Donde, tutti i rilievi attinenti alle clausole dei contratti citati sono privi di rilevanza. 1.2. Aspecifica è anche la doglianza relativa alla mancanza, in capo alla Moncada, della qualifica di amministratore della Airone Srl. nel periodo in cui vennero stipulati i contratti di cessione dei fitti di azienda alla Sicilia Hotel Group Sri.. Nel capo A) l'addebito le è stato formulato, infatti, ai sensi degli artt. 110 cod. pen. e 216, comma 1, n. 1 e 223, comma 1, L.F., ossia per avere, da amministratore della Sicilia Hotel Group Srl. concorso con Cesare D'Amico, amministratore della Airone Srl., nel distrarre i beni di quest'ultima, prestando un contributo in tal senso eziologicamente rilevante e consapevole.

2. Il secondo motivo non è consentito in quanto inedito. Dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, premessa alla decisione impugnata, non risulta che sia stata dedotta la quaestio iuris relativa alla qualificazione della condotta contestata al capo A) alla stregua del delitto di bancarotta preferenziale o del delitto di bancarotta semplice patrimoniale. Ne viene che si tratta di doglianza non scrutinabile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. e neppure esaminabile ex officio ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., essendo stati addotti a sostegno argomenti di merito (vale a dire la possibilità di interpretare la compensazione sopra illustrata alla stregua di una rinuncia alla riscossione del proprio credito nei confronti della Sicilia Hotel Group Srl. da parte della Airone Srl.).

3. Il terzo motivo è generico. I rilievi di illogicità motivazionale articolati in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. constano di rilievi aspecifici (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945), atteso che il giudice censurato ha ben spiegato come le stesse non potessero essere concesse all'appellante, vuoi perché non risultava che ella versasse in uno stato di soggezione rispetto all'anziano marito, avendo di contro ricoperto il ruolo di sua socia in affari, vuoi perché «l'affectio maritalis non assume alcun rilievo con riguardo alle attività illecite perpetrate dal coniuge, la cui adesione resta sempre Frutto di una scelta libera e consapevole del partner nel concorrere alla consumazione del reato» (cfr. pag.10 della sentenza impugnata). Donde, la sentenza impugnata è immune da censura, anche in quanto rassegnata in conformità alla pacifica giurisprudenza di legittimità in materia (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269; Sez. 1, n. 33506 del 07/07/2010, Rv. 247959).

4. Deve, infine, rilevarsi che alla ricorrente sono state applicate, senza giustificazione alcuna, le pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, L.F., per la durata di anni dieci, tanto rendendo necessario, alla stregua della declaratoria d'illegittimità costituzionale della norma appena richiamata, di cui alla sentenza del giudice delle leggi n. 222/2018, esaminare ex officio il profilo della legalità del complessivo trattamento sanzionatorio irrogato. L'impossibilità, a seguito della suddetta pronuncia della Corte Costituzionale, di determinare la durata delle pene accessorie previste per i reati fallimentari nella misura fissa di (anziché fino a) dieci anni comporta, nella odierna fattispecie concreta, la presa d'atto della non conformità al dato normativo delle sanzioni irrogate: situazione alla quale è consentito porre rimedio attraverso un annullamento della sentenza limitatamente al punto illustrato, con rinvio al competente giudice di merito per le relative valutazioni (che sarebbero comunque precluse in sede di giudizio di legittimità, cfr.

Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Rv. 276286).

5. S'impone, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Messina. Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla durata delle pene accessorie fallimentari e rinvia per nuovo esame sul punto ad a