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Sentenza — n. 12514/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's late withdrawal, resulting in immediate finality of lower court judgment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 12514/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant withdrew the lawsuit after the initial filing. Although the appellant initially sought acquittal and argued excessive sentencing, he later submitted a formal withdrawal document on December 15, 2022. The court ruled that this late withdrawal extinguished the procedural relationship immediately, rendering the lower court's conviction final and binding.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: A valid withdrawal of a cassation appeal, exercised as a potestative right, causes the immediate extinction of the procedural relationship and the instant res judicata of the contested judgment upon the declaration of inadmissibility.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal res judicata effect procedural extinction late withdrawal inadmissibility immediate finality minaccia nel diritto penale riscossione di pene pecuniarie assenza di persecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
art. 133 cod. pen
Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di Benvenuto Gennari chiedeva l'assoluzione per insussistenza del fatto o perché il fatto non costituisce reato, nonché lamentava una pena elevata in violazione dell'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12602 del 17 dicembre 2015
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GENNARI BENVENUTO nato a VERONA il 14/07/1958 avverso la sentenza del 26/06/2019 del GIUDICE DI PACE di VERONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO CANANZI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ANDREA VENEGONI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice di pace di Verona del Tribunale di Brescia, con la sentenza emessa il 26 giugno 2019, condannava Benvenuto Gennari alla pena di euro 250,00 di multa per il delitto di minaccia. Proponeva appello l'imputato e il Tribunale di Verona convertiva l'impugnazione in ricorso per cassazione, difettando statuizioni civili.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di Benvenuto Gennari chiedeva l'assoluzione per insussistenza del fatto o perché il fatto non costituisce reato, nonché lamentava una pena elevata in violazione dell'art. 133 cod. pen. \1 3. Il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso in quanto versato in fatto.

4. In data 15 dicembre 2022 il difensore di Gennari depositava atto di rinuncia all'impugnazione, corredato di procura speciale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta rinuncia a mezzo del deposito del relativo atto. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che «la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione» (Sez. U, n. 12602 del 17 dicembre 2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266821).

2. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, equa al caso, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma