Sentenza — n. 12503/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAviolazione di legge e vizio di motivazione in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali, posto che l'affermazione di responsabilità dell'imputato si fonda sulle dichiarazioni della persona offesa, che avrebbero dovuto essere sottoposte a un più rigoroso vaglio critico, e di Asta Irene, che non possono essere utilizzate come riscontro al narrato del Pizzitola, posto che l'Asta non è un teste oculare, poiché, per sua stessa ammissione, si era limitata a "intravedere quanto accadeva all'interno del bar da dietro la vetrina dell'esercizio commerciale e per pochi secondi atteso che, per la paura, si dava immediatamente alla fuga";
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 12503/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Con requisitoria scritta dell'11.11.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga accolto in relazione al secondo motivo di impugnazione e rigettato nel resto.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ADAMO MAURIZIO (ANCHE PCN) nato a ALCAMO il 26/10/1974 avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO; udito il Pubblico Ministero, in persori::3 del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo udito il difensore IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal tribunale di Trapani in data 12.2.2020, assolveva Adamo Maurizio dal reato di cui al capo C) dell'imputazione, con conseguente rideterminazione della entità del trattamento sanzionatorio in senso più favorevole al prevenuto, confermando la sentenza impugnata con riferimento alla condanna dell'imputato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui ai capi A) (artt. 110, 582, 585, c.p.) e B) (artt. 110, 612, c.p.), commessi in danno di Pizzitola Giovanbattista, nonché al risarcimento dei danni derivati da reato in favore della costituita parte civile.
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'Adamo, lamentando:
1) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di inadeguata valutazione delle risultanze processuali, posto che l'affermazione di responsabilità dell'imputato si fonda sulle dichiarazioni della persona offesa, che avrebbero dovuto essere sottoposte a un più rigoroso vaglio critico, e di Asta Irene, che non possono essere utilizzate come riscontro al narrato del Pizzitola, posto che l'Asta non è un teste oculare, poiché, per sua stessa ammissione, si era limitata a "intravedere quanto accadeva all'interno del bar da dietro la vetrina dell'esercizio commerciale e per pochi secondi atteso che, per la paura, si dava immediatamente alla fuga";
2) violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale ha omesso di pronunciare in favore dell'imputato sentenza di proscioglimento ai sensi dell'ari:. 529, c.p.p., per essersi estinto il reato di cui al capo B), in conseguenza della intervenuta remissione di querela operata dalla persona offesa nei confronti del coimputato Abitabile Mariano, per il quale si è proceduto separatamente.
3. Con requisitoria scritta dell'11.11.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che il ricorso venga accolto in relazione al secondo motivo di impugnazione e rigettato nel resto.
4. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei seguenti termini.
5. Inammissibile appare il primo motivo di ricorso, perché fondato su censure di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, con la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710).
Va, inoltre, evidenziato che nella fattispecie in esame ricorre un c:aso di doppia conforme" posto che la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, sul punto oggetto di contestazione, si salda con quella di primo grado, sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218).
Ne consegue che resta preclusa la possibilità di dedurre il vizio di motivazione per inidonea valutazione delle risultanze processuali (vale a dire il vizio di travisamento della prova, che, in definitiva è quello dedotto dal ricorrente), se non quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (cfr.
Cass., Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018), circostanza la cui sussistenza non risulta dimostrata nel caso in esame.6. Fondato, invece, appare il secondo motivo di ricorso, in quanto, come rilevato dalla stessa corte territoriale, nei confronti dell'Abitabile, coimputato dell'Adamo nel reato di minaccia di cui al capo B), perseguibile a querela di parte, in data 26.4.2018 è stata pronuncata, in ordine a tale imputazione, in conseguenza della remissione di querela da parte del Pizzitola, sentenza di proscioglimento divenuta irrevocabile il 9.7.2019, acquisita agli atti (cfr. pp. 6 e 7 della sentenza oggetto di ricorso).
Evidente, dunque, l'errore di diritto commesso dal giudice di appello, che, una volta riconosciuta tale circostanza, avrebbe dovuto pronunciare, ai sensi dell'art. 155, co. 2, c.p., sentenza di non doversi procedere per intervenuta estinzione del reato per remissione della querela presentata dalla persona offesa in favore del coimputato. A tanto occorre provvedere in questa sede, per cui va disposto sul punto l'annullamento senza rinvio della sentenza oggetto di ricorso, limitatamente al reato di minaccia di cui al capo B), perché estinto per remissione di querela, con conseguente esclusione, dalla entità della pena finale, della porzione di pena relativa a tale reato, pari a quindici giorni di reclusione e condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 340, co. 4, c.p.p. La non totale soccombenza del ricorrente implica che, con riferimento alla inammissibilità del primo motivo di ricorso, egli non sia condannato al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato di minacce è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Annulla senza rinvio la medesima sentenza, limitatamente al trattamento sanzionatorio, eliminando la pena di giorni quindici di reclusione. D