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Sentenza — n. 12111/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12111/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12111/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOLINETTI EMILIO nato a REGGIO CALABRIA il 19/07/1990 avverso l'ordinanza del 13/05/2022 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione GIOVANNI DI LEO che, nel riportarsi alla requisitoria depositata, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Udite le conclusioni dei difensori di fiducia, avv. MARIA ROSSANA URSINO e avv. CORRADO POLITI, per il ricorrente, i quali hanno concluso rispettivamente per la rimessione della questione prospettata alle SS.UU. e per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

Regesto Legislator

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art. 416-bis cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 12111/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Non risulta essere stato oggetto di rinvio l'approfondimento dello specifico ruolo del ricorrente rispetto ai mandanti risultati stato ignoti. 1.1.1.L'ordinanza impugnata (pp.2/3) con motivazione logica e non contraddittoria, ha esaurientemente risposto in ordine alla caratura criminale della vittima del tentato omicidio, Giorgio Benestare detto Franco, già condannato per il reato di cui all'art.416 bis cod. pen., indicato dal collaboratore di giustizia De Carlo, quale attuale dirigente del casato di 'ndrangheta arcoto, in virtù della sua militanza nella cosca Tegano, posizione apicale del resto confermata dal contenuto di alcune conversazioni telefoniche intercettate tra Mangiala e Libri della cosca Libri, richiamate nell'ordinanza. 1.1.2.

Parole chiave

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tentato omicidio crimine organizzato partecipazione al reato assassinio crimine indagine per omicidio

Disposizioni normative citate

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art. 416-bis cod. pen
Emilio Molinetti proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi con il secondo dei quali eccepiva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla contestazione della circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOLINETTI EMILIO nato a REGGIO CALABRIA il 19/07/1990 avverso l'ordinanza del 13/05/2022 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA; Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione GIOVANNI DI LEO che, nel riportarsi alla requisitoria depositata, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Udite le conclusioni dei difensori di fiducia, avv. MARIA ROSSANA URSINO e avv. CORRADO POLITI, per il ricorrente, i quali hanno concluso rispettivamente per la rimessione della questione prospettata alle SS.UU. e per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza dell'il gennaio 2022 la Prima sezione di questa Corte annullava con rinvio l'ordinanza del 12 agosto 2021 con la quale il Tribunale del riesame di Reggio Calabria aveva confermato il provvedimento applicativo della misura cautelare della custodia in carcere, emesso dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale il 15 luglio 2021 in relazione ai reati di tentato omicidio, ricettazione e danneggiamento seguito da incendio, tutti pluriaggravati nei confronti di Molinetti Emilio, attuale ricorrente. La contestazione attiene al tentato omicidio di Giorgio (detto Franco) Benestare, avvenuto il 26 maggio 2021 in Reggio Calabria ed eseguito mediante investimento della vittima, che procedeva a piedi lungo la via Croce Cimitero, da parte di un furgone Fiat Doblò, di provenienza furtiva, distrutto mediante incendio subito dopo il fatto, a bordo del quale si trovavano, nell'impostazione accusatQria, n , Emilio Molinetti, odierno ricorrente, ed il coimputato Marco Geri-omicidio aggravato dalla circostanza di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., avuto riguardo alla caratura criminale della famiglia Molinetti e dello stesso Benestare, considerato esponente di spicco della cosca Tegano-De Stefano.

Emilio Molinetti proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi con il secondo dei quali eccepiva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla contestazione della circostanza aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen, nonostante la mancanza di indicazioni in merito all'identità dei presunti mandanti, e la sua estraneità a contesti di criminalità organizzata, come rivelavano gli esiti del procedimento c.d. «Malefix», che non lo vedevano in alcun modo protagonista o partecipe della vita della 'ndrangheta reggina. 2.La Prima sezione, con la sentenza di annullamento con rinvio, accoglieva il ricorso con esclusivo riferimento all'applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 416-bis.1 cod. pen. e, di conseguenza, alle esigenze cautelari, rigettando nel resto.

L'ipotesi di accusa, avallata dai giudici della cautela, postulava che Geria e Molinetti avessero agito, quali esecutori del mandato loro conferito dagli esponenti apicali dell'organizzazione criminale dominante nel rione di Archi, allo scopo di eliminare Benestare, storicamente appartenente alla cosca Tegano e di ridefinire, in tal modo, gli equilibri interni alla 'ndrangheta locale. Secondo la prima sezione di questa Corte, l'iter argomentativo era sì suggestivo ma, affetto da non marginali fratture di ordine razionale in ragione dell'assenza di precise informazioni in ordine all'attuale collocazione criminale di Benestare ed al suo coinvolgimento nel contrasto che si assumeva essere insorto all'interno del gruppo De Stefano-Tegano, di appartenenza di Luigi Molinetti.

Inoltre, appariva insufficiente la descrizione del ruolo che Luigi Molinetti non sottoposto ad indagini per l'episodio avrebbe assunto in quel determinato contesto criminale, così come del coinvolgimento del figlio o di Geria, che, per quanto si legge nell'ordinanza impugnata, erano rimasti, a differenza dei fratelli del ricorrente, estranei all'indagine che ha disvelato l'attuale assetto 'ndranghetistico della zona.Se il tentato omicidio dì Benestare poteva considerarsi frutto di una deliberazione adottata in senso alla 'ndrangheta reggina, il collegamento tra l'episodio e la «ri-organizzazione degli equilibri interni alla 'ndrangheta arcota» era fondato su ipotesi e suggestioni inidonei a configurare in punto di gravità indiziaria l'aggravante ad effetto speciale contestata. 2 A seguito dell'annullamento con rinvio il Tribunale del Riesame con provvedimento del 10 maggio 2022 depositato in data 31 maggio 2022 confermava l'impugnata ordinanza. 2.1.Avverso tale decisione ha proposto ricorso il Molinetti attraverso i suoi difensori di fiducia, avv.

Maria Rossana Ursino e avv. Corrado Politi articolando le seguenti doglianze. 2.1. Con il primo motivo è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di rinvio. L'ordinanza impugnata si presenta carente laddove non evidenzia che il Molinetti è un autore materiale dell'azione delittuosa, ma ignoti sono i mandanti. In tal modo opera un salto logico rispetto alla affermata finalità agevolativa della casata degli Archi in considerazione della necessità che il concorrente del reato sia quanto meno consapevole dell'altrui finalità agevolativa.

Nell'ordinanza impugnata il Tribunale del Riesame ha ripercorso il medesimo iter motivazionale contenuto nella prima ordinanza oggetto di annullamento con rinvio e con motivazione apparente, senza discostarsi dalla precedente ordinanza, ha focalizzato l'attenzione sul ruolo che la vittima, Benestare, riveste in seno alla cosca Tegano nonché si è soffermata sulle fibrillazioni interne alla cosca Archi alla luce degli esiti della inchiesta "Malefix", senza chiarire tuttavia per quale motivo il tentato omicidio sia stato funzionale al riassetto delle dinamiche di 'ndrangheta nel casato Archi, valorizzando la figura di 011io che tuttavia non riveste ruolo alcuno nel casato. 2.2.

Con il secondo motivo è stato dedotto vizio di motivazione e violazione di legge quanto all'attualità e concretezza del pericolo di recidiva. L'interesse ad una specifica impugnazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante sussiste dal momento che la eventuale esclusione dell'aggravante medesima determinerebbe il venir meno della presunzione sia pure relativa della sussistenza del pericolo di recidiva e dell'adeguatezza della misura inframuraria. La sussistenza di attuali e concrete esigenze cautelari è motivata nell'ordinanza impugnata con formule di stile senza valutare le dichiarazioni parzialmente confessorie del coimputato Geria nonché eteroprotettive rispetto al Molinetti che non sarebbe stato alla guida del furgone Fiat Doblò.

Inoltre, la ordinanza impugnata è manifestamente illogica nella parte in cui per valorizzare la esistenza di esigenze cautelari ha riferito del sostentamento offerto dall'011io ai familiari del Molinetti, circostanza non corrispondente al vero dal momento che a farsi carico delle esigenze della famiglia del Molinetti è stato il suocero.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1.11 primo motivo risulta generico non confrontandosi con il contenuto della ordinanza impugnata che ha puntualmente argomentato, muovendosi nel perimetro fissato dall'annullamento con rinvio, e ha diffusamente motivato in merito alla sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione di un sodalizio mafioso. 1.1.1 temi oggetto del giudizio di rinvio ai fini di una verifica e approfondimento erano stati individuati: nella situazione di contrasto esistente nel quartiere di Archi di Reggio Calabria; nella descrizione ed individuazione degli schieramenti; nel ruolo assunto dalla vittima del tentato omicidio Benestare Giorgio, detto "Franco".

Non risulta essere stato oggetto di rinvio l'approfondimento dello specifico ruolo del ricorrente rispetto ai mandanti risultati stato ignoti. 1.1.1.L'ordinanza impugnata (pp.2/3) con motivazione logica e non contraddittoria, ha esaurientemente risposto in ordine alla caratura criminale della vittima del tentato omicidio, Giorgio Benestare detto Franco, già condannato per il reato di cui all'art.416 bis cod. pen., indicato dal collaboratore di giustizia De Carlo, quale attuale dirigente del casato di 'ndrangheta arcoto, in virtù della sua militanza nella cosca Tegano, posizione apicale del resto confermata dal contenuto di alcune conversazioni telefoniche intercettate tra Mangiala e Libri della cosca Libri, richiamate nell'ordinanza. 1.1.2.

L'ordinanza impugnata ha approfondito altresì il ruolo assunto nelle contrapposizioni interne al gruppo dall'attuale ricorrente. In primo luogo, attraverso il richiamo agli esiti di alcune conversazioni telefoniche della moglie e della suocera del ricorrente, l'ordinanza delinea la sua figura di appartenente alla criminalità organizzata locale di cui hanno perfetta consapevolezza gli stessi familiari che non risultano sorpresi per il suo arresto. L'ordinanza prosegue (p.4) con la conversazione tra il coimputato Geria e la moglie, che non esitano a prospettare il rischio di una "guerra" nel caso di scarcerazione del Molinetti, attuale ricorrente, rivelando dunque all'interno dell'organizzazione una contrapposizione tra schieramenti.Geria, peraltro, nel corso dell'interrogatorio del 25 agosto 2021 (p.6) nel rendere dichiarazioni autoaccusatorie, esprime timore per sé e i suoi famigliari , ma non chiama in correità il Molinetti, circostanza rivelatrice di timore e rispetto per una figura autorevole nel contesto di appartenenza. 1.1.3.

L'interessamento per l'individuazione dei legali e per le esigenze dei familiari dei coimputati Molinetti e Geria da parte di 011io Francesco, legato con la cosca de Stefano e Molinetti risulta oggetto di approfondita motivazione dell'ordinanza impugnata (p.6/7) a conferma dell'esistenza di una conflittualità all'interno del gruppo foriera di attentati e di intimidazioni.

2. La ordinanza appare immune da vizi con riferimento ai principi fissati da questa Corte quanto alla configurabilità dell'aggravante contestata che non richiede necessariamente la dimostrazione della sussistenza di una compagine mafiosa individuata o distinta da altre, anche quando è addebitata la finalità agevolativa, anche se, in questa seconda evenienza, occorre che lo scopo sia quello di contribuire all'attività di un'associazione operante in un contesto di matrice mafiosa, in una logica di contrapposizione tra gruppi ispirati da finalità di controllo del territorio con le modalità tipiche previste dall'art. 416-bis cod. pen. (Sez. 2, n. 27548 del 17/05/2019, Gallelli, Rv. 276109;

Sez. 1, n. 18019 del 11/10/2017, dep. 2018, Calabria, Rv, 273302; Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, Pagano, Rv. 260007) 2.1.La difesa, in replica alla requisitoria del Sostituto Procuratore generale, ha prospettato un contrasto tra pronunzie di questa Corte richiamando quella giurisprudenza secondo la quale l'aggravante soggettiva dell'agevolazione, a differenza dell'aggravante oggettiva del metodo mafioso, configurabile anche a carico di chi non fa parte di un'associazione di tipo mafioso ed integrata dal ricorso a modalità della condotta, che evochino la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso (Sez. 6, n. 41772 del 13/06/2017, Vicidomini, Rv. 27113;

Sez. 2, n. 16053 del 25/03/2015, Campanella, Rv. 263525), presuppone la prova dell'esistenza e dell'operatività dell'associazione, in quanto, postulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività di un'associazione mafiosa, implica necessariamente la prova dell'esistenza reale e non semplicemente supposta dell'associazione e richiede, altresì, la prova della oggettiva finalizzazione dell'azione a favorire l'associazione e non un singolo partecipante (Sez. 6, n.40280 del 05/10/2021, Ruga; Sez.6, n. 1738 del 14/11/2018, (2019), Mancuso, Rv. 274842).

Sul punto non appare sussistente un contrasto dal momento che gli orientamenti richiamati si fondano su di un nucleo comune ed incontestato, quello cioè che, al fine della configurabilità dell'aggravante in esame, esista un'associazione di tipo mafioso realmente esistente e non supposta, circostanza pacifica nel caso in esame. La pronuncia richiamata nella requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale non appare in contrasto con quella richiamata dalle difese, fornendo unicamente un'ulteriore specificazione e cioè che rispetto all'associazione da agevolare non è necessario che questa debba essere distinta ed autonoma rispetto ad altre, purché emerga, in tal caso, che il contributo sia fornito in un contesto associativo di matrice mafiosa nel quale i gruppi antagonisti si pongono in una posizione di conflitto per il predominio del territorio. 2.2.

L'ordinanza impugnata, applicando correttamente le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di questa Corte ora richiamate, ha chiarito che la conferma della matrice mafiosa dell'attentato e del suo inserimento in un quadro di riorganizzazione degli equilibri interni alla 'ndrangheta arcota si trae dalle risultanze del procedimento penale cd. "Malefix" che fotografano un particolare momento di fibrillazione interna attraversato dalla cosca De Stefano- Tegano e ha fatto emergere che Luigi Molinetti, padre del ricorrente, si stesse facendo promotore di un sottogruppo operativo animato da spinte scissionistiche per ottenere maggiore autonomia e controllo sul territorio di Gallico (0.C.C. n.12/20 del 15 giugno 2020).

Prosegue l'ordinanza impugnata, rispondendo agli specifici rilievi formulati dall'annullamento con rinvio, che il richiamo al procedimento cd. "Malefix" non è stato effettuato per sostenere che Luigi Molinetti è stato il mandante dell'agguato ai danni del Benestare, quanto piuttosto per valorizzare la frizione sussistente all'interno delle dinamiche mafiose dominanti nel quartiere di Archi (p.7).

3. Generico risulta il secondo motivo. 3.1. La ordinanza impugnata ha offerto motivazione logica e non contraddittoria sulla sussistenza delle esigenze cautelari che giustificano la misura della custodia cautelare in carcere. Il Tribunale del riesame ha valorizzato: - avuto riguardo alla gravità del fatto, le specifiche modalità esecutive del tentato omicidio (spregiudicate e violente); - avuto riguardo alla personalità del soggetto, la sua capacità criminale fondata sul collegamento con gli ambienti mafiosi del territori che assicurano sostentamento allo stesso e ai suoi familiari; contrariamente a quanto indicato nel ricorso , le conversazioni contenute nell'ordinanza impugnata e riferite alla persona dell'011io non si riferiscono solo al coimputato Geria, ma anche al Molinetti e ai suoi familiari ( la madre Bruzzese Teresa, la sorella Molinetti Rosa, la moglie Vanessa Costantino; p.5 ord. impugnata), rispetto ad alcune necessità prospettategli.L'ordinanza ha poi richiamato la presunzione, sia pure relativa, ~va di sussistenza delle esigenze cautelari superabile con una prova contraria insussistente nel caso di specie in assenza di elementi idonei forniti dalla difesa e positivamente valutabili, non potendosi considerare tale il contegno dichiarativo del Geria per le ragioni in precedenza esposte. 4. .Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Consegue altresì, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore