Sentenza — n. 12109/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PROCURATORE GENERALE presso la CORTE APPELLO di L'AQUILA Nel procedimento a carico di JOVANOVIC SILVANA nata a FIRENZE il 02/08/1984 avverso la sentenza del 28406/2021 del TRIBUNALE di TERAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Andrea VENEGONI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 157 cod. pen; Sentenza — n. 12109/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di L'Aquila, il quale svolge un unico motivo, denunciando violazione di norme di legge penale per erronea applicazione dell'istituto della prescrizione, rilevando che, in relazione al reato contestato, il termine ordinario di prescrizione è decennale, aumentato di un quarto ai sensi dell'art. 161 per l'atto interruttivo costituito dal decreto di citazione a giudizio: il termine prescrizionale si perfeziona in anni dodici e mesi sei, non ancora maturato.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PROCURATORE GENERALE presso la CORTE APPELLO di L'AQUILA Nel procedimento a carico di JOVANOVIC SILVANA nata a FIRENZE il 02/08/1984 avverso la sentenza del 28406/2021 del TRIBUNALE di TERAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Teresa BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Andrea VENEGONI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata, resa in data 24/06/2022, il Tribunale di Teramo dichiarato non doversi procedere nei confronti di Silvana Jovanovic per intervenuta prescrizione del reato contestato ai sensi degli artt. 624-bis - 625 n. 2 cod. pen. commesso il 15 agosto 2014.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di L'Aquila, il quale svolge un unico motivo, denunciando violazione di norme di legge penale per erronea applicazione dell'istituto della prescrizione, rilevando che, in relazione al reato contestato, il termine ordinario di prescrizione è decennale, aumentato di un quarto ai sensi dell'art. 161 per l'atto interruttivo costituito dal decreto di citazione a giudizio: il termine prescrizionale si perfeziona in anni dodici e mesi sei, non ancora maturato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata. 1.Ai sensi dell'art. 157 cod. pen. la prescrizione del reato contestato di furto in abitazione aggravato è pari a dieci anni (corrispondente alla pena edittale massima prevista dall'art. 624- bis, comma 2, cod. pen. ), a cui deve essere aggiunto, ai sensi degli artt. 160 e 161 cod. pen., l'ulteriore termine ( un quarto del massimo: pari ad anni dodici e mesi sei) per l'interruzione correlata alla emissione del decreto di rinvio a giudizio. 2.A fronte, quindi, di un reato che è stato consumato il 15.8.2014, la prescrizione verrà a maturare quindi, a febbraio 2027.
Giova aggiungere che la pena originaria di cui al comma 3 è stata aumentata solo nel minimo edittale, con successivi interventi del 2017 e del 2019, mentre è rimasta invariata quella massima di dieci anni così prevista ab initio, in presenza anche di una sola aggravante tra quelle declinate dall'art. 625 o 61 cod. pen. 3.Certamente, pertanto, alla data dell'udienza (24.6.2022) il reato non risultava prescritto, neppure a volere considerare solo il termine base di prescrizione, non essendo trascorsi, a quella data, neppure dieci anni dal fatto.
4. La sentenza deve, pertanto essere annullata, per errore di calcolo della prescrizione, in relazione alla pena comminata dall'art. 624 bis co. 3 cod. pen..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Teramc, per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, 15 febbraio