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Sentenza — n. 12105/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12105/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12105/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Raschellà Francesco, nato a Catanzaro, il 18/9/1974; avverso la sentenza del 19/9/2022 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Nicola Lettieri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Genova ha applicato ai sensi dell'art. 444 c.p.p. a Raschellà Francesco la pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 495 c.p.

Regesto Legislator

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art. 444 c.p, art. 495 c.p, art. 496 c.p, art. 616 c.p; Sentenza — n. 12105/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Per il consolidato insegnamento di questa Corte, infatti, integra il reato di cui all'art.495 c.p., la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca alle forze dell'ordine, nel corso di un controllo stradale, false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove mendaci, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495, nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 c.p. (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 7286 del 26/11/2014, dep. 2015, Sdiri, Rv. 262658).

Parole chiave

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false dichiarazioni senza giuramento uso di false generalità false indicazioni su attività commerciali inchiesta per falsità atti denuncia mendace informazione erronea

Disposizioni normative citate

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art. 444 c.p
Con la sentenza impugnata il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Genova ha applicato ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
art. 495 c.p
a Raschellà Francesco la pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 495 c.p.
art. 496 c.p
495, anziché dell'art. 496 c.p., posto che immediatamente dopo aver fornito agli operanti false generalità nel corso di un controllo, il Raschellà declinava quelle reali.
art. 616 c.p
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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Testo completo

la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Raschellà Francesco, nato a Catanzaro, il 18/9/1974; avverso la sentenza del 19/9/2022 del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Nicola Lettieri, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Genova ha applicato ai sensi dell'art. 444 c.p.p. a Raschellà Francesco la pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 495 c.p.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo erronea applicazione della legge penale. In particolare il ricorrente lamenta l'erronea qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 495, anziché dell'art. 496 c.p., posto che immediatamente dopo aver fornito agli operanti false generalità nel corso di un controllo, il Raschellà declinava quelle reali.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.

2. Per il consolidato insegnamento di questa Corte, infatti, integra il reato di cui all'art.495 c.p., la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca alle forze dell'ordine, nel corso di un controllo stradale, false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove mendaci, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495, nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 c.p. (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 7286 del 26/11/2014, dep. 2015, Sdiri, Rv. 262658).

Correttamente, dunque, il giudice del merito ha ritenuto configurabile il più grave reato di cui all'art.495 c.p., atteso che l'imputato, durante il controllo, era risultato sprovvisto di documenti d'identità e dunque, ha proceduto ad attestarle personalmente agli operanti attraverso la propria mendace dichiarazione, rimanendo irrilevante che successivamente egli abbia provveduto a fornire le proprie reali generalità, posto che a quel momento il reato era già stato consumato.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.