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Sentenza — n. 12096/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 12096/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 12096/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BANASIK DANUTA BOZENA nato il 02/11/1961 avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo udito il difensore

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 12096/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La difesa evidenzia più incongruità e contraddizioni,che puntualmente riporta nell'atto di impugnazione, tra le dichiarazioni rese dalla parte civile e dalla teste Catalano, anche in relazione alle certificazioni mediche rilasciate alla persona offesa ed al coimputato Tufano, che la Corte di appello non avrebbe rilevato, sbagliando, quindi, nel ritenerle collimanti ed idonee a fondare la responsabilità dell'imputata. 2.Trarnite il secondo motivo si deduce la violazione di legge e vizio motivazionale quanto al mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità.

Parole chiave

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inesigibile malgrado lesioni salute prova insufficiente dell'aggravamento clinico lesione al piede assenza di caso di rigore necessità medica carenza di credibilità oggettiva
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BANASIK DANUTA BOZENA nato il 02/11/1961 avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA CERONI che ha concluso chiedendo udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Roma ha confermato la pronunzia di primo grado emessa - per quanto ora di interesse - nei confronti dell'imputata Banasik di condanna a pena di giustizia, oltre al risarcimento del danno, per il reato di lesioni in concorso col marito Tufano ai danni di Sardelli, aggravate dall'uso di strumento atto ad offendere e dal numero delle persone. Fatto del Dicembre 2013. 1.Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputata tramite difensore fiduciario articolando due motivi. 1.Col primo si lamenta la manifesta illogicità della sentenza in relazione alle prove testimoniali e documentali.

La difesa evidenzia più incongruità e contraddizioni,che puntualmente riporta nell'atto di impugnazione, tra le dichiarazioni rese dalla parte civile e dalla teste Catalano, anche in relazione alle certificazioni mediche rilasciate alla persona offesa ed al coimputato Tufano, che la Corte di appello non avrebbe rilevato, sbagliando, quindi, nel ritenerle collimanti ed idonee a fondare la responsabilità dell'imputata. 2.Trarnite il secondo motivo si deduce la violazione di legge e vizio motivazionale quanto al mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità.

La Corte di secondo grado aveva ritenuto inapplicabile la causa di giustificazione poiché il coimputato Tufano aveva colpito per primo la persona offesa e questi aveva reagito spintonandolo .La difesa deduce che sarebbe mancata ogni verifica su chi avesse causato pericolo al coimputato Tufano, poiché non era questi che invocava la scriminante ma Banasik; sarebbe, altresì,manchevole la motivazione sulla gravità del danno e sulla proporzionalità della reazione dell'attuale ricorrente. Con requisitoria scritta a norma dell'art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, con la legge 24 aprile 2020, n. 27, il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione ha concluso per l'inammissibilità; il difensore dell'imputato ha depositato conclusioni di replica alle richieste del PG con le quali ribadisce gli argomenti impiegati a sostegno dei motivi di ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 1.Entrambi i motivi di ricorso, infatti appaiono strutturati in modo tale che inevitabilmente li destina all'inammissibilità,essendo imperniati sulla proposizione di brani delle testimonianze e delle dichiarazioni rese in giudizio dalla parte civile, dalla teste Catalano e dalla stessa imputata, oltreche sull'esplicito richiamo alla valutazione diretta da parte del Collegio dei documenti clinici acquisiti nel corso del giudizio di merito; elementi probatori dei quali, in sostanza, inammissibilmente si richiede una valutazione diretta ed alternativa rispetto a quella resa dai Giudici del merito.

E allora occorre, ancora una volta, ribadire che secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4- 2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti:

Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). Per altro verso è inammissibile il ricorso per cassazione che, offrendo al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari - come nella fattispecie in esame - solleciti quest'ultimo ad una rivalutazione o ad una diretta interpretazione degli stessi, anziché al controllo sulle modalità con le quali tali elementi sono stati raccolti e sulla coerenza logica della interpretazione che ne è stata fornita. (Sez. 5 , Sentenza n. 34149 del 11/06/2019 Ud. (dep. 26/07/2019) Rv. - 276566;

Conforme - Sez. 5, Sentenza n. 44992 del 09/10/2012 Cc. (dep. 16/11/2012) Rv. 253774 2. La doglianza esposta nel secondo motivo di ricorso, imperniata sulla tesi dello stato di necessità, poiché l'imputata avrebbe agito per soccorrere il marito coimputato dall'aggressione portatagli per primo dalla persona offesa,oltre ad essere caratterizzata dalla errata impostazione di cui si è detto, ha semplicemente ignorato la corretta argomentazione impiegata dalla Corte di appello. Sul punto, infatti, nel replicare all'analogo motivo di appello, si è annotato che era stato Tufano a creare una situazione di pericolo avendo provocato Sardelli spintonandolo, conseguendone la reazione di quest'ultimo; costui,peraltro, come si legge alla pagina tre del testo, fu immediatamente raggiunto dal colpo sferrato da Banasik impugnando una livella metallica La motivazione adoperata dal Giudice di appello è in armonia con la lettera della disposizione ex art 54 cp invocata dalla difesa .che espressamente richiede che il pericolo non sia stato causato / da colui che invoca la scriminante e con la giurisprudenza di questa Corte, che ritiene come lo stato di necessità sia incompatibile con situazioni di pericolo volontariamente cagionate dallo stesso soggetto attivo e richiede l'esistenza di una situazione di pericolo attuale di un danno grave alla persona non altrimenti evitabile. (Sez. 2, Sentenza n. 19714 del 14/04/2015 Ud. (dep. 13/05/2015) Rv. 263533.

Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa