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Sentenza — n. 11722/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 11722/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 11722/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con il provvedimento impugnato il Tribunale del riesame di Milano, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., accogliendo il ricorso del pubblico ministero avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano emessa in data 19/04/2022, che aveva rigettato la richiesta di misura cautelare nei confronti di Gianluigi Torzi per il reato di cui agli artt. 110, 81, comma secondo, cod. pen., 185 d. Igs. 185/1998, in Milano dall'aprile 2017 al 27/02/2019, applicava al predetto la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere.

Regesto Legislator

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art. 310 cod. proc. pen, art. 415-bis cod. proc. pen, art. 299 cod. proc. pen; Sentenza — n. 11722/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Il Torzi, inoltre, aveva firmato personalmente, per conto della BIS, gli accordi iniziali, essendosi, poi, spogliato di ogni veste formale in BIS/Odikon, pur essendo rimasto punto di riferimento della società, come emerso dalle mail e dalle chat analizzate, a dimostrazione del ruolo fondamentale svolto nell'intera operazione fraudolenta, essendo egli dapprima intervenuto attraverso una società che costituiva una scatola vuota ed avendo, poi, continuato ad operare attraverso lo schermo di terzi, dopo l'iniziale conclusione dei contratti. Richiamando la giurisprudenza di legittimità sul pericolo di recidiva e, quindi, sule esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett.

Parole chiave

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manipolazione del mercato cattiva gestione irregolarità finanziarie bancarotta fraudolenta appropriazione indebita di fondi reato economico

Disposizioni normative citate

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art. 310 cod. proc. pen
U\; Su ricorso del pubblico ministero, ex art. 310 cod. proc. pen., il Tribunale del riesame ha rilevato che le operazioni oggetto di specifica contestazione si collocassero nel 2019, mentre la circostanza che le indagini fossero state avviate, sia dall'A.G.
art. 415-bis cod. proc. pen
pen., in quanto l'intervenuta modifica dei capi di provvisoria incolpazione, a seguito dell'emissione dell'avviso ex art. 415-bis cod.
art. 299 cod. proc. pen
Pacificamente, infatti, ogni eventuale modifica del quadro afferente il compendio indiziario ed il profilo delle esigenze cautelari non può che essere posto a fondamento di una richiesta formulata ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen., indirizzata al giudice che procede.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Torzi Gianluigi, nato a Termoli (CB), il 16/01/1979, avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Milano emessa in data 17/06/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Rossella Catena; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Paola Mastroberardino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale del riesame di Milano, adito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen., accogliendo il ricorso del pubblico ministero avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano emessa in data 19/04/2022, che aveva rigettato la richiesta di misura cautelare nei confronti di Gianluigi Torzi per il reato di cui agli artt. 110, 81, comma secondo, cod. pen., 185 d. Igs. 185/1998, in Milano dall'aprile 2017 al 27/02/2019, applicava al predetto la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere.

2. Gianluca Torzi ricorre, in data 22/07/2022, a mezzo dei difensori di fiducia avv.to Mario Zanchetti e avv.to Marco Franco, articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in relazione all'art. 274 lett.

c) cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett.

b) ed e) cod. proc pen., in riferimento alla insussistenza della concretezza del pericolo di reiterazione di reati, dell'attualità di tale pericolo e della riferibilità dello stesso a delitti della stessa specie di quello per cui si procede. Quanto a tale ultimo profilo, trattasi di concetto fluido, che deve essere saldamente ancorato ad un'interpretazione costituzionalmente adeguata, nel senso della individuazione della medesimezza dei beni giuridici tutelati dalle diverse ipotesi criminose, come affermato dalla Cassazione in plurime pronunce, salvo l'indirizzo minoritario, non condivisibile in quanto fondato sul concetto vago di reati della stessa indole; nel caso in esame l'oggetto giuridico del reato contestato è l'ordine economico e, quindi, l'interesse generale alla trasparenza delle informazioni commerciali, beni alla luce dei quali il Tribunale del riesame avrebbe dovuto operare la valutazione in concreto del pericolo di cui all'art. 274 lett.

c) cod. proc. pen., in mancanza della quale anche i requisiti di attualità e concretezza risultano del tutto generic:amente individuati, anche tenuto conto dell'elencazione delle segnalazioni riportate dal pubblico ministero, del tutto eccentriche rispetto alla fattispecie in contestazione e, oltre tutto, neanche oggetto di sentenze di primo grado. Peraltro, non si comprende sulla base di quali elementi fattuali il Tribunale abbia fondato il proprio convincimento circa il pericolo di recidivanza, al di là di una mera adesione alla tesi del pubblico ministero, posto che il Torzi, all'epoca dei fatti, era pacificamente amministratore della Beaumont e non stava celando alcunché, oltre che essere il soggetto che aveva subito, in prima persona, i danni economici derivanti dal mancato rimborso d& prestito obbligazionario; così come frutto di un vero e proprio travisamento degli elementi in atti è l'affermazione secondo la quale il Torzi aveva fatto circolare il titolo obbligazionario.

Il provvedimento impugnato, inoltre, ha omesso di valutare separatamente il requisito della concretezza rispetto all'attualità, genericamente assimilati in contrasto con l'approdo delle Sezioni Unite n. 20769 del 28/04/2016; in ogni caso, il contrasto della giurisprudenza di legittimità in riferimento ai concetti di attualità e concretezza imporrebbe una rimessione della questione alle Sezioni Unite. Si sottolinea, inoltre, l'erronea interpretazione del concetto di attualità del pericolo di reiterazione criminosa, che non può che essere inteso come 4. imminenza della circostanza criminogena, come evidenziata dalla più attenta giurisprudenza, imponendosi, anche su tale aspetto, la rimessione della questione alle Sezioni Unite.

La motivazione, inoltre, risulta tanto più gravemente viziata se si considera la lontananza dai fatti contestati, profilo rispetto al quale la motivazione risulta del tutto apodittica, posto che le due società alle quali ha fatto riferimento il pubblico ministero nel suo atto di appello - la Sunset e la Muse - non sono più operative, mancando, quindi, ogni riferimento a concreti e recenti elementi a sostegno della cautela, senza contare l'incidenza della detenzione patita dal Torzi sia presso la Gendarmeria vaticana che presso l'istituto penitenziario londinese di Wondsworth.

3. Con motivi nuovi, in data 23/12/2022, i difensori deducono: inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità, decadenza, in riferimento agli artt. 125, 292 cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art.606, lett.

c) ed e), cod. proc. pen., in quanto l'intervenuta modifica dei capi di provvisoria incolpazione, a seguito dell'emissione dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen., evidenzia il sostanziale discostamento della nuova contestazione rispetto all'originario costrutto accusatorio, che la difesa non aveva mai potuto sindacare, trattandosi di aspetto non devoluto dall'appello del pubblico ministero, limitato alle sole esigenze cautelari; ciò nondimeno, l'assenza di contestazione, da parte della difesa, in relazione ai gravi indizi di colpevolezza, non fa venir meno il dovere del giudice di analizzare l'effettiva ragionevolezza della richiesta di applicazione della misura cautelare, come affermato anche dalia giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 3089 del 24/06/1999;

Sez.3, n.34631 del 07/06/2022); il che, nel caso in esame, non è avvenuto, con evidente carenza valutativa che si riverbera sul percorso logico del provvedimento impugnato, laddove il pericolo di reiterazione del reato viene espressamente ancorato alle specifiche modalità del fatto. Sul punto, quindi, la difesa evidenzia come il cuore dell'accusa, nella forma cristallizzata nella richiesta di misura cautelare, è riassumibile nella seguente prospettazione: Bis/Odikon avrebbe ottenuto la provvista necessaria per la sottoscrizione del bond emesso da Augusto dalla vendita delle azioni Aedes poste a garanzia del bond stesso, il che significa che, secondo l'accusa, l'emissione del bond, da parte di Aedes e di Augusto,, era stata finanziata con la vendita delle azioni Aedes nella disponibilità della controllante e, quindi, si sarebbe trattato di un finto finanziamento.

Il pubblico ministero, tuttavia, ha proceduto con successive modificazioni del capo di imputazione, con successivi "cambi di rotta", come dimostrato anche dall'imputazione contenuta nell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen.; ed, infatti, le indagini svolte hanno documentalmente provato che BIS non ha in alcun modo sottoscritto il boncl Augusto con soldi provenienti dalla vendita delle azioni Aedes poste a garanzia del bond stesso, in quanto le azioni, al momento del pagamento, erano appena pervenute sul conto Nomura e non erano state oggetto di transazioni, essendo, invero emerso che il pagamento del prestito obbligazionario da parte di BIS era avvenuto a mezzo di provvista fornita da diversa società, la Sunrise.

In altri termini, il principale elemento d'accusa sul quale si è fondata la decisione impugnata non risultava in alcun modo provato al momento dell'adozione della decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso di Gianluca Torzi è manifestamente infondato e va, pertanto, dichiarato inammissibile. Va premesso che - come emerge dalla motivazione del provvedimento impugnato - il procedimento è stato originato da una segnalazione della CONSOB del dicembre 2019, relativa ad un'operazione sospetta sulla società quotata Aedes AIIQ s.p.a. controllata dalla Augusto s.p.a., in riferimento all'esercizio dei diritti connessi alle azioni Aedes in deposito presso l'intermediario di diritto inglese Odikon Service Plc - già Beaumont Invest Services Ltd -, a garanzia di un prestito obbligazionario emessa da Augusto e sottoscritto dalla stessa Odikon; era risultato, in particolare, che Augusto avesse depositato presso Odikon azioni per un importo di circa trentacinque milioni di euro, inviando, poi, richieste ad Odikon, ai sensi dell'art. 83-sexies TUF, finalizzate ad ottenere le certificazioni/comunicazioni per la legittimazione e l'intervento nelle relative assemblee soci, senza ottenere alcun riscontro.

Il procedimento, dapprima iscritto contro ign4i per il delitto di cui all'ad 646 cod. pen., registrava un primo sviluppo investigativo allorquando il legale rappresentante di Augusto sporgeva querela, nel gennaio 2020, lamentando la mancata restituzione di circa cinquanta milioni di azioni Aedes depositate a garanzia del prestito obbligazionario sottoscritto da Odikon; risultava, altresì, che tra Odikon e Augusto non sussisteva alcun contratto di deposito, bensì un contratto di intermediazione finanziaria con cui Odikon si impegnava a vendere ed acquistare azioni Aedes, il tutto in contrasto con l'apparente volontà di tenere tali azioni ferme su di un conto intestato ad Augusto, a garanzia del controllo di quest'ultima su Aedes nell'interesse del sottoscrittore del prestito obbligazionario; in realtà, le azioni erano state trasferite su di un conto nella disponibilità di BIS/Odikon e non di Augusto, il che induceva il pubblico ministero a modificare l'imputazione provvisoria in quella di truffa, avendo BIS/Odikon acquisito la disponibilità delle azioni con l'inganno, mantenendola con altri artifizi, Tale costruzione, all'esito di ulteriori indagini, appariva, ancora una volta, non aderente alla realtà che andava emergendo, essendo stato accertato, in t particolare, che Augusto, ben prima della querela sporta, fosse ben consapevole di non aver più nel suo portafoglio il 51,20% delle azioni Aedes, circostanza che Augusto stessa non avrebbe potuto ignorare.

Ciò induceva il pubblico ministero a ritenere che Augusto, nella necessità di ottenere finanziamenti che non era riuscito a procacciarsi presso istituti di credito, si fosse rivolta ad Odikon, rappresentata da Gianluca Torzi, simulando un contratto di deposito delle azioni della controllata Aedes, ben sapendo che Odikon avrebbe venduto le azioni per finanziarsi e sottoscrivere il prestito, restando ad Augusto, in ogni caso, la possibilità di rifiutare ad Odikon il rimborso del prestito in caso di mancata riconsegna delle azioni; tale equilibrio veniva meno allorquando Odikon cedeva le obbligazioni di Augusto ad una terza società„ Net Insurance s.p.a.; quest'ultima, nel marzo 2021, depositava un esposto inoltrato anche alla CONSOB per gli opportuni provvedimenti.

Il pubblico ministero procedeva ad una richiesta di intercettazioni in riferimento al reato di cui all'art. 185 d. Igs. 58/1998, nonché per i reati di cui agli artt. 2622 e 2638, commi 2 e 3, cod. civ., ed inoltrava anche richiesta di applicazione di misure cautelari; queste ultime venivano rigettate dal Giudice per le indagini preliminari che, pur concordando sulla gravità del quadro indiziario, riteneva carenti le esigenze cautelari in considerazione dell'epoca dei fatti, del deposito, da parte di Augusto, di istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo, nonché della circostanza che gli indagati, tutti incensurati, fossero già da tempo a conoscenza delle indagini in corso.

U\; Su ricorso del pubblico ministero, ex art. 310 cod. proc. pen., il Tribunale del riesame ha rilevato che le operazioni oggetto di specifica contestazione si collocassero nel 2019, mentre la circostanza che le indagini fossero state avviate, sia dall'A.G. che dalla CONSOB, anche su iniziativa di alcuni degli indagati, non escludesse il pericolo di recidivanza. In particolare, infatti, era emerso che, allo scopo di ottenere denaro per il finanziamento di un'operazione immobiliare, le società Augusto e la controllata Aedes avessero emesso due prestiti obbligazionari sottoscritti dalla BIS, di cui era amministratore il Torzi, nonostante l'impossibilità di assicurare l'esborso finanziario; inoltre, a garanzia dei prestiti, veniva apparentemente sottoscritto un accordo, secondo cui avrebbero dovuto essere depositate milioni di azioni Aedes appartenenti ad Augusto, su di un conto a quest'ultima intestato, presso l'intermediario Nomura; in realtà, le azioni erano state depositate su di un conto intestato alla GPP, società intermediaria di Beumont/Odikon, dal quale, dopo una serie di aggressive negoziazioni sul mercato azionario, venivano trasferite, in parte, alla Sunset Financial Ltd. - che ne restituiva quaranta milioni ad Augusto tramite la Muse Venture Ltd., anch'essa riconducibile al Torzi - e, nella parte restante venivano alienate.

Il Torzi, per risolvere una diversa ed analoga vicenda con la Net Insurance s.p.a., cedeva a tale società il bond emesso da Augusto e la cessionaria, ritenendosi estranea agli accordi sottostanti, ne chiedeva il rimborso alla scadenza, contribuendo a far emergere i connotati della vicenda. Alle pagg. 8 e 9 del provvedimento impugnato sono descritte analiticamente le circostanze alla stregua delle quali ritenere la sussistenza di un accordo criminoso tra il Torzi ed i rappresentanti delle società Augusto ed Aedes, in quanto la Augusto si era rivolta, dopo vari tentativi, con istituti di credito, non andati a buon fine per ottenere un finanziamento, al Torzi, soggetto operante attraverso un veicolo finanziario privo di risorse economiche; le indagini svolte, in sostanza, avevano svelato la iniziale contraddittorietà del rapporto contrattuale, del tutto distonico rispetto allo standing formale dei negozi stipulati da parte di una società quotata.

Il Torzi, inoltre, aveva firmato personalmente, per conto della BIS, gli accordi iniziali, essendosi, poi, spogliato di ogni veste formale in BIS/Odikon, pur essendo rimasto punto di riferimento della società, come emerso dalle mail e dalle chat analizzate, a dimostrazione del ruolo fondamentale svolto nell'intera operazione fraudolenta, essendo egli dapprima intervenuto attraverso una società che costituiva una scatola vuota ed avendo, poi, continuato ad operare attraverso lo schermo di terzi, dopo l'iniziale conclusione dei contratti. Richiamando la giurisprudenza di legittimità sul pericolo di recidiva e, quindi, sule esigenze cautelari di cui all'art. 274, lett.

c) cod. proc. pen., il provvedimento impugnato ha ricordato come il profilo dell'incensuratezza, di per sé, non risulta idoneo ad escludere il pericolo di recidiva, e che il giudizio sulla personalità dell'indagato possa essere svolto tenuto conto delle peculiari modalità e circostanze del fatto, quale parametro utile in chiave prognostica. Nel caso di specie, quindi, le condotte dell'indagato apparivano connotate da una particolare complessità, spregiudicatezza ed abilità operativa, attraverso schermi di diritto societario esteri a lui riconducibili, anche tramite suoi collaboratori, avendo la condotta avuto rilevanti ripercussioni, i cui danni non risultano riparati; in tal senso, quindi, l'accesso di Augusto alla procedura di concordato non esclude affatto il rischio che il Torzi possa reiterare analoghe condotte attraverso i suoi strumenti societari, ulteriore elemento significativo essendo costituito dall'avere l'indagato fatto circolare il titolo obbligazionario, cedendolo, pur consapevole delle criticità dell'operazione; alla luce di tali specifiche emergenze, quindi, sono state valutate le notizie di reato nei confronti del Torzi, in funzione, cioè, del rischio di recidiva, osservandosi come ulteriori e più recenti vicende che lo avevano visto coinvolto, analoghe a quella in esame, avevano determinato l'emissione di misure cautelari a suo carico, sia personali che reali; tali vicenda, in particolare risultano caratterizzate dal comune denominatore della sistematica adozione di sistemi fraudolenti, di volta in volta in funzione di evasione delle imposte, di occultamento del profitto del reato, ovvero della manipolazione del mercato; infine, in detti fatti risultano coinvolti i medesimi veicoli societari di diritto estero attualmente nella disponibilità del Torzi, che vi continua a ricoprire funzioni dirigenziali.

Alla luce delle considerazioni sin qui sinteticamente riprodotte, il Tribunale del riesame ha ritenuto sussistente il pericolo di recidivanza ed adeguata la misura coercitiva massima, valutato anche il mancato radicamento del Torzi nel territorio nazionale, essendo peraltro fondato il dubbio, alla luce della spregiudicatezza dell'agire, che il predetto si atterrebbe alle prescrizioni inerenti una diversa misura meno afflittiva. Tanto premesso, il Collegio ritiene di dare continuità all'orientamento di legittimità secondo cui, in tema di presupposti per l'applicazione di misure coercitive personali, il concetto di "reati della stessa specie", di cui all'art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.

è riferito non solo a reati che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche alle fattispecie criminose che, pur non previste dalla stessa disposizione di legge, presentano "uguaglianza di natura" in relazione al bene tutelato ed alle modalità esecutive (Sez. 5, n. 52301 del 14/07/2016, Petroni, Rv. 268444, in tema di bancarotta documentale ed uso di atto falso, considerati reati "della stessa specie"); è stato, altresì, chiarito come il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non vada inteso come pericolo di reiterazione dello stesso fatto-reato, atteso che l'oggetto del perículum è la reiterazione di astratti reati della stessa specie e non del c:oncreto fatto reato oggetto di contestazione (Sez. 5, n. 70 del 4/09/2018, dep. 02/01/2019, Pedato Gennaro, Rv. 274403); inoltre, va rilevato come il pericolo di reiterazione vada inteso con riferimento alla commissione non solo dei reati che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche di quelli che presentano uguaglianza di natura in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive (Sez. 6, n. 47887 del 25/09/2019, I., Rv. 277392).

Va, quindi, ribadito come il pericolo di recidiva non possa essere confuso con il pericolo di reiterazione dello stesso fatto-reato; dal tenore dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., emerge in maniera evidente che l'oggetto del periculum è la reiterazione di astratti reati della stessa specie, ossia di reati le cui condotte, pur ledendo beni giuridici diversi, siano assimilabili per tipologia lesiva e modalità esecutive; in tal senso, quindi, la locuzione "uguaglianza di natura" ha una valenza meramente descrittiva del concetto pacificamente affermato dall'elaborazione giurisprudenziale.

Nel caso in esame sono stati valutate, alla luce della condotta ascritta al ricorrente, le altre condotte oggetto di segnalazione a suo carico, indicate alle pagg. 9-12 del provvedimento impugnato: si tratta di condotte di truffa, anche inscritte in un contesto associativo, poste in essere attraverso veicoli societari;nonché di ulteriori, numerose segnalazioni per reati fallimentari, per violazioni della normativa di cui al d. Igs. 74/2000 (emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione infedele, dichiarazioni fraudolente mediate uso di fatture o altri documento per operazioni inesistenti), per reati di falso, di impiego di denari o beni di provenienza illecita.

In riferimento a tali vicende è stata evidenziata anche l'adozione di provvedimenti cautelari. Non può, quindi, che rilevarsi la corretta valutazione del pericolo di reiterazione operata dal Tribunale del riesame, alla luce di vicende che - attraverso modalità operative seriali o, comunque, analoghe, connotate dall'uso di strumenti decettivi e fraudolenti - denotano la perpetrazione di condotte finalizzate ad incidere su interessi - quali il patrimonio, la riscossione delle imposte, la trasparenza del mercato - la cui tutela penale è accomunata dalla loro rilevanza sul piano economico-patrimoniale.

Ne discende, quindi, l'inquadramento del pericolo di reciclivanza sia sotto il profilo della omogeneità delle condotte esecutive che sotto la lesività di beni giuridici omogenei. Altrettanto indiscussa appare la possibilità di considerare, ai fini cautelari della sussistenza del pericolo di reiterazione della condotta criminosa di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., oltre che i precedenti risultanti dal certificato penale, anche i procedimenti pendenti a carico dell'indagato, essendo gli stessi idonei a determinare un apprezzamento sulla sussistenza del concreto pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, ove riguardino ipotesi delittuose identiche o similari (Sez. 2, n. 47411 del 14/10/2021, Del Mauro Romualdo, Rv. 282360;

Sez. 2, n 7045 del 12/11/2013, dep. 13/03/2014, Pmt. In proc. Notarangelo, Rv. 258786). Quanto all'attualità del pericolo, la motivazione del provvedimento impugnato - come in precedenza descritto - appare parimenti coerente con la giurisprudenza di legittimità che, su tale aspetto, pacificamente ritiene che il requisito dell'attualità del pericolo, previsto dall'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non debba essere inteso come imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto, ma richieda, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio- ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (tra le più recenti:

Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi Serena, Rv. 282891; Sez. 2, n. 6593 del 25/01/2022, Mungiguerra Gaetano, Rv. 282767; Sez. 5, n. 12869 del 20/01/2022, Ioardachescu Dragos Alin, Rv. 282991; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 13/01/2022, Magliulo Vincenzo, Rv. 282769; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio Aldo, Rv. 279122). Quanto ai motivi aggiunti, la doglianza con cui si lamenta il mancato riesame dell'intera vicenda cautelare appare deduzione del tutto nuova e, come tale, inammissibile; essa, comunque, risulta manifestamente infondata, in quanto implica una non consentita dilatazione della morfologia dell'appello cautelare al di fuori del perimetro normativo dell'art. 310 cod. proc. pen.

Occorre, al riguardo, ricordare come la cognizione del giudice di appello nel procedimento incidentale sulla libertà sia pacificamente limitata ai punti della decisione impugnata attinti dai motivi di gravame, e a quelli con essi strettamente connessi e da essi dipendenti (Sez. U, n. 8 del 25/06/1997, Gibilras, Rv. 208313), essendo l'appello cautelare disciplinato dall'art. 310 cod. proc. pen., governato dal principio devolutivo (Sez. 6, n. 19008 del 21/04/2016, S, Rv. 267209); sicché, in sede di appello avverso la ordinanza di rigetto della richiesta di revoca di misura cautelare personale, il Tribunale non è tenuto a riesaminare la sussistenza delle condizioni legittimanti il provvedimento restrittivo, dovendosi limitare al controllo che l'ordinanza gravata sia giuridicamente corretta e adeguatamente motivata in ordine ad eventuali allegati nuovi fatti, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare apprezzabilmente il quadro probatorio o a escludere la sussistenza di esigenze cautelari, ciò in ragione dell'effetto devolutivo dell'impugnazione e della natura autonoma del provvedimento impugnato (Sez. 2, n. 18130 del 13/04/2016, Antignano, Rv. 266676).

Nel caso in esame la struttura motivazionale dell'ordinanza impugnata risulta diffusa su tutti i profili rilevanti dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, sì da rendere meramente astratta la doglianza del ricorrente. Quanto all'asserita modifica dell'imputazione, non può che osservarsi come si tratti di un motivo del tutto inedito, che certamente non può essere fatto valere nella presente sede processuale. Pacificamente, infatti, ogni eventuale modifica del quadro afferente il compendio indiziario ed il profilo delle esigenze cautelari non può che essere posto a fondamento di una richiesta formulata ai sensi dell'art. 299 cod. proc. pen., indirizzata al giudice che procede.

In tal senso, quindi, la sovrapposizione di piani processuali ontologicamente e funzionalmente distinti costituisce ulteriore profilo di inammissibilità anche dei motivi aggiunti. Dall'inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Si dispone l'inoltro del presente provvedimento alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i