Italian Court dismisses appeal against detention order for lack of specific factual arguments and proper motivation review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The defense argued that the lower court failed to prove the necessity of detention due to the age of past crimes and the absence of evidence regarding evidence contamination. The court rejected these claims because the appeal merely restated facts without engaging with the specific reasoning of the lower court's review order, violating procedural requirements for cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b), c), e) c.p.p.; Art. 275 c.p.p.; The appeal is inadmissible if it fails to specifically confront the factual and legal reasoning of the lower court's review order, merely restating bare facts or proposing a different evaluation of circumstances not permitted at this stage.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MONTESANO VINCENZO nato a CATANZARO il 03/02/1986 avverso l'ordinanza del 12/07/2022 del TRIB. LIBERTA di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI; letta la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con nnodif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 — dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NICOLA LETTIERI, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 12 luglio 2022 il Tribunale di Milano - a seguito del riesame interposto nell'interesse di Vincenzo Montesano - ha confermato l'ordinanza del 20 giugno 2022, con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha applicato alla stessa persona sottoposta a indagini la misura della custodia cautelare in carcere (poiché gravemente indiziato di associazione per delinquere nonché di più fatti di bancarotta fraudolenta). e 2. Avverso il provvedimento collegiale il difensore della persona sottoposta a indagini ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1.
Con il primo motivo - sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen. - si è censurata l'ordinanza impugnata in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e, segnatamente, con riferimento alla concretezza e all'attualità del pericolo di reiterazione di delitti della stessa specie (atteso che i reati di cui si è ritenuta la gravità indiziaria - contestata dal Montesano - sarebbero risalenti, in particolare il fallimento delle imprese de quibus si collocherebbe tra il 2016 e il 2019, si sarebbe valorizzato il fatto che egli da ultimo si trovasse sul posto di lavoro, le istanze di fallimento presentate dal pubblico ministero sarebbero state rigettate) nonché alla sussistenza di elementi concreti da cui trarre il pericolo di inquinamento della prova (che non sarebbero stati indicati né dal Tribunale né dal G.i.p. ed anzi in atti sarebbero già presenti le relazioni ex art. 33 legge fall. e la documentazione dell'attività della polizia giudiziaria, il che escluderebbe detto pericolo). 2.2.
Con il secondo motivo - richiamando l'art. 606, comma 1, lett.
b) ed e), cod. proc. pen.) - sono state prospettate la violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. e il vizio della motivazione, con riferimento all'adeguatezza e alla proporzionalità della misura applicata, richiamando le allegazioni esposte con il primo motivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1. I motivi articolati dalla difesa possono essere trattati congiuntamente. Entrambi sono inammissibili perché: - lungi dal muovere una compiuta censura all'ordinanza impugnata e all'iter su cui essa si fonda, sia in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari sia in relazione alla scelta della misura, hanno indicato per il tramite di enunciati scarni ed anzi apodittici taluni elementi di fatto che deporrebbero per il difetto delle esigenze di cautela e per il difetto di adeguatezza e proporzionalità della misura, vale a dire hanno prospettato una diversa valutazione delle circostanze di fatto, in questa sede non consentita (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884; cfr. pure Sez. 5, n. 15138 del 24/02/2020, Lino;
Sez. 4, 03/02/2011, n. 14726, D.R.; Sez. 4, 06/07/2007, n. 37878, C.); - e difettano della necessaria specificità, in quanto non si sono confrontati con la decisione di riesame (Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01) che ha fondato la sussistenza delle esigenze cautelari - quanto al pericolo di reiterazione - sul ruolo centrale del Montesano nell'associazione criminale in incolpazione, sull'attuale operatività della base logistica del sodalizio (presso la quale egli è stato da ultimo presente), sulla prosecuzione dell'attività illecita da parte della stessa persona sottoposta ad indagini nonostante l'esecuzione di un precedente provvedimento coercitivo; nonché - quanto al pericolo di inquinamento probatorio, sulle condotte del Montesano direttamente volte ad incidere sulla genuinità della prova (in particolare, tramite una 'alsa denuncia e dando istruzione ad altri), ragion per cui il Tribunale ha ritenuto l'unica misura efficace - oltre che proporzionata - la custodia cautelare in carcere.
È allora superflua ogni ulteriore considerazione. 2.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l'evidente inammissibilità dell'impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). Devono mandarsi alla cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.